Caccia alle «carte» per evitare l’accusa

5 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 04 Marzo 2017 di Antonio Iorio
Come ci si difende. Dalle locazioni alle ricevute: nei paesi black list tocca al contribuente fornire la prova contraria
Il rilevamento da parte dell’amministrazione dei nominativi di coloro che risultano emigrati in Paesi esteri, più o meno a fiscalità privilegiata, non rappresenta una nuova iniziativa. Sin dal 1999 la Direzione accertamento concludeva la circolare 140/E precisando che «allo scopo di integrare l’attività di ricerca … si fa riserva di trasmettere ulteriori elenchi selettivi relativi a cittadini italiani anagraficamente emigrati negli Stati e territori individuati dal decreto 4/5/99».
Gli spunti difensivi in caso di controlli volti a contestare la fittizia residenza all’estero, presuppongono, innanzitutto, la verifica della presenza, o meno, dello Stato estero in questione nella black list.
Non è detto infatti che l’attenzione dei verificatori si concentri esclusivamente verso i Paesi black list; i controlli possono riguardare anche casi di residenze in Stati non considerati paradisi fiscali.
Stati non black list
In questa ipotesi l’onere di dimostrare la fittizia residenza ricade sull’amministrazione la quale generalmente tenta di:
provare che il contribuente sia stato presente in Italia per più di 183 giorni in un anno attraverso l’esame degli estratti conto delle carte di credito, i pernottamenti in hotel, gli impegni lavorativi, i telepass autostradali, eccetera;
verificare la presenza di unità immobiliari in Italia, atti di donazione, compravendita, costituzione di società; nonché significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo nel nostro Paese, ritenendoli indizi idonei a sostenere che il centro degli interessi affettivi e/o economici sia comunque rimasto in Italia.
Va da sé che mentre la presenza obiettiva in Italia per più di 183 giorni rappresenti una prova insormontabile a favore dell’amministrazione, negli altri casi occorrerà dimostrare una reale e duratura localizzazione nel paese estero con indizi e circostanze di fatto che in qualche modo siano prevalenti rispetto alle contestazioni del fisco. In tale contesto, si segnala da ultimo, quanto precisato dalla Suprema Corte nella sentenza 5388 depositata ieri, secondo cui, il giudice di merito chiamato a valutare la effettiva residenza all’estero deve considerare anche la stipula di un contratto di locazione di un immobile nello Stato estero da parte del contribuente.
Stati black list
In questa ipotesi l’amministrazione, in applicazione del comma 2 bis dell’articolo 2 del Tuir si avvale di una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe sul contribuente. I verificatori, quindi, si limiteranno a rilevare il trasferimento in uno Stato a fiscalità agevolata della residenza del contribuente e chiederanno al contribuente, onde evitare la tassazione in Italia dei redditi ovunque prodotti, di dimostrare l’effettiva residenza nel Paese estero. Di norma, la contestazione riguarda vari periodi di imposta e quindi il contribuente dovrà fornire elementi di prova contraria per ciascun anno. Si tratta della produzione di ogni utile indizio per dimostrare una reale e duratura localizzazione nel paese estero.
È il caso della sussistenza della dimora abituale sia personale, sia dell’eventuale famiglia; della frequenza dei figli presso istituti scolastici esteri, dello svolgimento di un rapporto lavorativo continuativo o di un’attività con carattere di stabilità; della stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali, delle fatture ricevute per erogazione di gas, energia elettrica, telefono, pagati nel paese estero; della movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel medesimo Stato estero.

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Segreto professionale a protezione rafforzata

5 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 27 Marzo 2017 di Laura Ambrosi

