Vengono infatti dichiarate applicabili tutte le regole del decreto ministeriale del 26 maggio 2017, e questo comporta il fatto che il regime di tassazione dei dividendi non dipende dalla data in cui viene deliberata la distribuzione, ma piuttosto dal periodo nel corso del quale si sono formati gli utili che vengono distribuiti.
Nel corso degli anni, infatti, abbiamo assistito alla progressiva riduzione dell’aliquota dell’Ires, accompagnata di volta in volta da un corrispondente aumento della quota di dividendi che concorre a formare il reddito imponibile dei percettori.
L’applicazione del regime transitorio comporta adempimenti per le società e regole di tassazione differenziata per i soci. Possiamo sintetizzare le regole per le società di capitali nel seguente modo:
le società devono mantenere separata memoria delle riserve di utili, distinguendole in base al periodo in cui si sono formate;
quando vengono deliberate distribuzioni di riserve si applica il criterio Fifo, ovvero si considerano distribuiti per primi gli utili formati in periodi più lontani.
La persona fisica che detiene partecipazioni qualificate e che beneficia della distribuzione di utili deve tassarli ai fini Irpef nel seguente modo:
utili formati fino al 2007: concorrono al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare;
utili formati dal 2008 al 2016: concorrono al reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare;
utili formati nel 2017: concorrono al reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare;
utili formati a partire dal 2018: sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
In base alle norme proposte dal disegno di legge di bilancio, queste disposizioni transitorie si applicheranno a tutte le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Fino a quella data, quindi, le società di capitali non hanno nessuna urgenza di distribuire utili formati in vecchi esercizi solo con il fine di mantenere il regime di tassazione più favorevole in capo ai soci: questo effetto si consegue automaticamente con la regola FIFO che abbiamo sopra ricordato.
A partire dal 2023, invece, tutte le riserve rimaste in capo alle società saranno accorpate in un’unica categoria, e la loro distribuzione sarà soggetta a un unico regime fiscale, ovvero all’applicazione della ritenuta del 26% a titolo di imposta. Sarà in prossimità della fine dell’anno 2022, quindi, che andranno fatte valutazioni sulla convenienza (in capo ai soci) di effettuare distribuzioni per evitare l’applicazione della cedolare secca del 26 per cento, che comporta una tassazione più elevata.