Negli studi. Ricorso in via residuale al giudice ordinario

Una questione particolarmente delicata che si pone nel corso di controlli ai professionisti riguarda il segreto professionale. Il professionista infatti deve coprire, per legge, le notizie riguardanti i propri clienti e, in base all’articolo 200 del Codice di procedura penale, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione. La violazione è penalmente sanzionata (articolo 622 del Codice penale) con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 516 euro.
Nel corso del controllo al professionista, alcune informazioni gestite dal medesimo potrebbero venire a conoscenza dell’amministrazione. Si pensi al caso in cui i controllori, durante la verifica, ritengano importante esaminare i fascicoli cartacei o telematici dei clienti del professionista per poi riscontrare la regolare emissione di fattura per le prestazioni eseguite, venendo così a conoscenza di problematiche di interesse del cliente estranee al controllo del professionista (lettere, email eccetera).
Fermo restando che gli appartenenti all’amministrazione sono tenuti a loro volta al rispetto del segreto, è innegabile che resti il dubbio che alcune delle informazioni così acquisite possano poi essere utilizzate contro il cliente per effettuare anche nei suoi confronti un controllo. In questi casi, l’unica tutela consiste nell’eccepire il segreto professionale che impedisce sia l’esame dei documenti, sia l’acquisizione di notizie da parte dei terzi.
Se viene opposto il segreto, i verificatori possono procedere solo in seguito al rilascio dell’autorizzazione della Procura o dell’autorità giudiziaria più vicina. In queste ipotesi la dichiarazione va debitamente verbalizzata. L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ha valenza procedurale, non essendo necessari specifici requisiti per la relativa concessione. Si tratta così di una sorta di benestare che consente “l’accesso” a fascicoli coperti da segreto.
Il professionista che ritiene illegittima l’autorizzazione del Pm potrà proporre ricorso in Ctp se e quando verrà emanato l’atto impositivo; altrimenti, nel caso in cui non siano contestate violazioni fiscali, potrà rivolgersi al giudice ordinario. Questo principio è stato enunciato recentemente dalle Sezioni unite (sentenza 8587/2016). In precedenza si riteneva che l’eccezione fosse proponibile solo in occasione del ricorso presso il giudice tributario, con la conseguenza che mancando tale impugnazione (ad esempio per assenza di rilievi o per adesione ai medesimi) non era possibile tutelarsi dall’eventuale illegittima autorizzazione.
Le Sezioni unite, pur confermando la competenza esclusiva del giudice tributario anche per l’autorizzazione sull’opposizione del segreto professionale, hanno espressamente chiarito che se la verifica non sfocia in un atto impositivo o quando tale provvedimento non è oggetto di ricorso, l’autorizzazione in è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice ordinario.

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Il ramo aziendale si cede solo con lavoratori e beni

5 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 27 Marzo 2017 di Stefano Rossi

Giurisprudenza. Il vincolo dell’autonomia funzionale dettato dalla Cassazione

In contemporanea il passaggio di risorse umane, materiali e know how

Nella cessione di ramo d’azienda i lavoratori e i beni materiali devono preesistere inscindibilmente come struttura unica e materiale. Il principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017.
Nei fatti una società di telecomunicazioni aveva ceduto l’attività di call center ad un’altra azienda, sottoscrivendo contestualmente un contratto di fornitura del servizio di assistenza clienti per la propria clientela corporate non top e consumer. Il ricorso dei lavoratori contro la cessione è stato respinto sia in primo grado sia in appello. Così gli ex dipendenti si sono rivolti alla Cassazione chiedendo l’illegittimità della cessione del ramo aziendale perché il contratto non prevedeva il trasferimento anche dei servizi complementari ma necessari all’autonomia del ramo, come l’assistenza per i “clienti Top”.
Inoltre, nella cessione non erano ricompresi i sistemi applicativi e informatici (i database e i programmi) indispensabili per la corretta gestione del servizio.
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha affermato che non si può parlare di trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile se unitamente ai lavoratori non si trasferiscono anche i beni materiali essenziali per lo svolgimento.
Il principio di autonomia
In sostanza, l’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto deve essere obiettivamente apprezzabile già prima dello scorporo dal complesso cedente, tale da provvedere allo scopo produttivo con i propri mezzi, indipendentemente dalla volontà delle parti contraenti.
Del resto, si legge nella sentenza, l’autonomia e l’autosufficienza del ramo, secondo quanto affermato dalla direttiva europea 2011/23, è necessaria per escludere che il cedente crei delle strutture fittizie. Infatti, la Corte condanna anche le cessioni di rami di azienda in strutture produttive create ad hoc.
I precedenti
La lettura data dalla Cassazione in quest’ultima sentenza è del resto in linea con quanto affermato nella sentenza 21917 del 25 settembre 2013: in questo caso un gruppo di 15 lavoratori era stato trasferito da una società di capitali ad un’altra attraverso un contratto di cessione di ramo d’azienda ritenuto, secondo l’interpretazione dei magistrati, fittizio poiché configurante un insieme di funzioni eterogenee.
Funzioni – ha precisato l’estensore – per le quali erano utilizzati beni aziendali limitati ed eterogenei, privi di specificità rispetto ad un fine produttivo, in cui erano impiegati un gruppo di addetti senza alcuna connotazione professionale comune caratterizzante (Cassazione 23357/2013).
Di conseguenza, l’operazione posta in essere dalle due società risultava illegittima in quanto finalizzata alla riduzione dell’organico dell’azienda cedente.
L’effettiva preesistenza della compagine societaria è stata anche al centro della sentenza 21710/2012 in cui la Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento del dipendente, mascherato da cessione di ramo di azienda, in una struttura produttiva creata in occasione del passaggio del lavoratore. Del resto, si legge nella pronuncia, il datore di lavoro non era stato in grado di provare l’autonomia funzionale del reparto logistico oggetto di trasferimento, poiché in realtà non vi era stata alcuna alienazione di beni materiali o immateriali.
Nel caso di cessione di un ramo “leggero” o “dematerializzato” la giurisprudenza ritiene possibile la cessione solo quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know how e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio (Cassazione, sentenza 17366/2016).
I criteri guida
In definitiva, se le aziende non vogliono incorrere in contenziosi giudiziari per ipotesi di illegittima cessione del ramo aziendale dovranno seguire alcune indicazioni generali:
è necessario che sussista il requisito dell’autonomia funzionale del ramo sia prima che dopo il trasferimento;
non bisogna “sopravvalutare” gli effetti della sottoscrizione di un contratto di appalto per l’integrazione del servizio, che secondo i giudici non è sufficiente a sopperire alla mancanza di autonomia funzionale;
anche nel caso di cessione dei soli lavoratori e, quindi, in assenza di trasferimento di beni materiali, i lavoratori coinvolti devono risultare un gruppo coeso di professionalità, dotati di specifico know how, tale da individuarsi come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una mera sommatoria i dipendenti.

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Contribuenti, attenzione ai fornitori

5 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 29 Marzo 2017 di Laura Ambrosi

La ripartizione. Strategie differenziate a seconda che siano contestate operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti

L’aspetto più delicato e dibattuto in tema di fatture false concerne la ripartizione dell’onere della prova sulla fittizietà dell’operazione.
Nell’ipotesi di documenti relativi ad operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in linea con i principi della Corte di giustizia, è l’amministrazione che deve provare come la transazione commerciale oggetto della fattura non sia mai stata posta in essere. A tal fine sono sufficienti anche solo presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
A questo punto il contribuente deve a sua volta dimostrare, con adeguata prova contraria, l’effettività dell’operazione. È il caso, ad esempio, della consegna/trasporto dei beni, della successiva rivendita a terzi, dell’esecuzione delle prestazioni, della conformità del corrispettivo stabilito e del pagamento eseguito.
Per le contestazioni sull’inesistenza soggettiva, l’amministrazione ha l’onere iniziale di provare, anche in via presuntiva, l’interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale commessa a monte da altri soggetti. Compete quindi al contribuente dimostrare l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dalla condotta del cedente.
In tale contesto il contribuente non può limitarsi alla sola esibizione dei mezzi di pagamento o dei documenti contabili, trattandosi di elementi normalmente regolari anche in capo a chi, partecipando alla frode, non vuole destare particolari sospetti.
Corte di giustizia e Corte di cassazione hanno fornito, in proposito, alcuni suggerimenti per la valutazione della sussistenza della buona fede dell’acquirente.
Innanzitutto, è necessario dimostrare che i rapporti siano intercorsi direttamente con l’impresa considerata “fittizia” ovvero con soggetti alla stessa riconducibili (mail, fax, lettere). Occorrerà poi provare l’esistenza della sede sociale, di locali adibiti all’impresa, della presenza di titolari e/o dipendenti presso l’impresa ecc.
Infine, è utile dimostrare che l’acquirente non abbia ottenuto alcun vantaggio o beneficio economico dalla eventuale frode cui ha partecipato il venditore (beni a prezzi inferiori, ristorno di parte dei pagamenti per contanti, ecc.)
Sarà poi il giudice a valutare, dagli elementi prodotti, la buona fede dell’acquirente nel contesto illecito dell’operazione. In altre parole, secondo i giudici di legittimità, esiste un obbligo di diligenza sostanziale nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del cedente (esistenza, struttura operativa; capacità di fornire i beni), senza tuttavia pretendere un dovere di indagine. Dovrebbe quindi essere sufficiente (il condizionale è d’obbligo perché non mancano anche sentenze della Cassazione più rigorose che escludono tale possibilità) la valutazione di elementi obiettivi che non possono sfuggire ad un contraente onesto e ad un imprenditore mediamente accorto. Si pensi all’assenza di pubblicità o giro di affari, di una clientela qualificata ecc.

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Scadenziario Aprile 2017

4 Aprile 2017

Scadenziario entro il 15 Aprile

  • Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.

Scadenziario entro il 20 Aprile

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.

Scadenziario entro il 30 Aprile

  • Scade il termine per tutte le società di capitali, per la consegna del bilancio d’esercizio, corredato di nota integrativa, al sindaco o al collegio sindacale;
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di  gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2017.

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Capitali all’estero, il Fisco all’attacco

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 4 Marzo 2017 di Giovanni Parente
Dagli acquisti alle utenze: tutti i dati utilizzabili per smascherare le false residenze oltreconfine
ROMA
Nell’articolato mosaico della lotta all’evasione alla fine tutto si lega. Così a scorrere il provvedimento con cui l’agenzia delle Entrate ha stilato l’elenco di tutti i fattori di rischio per arrivare a mettere sotto controllo chi fa finta di vivere all’estero ma, in realtà, se ne resta in Italia sfruttando solo la tassazione più vantaggiosa oltreconfine, si intravede come un assist arrivi anche dallo spesometro. Per la partenza della campagna di controlli sulle finte residenze all’estero l’amministrazione finanziaria ha annoverato come indicatore anche le operazioni rilevanti sotto il versante Iva. Detto in altre parole tutte fatture emesse o ricevute, quelle che vengono comunicate appunto con lo spesometro. Una comunicazione che da quest’anno subisce un restyling notevole visto che, almeno stando alle leggi ora in vigore (e appena ritoccate dalla conversione del decreto Milleproroghe), sarà più frequente visto che diventa semestrale con la prospettiva di diventare trimestrale, sempre che non intervengano modifiche. E il restyling è stato previsto proprio nel decreto fiscale che, oltre a riaprire la voluntary disclosure, ha previsto a carico dei Comuni l’obbligo di comunicare alle Entrate i dati di chi ha richiesto l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) a partire dal 1° gennaio 2010.
In pratica, un flusso informativo (per i quali il provvedimento diffuso ieri fissa la fase operativa transitoria in attesa del completamento all’Anagrafe nazionale della popolazione residente) che sarà la base di una piramide rovesciata con cui arrivare a stanare i finti emigrati. Una base da cui si procederà con successive scremature con un applicativo informatico su misura chiamato Sonore. Prima di tutto attraverso una serie di “spie” ricavate dai dati già presenti in Anagrafe tributaria: movimenti di capitale da e verso l’estero trasmessi da banche e intermediari finanziari, atti del registro, utenze domestiche (elettricità, acqua, gas e telefono) attive in Italia, cariche sociali, versamenti di contributi per colf e badanti. A questi si aggiungono indicatori un po’ più a carattere fiscale, come le informazioni trasmesse da datori di lavoro o enti previdenziali sui redditi percepiti e quelli sulle operazioni Iva effettuate. Due tracce evidenti che i contribuenti, in realtà, sono pienamente operativi nel nostro Paese. E qui si arriva a una seconda fase della “scrematura” perché la messa a punto delle liste selettive dei soggetti da controllare prevede il ricorso ad altri strumenti informativi: interni ed esterni.
Quelli interni riguardano l’archiviazione della mole di dati acquisiti attraverso la prima voluntary disclosure. La circolare sui controlli dello scorso anno (la 16/E/2015) aveva, infatti, messo nero su bianco come la gestione delle pratiche di adesione doveva diventare un’occasione per costituire un database da utilizzare in futuri controlli attraverso l’analisi e la rilevazione statistica delle «condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono l’allocazione all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale». Ecco che quindi non esser presente in quell’archivio perché non è stata sfruttata l’opportunità di regolarizzare i capitali detenuti illecitamente all’estero può trasformarsi in un alert per l’agenzia delle Entrate.
Quelli esterni sono, invece, le informazioni provenienti dalle amministrazioni finanziarie straniere sulla base delle direttive europee (e anche nel Ddl di delegazione europea esaminato ieri in Consiglio dei ministri si fa un ulteriore passo avanti in questa direzione) o degli accordi internazionali. Ormai anche a livello extraUe il cerchio si sta sempre più chiudendo, perché sono 57 i Paesi che si sono già impegnati a scambiare informazioni secondo gli standard definiti globalmente e si arriverà a 100 dal 2018. Senza dimenticare poi l’accordo Fatca con gli Stati Uniti relativo ai dati finanziari.
In questo modo, se non sarà proprio sicuro, sarà molto probabile che chi non ha fatto la voluntary «1.0» e risiede formalmente in uno Stato black list finirà nella lista selettiva. Un deterrente in più per prendere al volo il secondo treno (attualmente in corso) del rientro dei capitali.

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Una tassa a forfait per attirare i «paperoni» dall’estero

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 9 Marzo 2017 di Giovanni Parente

IMPOSTA FISSA DA 100MILA EURO PER RISIEDERE IN ITALIA

«welcome to Italy». Il Fisco non darà più solo la caccia a chi sposta fittiziamente la residenza all’estero ma si prepara ad accogliere i «paperoni» (quelli che in gergo tecnico si chiamano contribuenti con alto patrimonio). Per questi soggetti, diventa operativa con una serie di semplificazioni la chance prevista dalla legge di bilancio di spostare la residenza nel nostro Paese e di vedersi tassare i redditi prodotti all’estero con un’imposta sostitutiva fissa di 100mila euro. L’obiettivo è di attrarre capitali stranieri.
Magari sfruttando l’effetto Brexit. Non a caso l’idea su cui è stato costruito il regime è quella del ResNotDom anglosassone.
A leggere i commenti sul web e sui social la misura non è immune da critiche. La più diffusa è che così si favoriscono ulteriormente i più ricchi. Certo, per chi ha ingenti disponibilità un’imposta a forfait (più corretto eticchettarla in questo modo che come flat tax) da 100mila euro (diventano 25mila per ogni familiare trasferito) soprattutto sui redditi da patrimonio o da rendite finanziarie è un importo ultrascontato. Ma c’è un rovescio della medaglia: si tratta di un gettito per il nostro Erario (che allo stato attuale non c’è), poi chi viene in Italia lo fa trasferendo capitali e investimenti. Soprattutto si potrebbe attivare una leva moltiplicatrice: nuovi consumi, nuove opportunità di lavoro. E tutti i redditi prodotti nel nostro Paese sarebbero tassati in modo ordinario.
Verificheremo l’appeal, intanto risultano già manifestazioni di interesse da alcune migliaia di soggetti. Di sicuro, però, anche i contribuenti italiani apprezzerebbero ulteriori sforzi – oltre a quelli fatti finora – per ridurre il prelievo e offrire un quadro fiscale più certo.

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Niente imposte se la Srl diventa un trust

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 29 Marzo 2017 di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

Ctp Roma. Nel caso di trasformazione non scatta la tassazione per donazione perché non c’è arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità

No all’imposta di donazione nel caso di trasformazione di una Srl in un trust: è quanto deciso dalla Ctp di Roma nella sentenza n. 1836 del 26 gennaio 2017. La giurisprudenza prende in esame la tassazione dell’inusuale atto di trasformazione di società in un trust: il Fisco aveva preteso il pagamento dell’imposta di donazione, in quanto imposta ritenuta applicabile al vincolo di destinazione che origina quando si istituisce un trust, mentre la Ctp ha dunque deciso che la trasformazione di una Srl in un trust «integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici non determina l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità che costituisce il fondamento dell’imposta di successione e donazione, ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il “beneficiario”), senza che vi sia un trasferimento a terzi».
Dopo aver svolto questa considerazione, la Ctp poi richiama la Cassazione n. 21614/2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2016) nella quale è stato affermato (invertendosi la precedente giurisprudenza di legittimità, sentenze n. 4482/2016, 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015) che l’incremento patrimoniale si verifica quando il trustee devolve il patrimonio del trust ai beneficiari e non quando determinati beni vengono vincolati in trust, con la conseguenza che l’atto di istituzione del trust dovrebbe essere tassato con le sole imposte in misura fissa (di registro e, se oggetto di vincolo siano beni immobili, ipotecaria e catastale) e non con l’imposizione proporzionale cui si dovrebbe invece dar corso se si ritenesse applicabile l’imposta di donazione.
La sentenza è dunque assai interessante, almeno sotto due rilevanti aspetti. Da un lato, perché dà per scontata la percorribilità della trasformazione di una società commerciale in un trust, materia parecchio complicata sia per il fatto che l’unico precedente giurisprudenziale conosciuto in materia (Tribunale di Sassari, 13 luglio 2010) si è espresso negativamente, sia per il fatto che è ben controversa l’estensibilità analogica della disciplina della trasformazione cosiddetta “eterogenea” di cui all’articolo 2500-septies del Codice civile a casi che detta norma non prevede: infatti, le ipotesi testuali in cui la trasformazione eterogenea è ammessa sono solo quelle in cui la società di capitali si trasforma in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
D’altro lato, perché la trasformazione di una società in trust richiede una riflessione in ordine ai due “stadi” che tale operazione percorre: prima, infatti, c’è la trasformazione societaria, che è bensì un’operazione normalmente da qualificarsi in termini di neutralità (e, quindi, non suscettibile di imposizione indiretta in misura proporzionale) ma che potrebbe sollecitare considerazioni in termini di tassazione proporzionale se il carattere “eterogeneo” della trasformazione fosse talmente “spinto” da far considerare l’operazione in termini di devoluzione del patrimonio della società trasformata.
All’episodio “trasformazione” si accoda poi il vincolo che si origina sul patrimonio già appartenente alla società trasformata: vincolo che è dunque da tassare con l’imposta fissa se si segue la predetta ultima sentenza di Cassazione (la n. 21614/2016) e la prevalente giurisprudenza di merito, ma che è invece da tassare con l’imposta di donazione se si segue la prevalente giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza di merito minoritaria.

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Marchio inutilizzato: si «estingue» la Lambretta

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 29 Marzo 2017 di Silvia Marzialetti

Diritto dell’economia

È l’uso e non la notorietà, o la capacità distintiva, a mantenere in vita un marchio. Un principio contro il quale nulla può il potere evocativo della storica Lambretta, al centro di un serrato braccio di ferro tra l’impresa di proprietà statale Scooters of India Limited, titolare del marchio dal 2002 per aver acquisito il ramo d’azienda motoveicoli, dopo la chiusura degli stabilimenti Innocenti e l’olandese Brandconcern Bv, che nel 2007 ha depositato alcune domande di registrazione di un brevetto clone in cui campeggia lo stesso termine, accompagnato da varianti grafiche.
Dopo il niet della Corte di Giustizia europea, che poco più di un mese fa (sentenza del 16 febbraio 2017) ha respinto l’impugnazione per la decadenza del marchio, ieri l’azienda di Amsterdam ha incassato un punto a suo favore: la Corte di cassazione, sentenza 7970, ha infatti respinto il ricorso presentato dall’indiana Sil contro la sentenza della Corte di appello, che nel 2013 aveva dichiarato la estinzione del marchio per “non uso”. Il marchio è decaduto nel 1988, quando, trascorsi ormai tre anni dalla fine delle importazioni del celebre scooter dall’India, è venuta meno la circolazione del brevetto. La fine delle importazioni dagli stabilimenti dell’Uttar Pradesh nel 1985 ha messo la pietra tombale su quello che le toghe definiscono “uso effettivo” del marchio.

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Italia-Svizzera, sì allo scambio di liste

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 15 Marzo 2017 di Alessandro Galimberti

Lotta all’evasione. Nel mirino i «recalcitranti» che non hanno fornito rassicurazioni sulla regolarità dei fondi oltreconfine

In vigore dal 2 marzo l’accordo per le «richieste di gruppo» – Spinta alla voluntary

Milano
Mentre l’agenzia delle Entrate si appresta a inviare le prime richieste “di gruppo” negli ex paradisi di confine (Svizzera e Montecarlo), la diplomazia affila le armi per la caccia ai contribuenti in fuga costante.
L’ultimo capitolo rivolto ai «recalcitranti» (testuale) lo hanno scritto le amministrazioni fiscali tra Roma e Berna, da una parte il Dipartimento delle Finanze del Mef, dall’altra l’Amministrazione federale delle contribuzioni. L’accordo, già in vigore di fatto dallo scorso 2 marzo, riguarda le modalità dello scambio di informazioni «di gruppo», quel delicato territorio di mezzo tra la domanda individuale – contro un obiettivo ben individuato dall’Agenzia – e lo scambio automatico di informazioni che riguarderà tutti gli italiani con conti e disponibilità oltralpe (e che vedrà il primo flusso di info debuttare solo dal prossimo mese di settembre).
Territorio delicato, quello delle domande raggruppate, perché molto vicino alla fishing expedition, la “pesca a strascico” vietata dalle norme internazionali. Da qui la necessità di definire regole condivise per permettere all’Agenzia di inviare a Berna liste “blindate” a cui ottenere risposte circostanziate.
L’obiettivo dichiarato del nuovo accordo, scritto in inglese e che è una propaggine del Protocollo di Milano del 23 febbraio 2015 (legge sulla voluntary disclosure), sono i recalcitrant account holders, cioè i titolari di conto mai adeguatisi ai diktat ricevuti dagli istituti finanziari svizzeri. Banche, assicurazioni fiduciarie ecc. avevano inviato ai clienti, a partire dall’inverno del 2014, un form per continuare l’operatività: il titolare-contribuente italiano avrebbe dovuto già da allora sottoscrivere una dichiarazione di piena conformità fiscale o, in alternativa, comunicare l’adesione alla voluntary disclosure. Non tutti però si sono adeguati, ricevendo spesso il benservito della stessa banca, e tra poco si troveranno anche nel mirino della “richiesta di gruppo”.
La collaborazione della Svizzera – a dispetto di clichè ormai datati – è fuori discussione, come dimostra il contenzioso dello scorso anno sui dati richiesti dal fisco olandese circa i suoi contribuenti “nascosti” nei file della Ubs. Al termine di un lungo contenzioso giudiziario, arrivato fino al massimo grado della Tribunale federale, la Confederazione aveva dato il via libera alla domanda di gruppo, ordinando in sostanza la consegna dei dati all’amministrazione olandese e sancendo definitivamente la fine del segreto bancario (solo) di fronte al fisco. L’accordo con l’Italia, in definitiva, serve a tracciare un quadro giuridico certo che affianca e corrobora quello della giurisprudenza.
La richiesta di gruppo in partenza per la Svizzera relativa ai “non conformi” fiscali fa il paio con l’altra iniziativa delle Entrate sugli espatriati degli ultimi sette anni. Nelle norme sulla nuova voluntary disclosure, partita lo scorso 22 ottobre e aperta fino al prossimo 31 luglio, c’è l’obbligo per tutti i Comuni di comunicare gli elenchi degli iscritti all’Anagrafe residenti all’estero per individuare i trasferimenti sospetti. Da questo versante, che riguarda migliaia di potenziali contribuenti in fuga, partirà la seconda tranche delle richieste di gruppo verso paradisi ed ex paradisi fiscali.
E a proposito di residenze più o meno fittizie, sempre ieri è stato ufficializzato l’accordo italo-elvetico per i controlli sui treni internazionali della tratta Varese-Mendrisio. L’intesa, firmata alla presenza dell’ambasciatore svizzero in Italia, Giancarlo Kessler e del consigliere per le politiche fiscali del Mef, Vieri Ceriani, consentirà ai funzionari delle Entrate di fare accertamenti sui convogli in viaggio e di disporre di un ufficio a Mendrisio, nel basso Canton Ticino, per le verbalizzazioni (e ovviamente poteri uguali per le Guardie di confine svizzere in territorio italiano fino a Varese).
Il pressing del ministero e delle Agenzie lungo i confini, anche metaforici, è del tutto evidente. La nuova voluntary disclosure, partita davvero in sordina, rischia di non ripetere nemmeno in lontananza il successo della prima (4,3 miliardi di gettito), anche perché i candidati al rientro e le piazze finanziarie dove sono basati non danno alcun segno di interesse.
Lo scambio automatico, vero spauracchio ma evidentemente non ancora ben percepito nella sua portata, partirà solo a settembre, a Vd2 già chiusa. La nuova offensiva diplomatica e mediatica del governo e dell’amministrazione sembra davvero l’ennesimo “ultimo avviso” per i recalcitranti, appunto.

Doing business in San Marino

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