Creare gruppi non è mai elusione

8 Giugno 2018

Il Sole 24 Ore 23 Maggio 2018 di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Consolidato fiscale. Con la risoluzione 40/E le Entrate «approvano» il conferimento di partecipazioni

L’operazione è sempre motivata da valide ragioni economiche

La risoluzione 40/E/2018 del 17 maggio diffonde la risposta a un interpello che prospetta un’operazione per creare un gruppo societario (conferendo partecipazioni) con finalità di ottimizzazione della gestione societaria. La struttura che ne nasce ha i requisiti per l’adozione del consolidato fiscale nazionale. Le risposte delle Entrate (già analizzate sul Sole 24 Ore del 18 maggio) confermano sia la possibilità di adottare il regime di consolidamento sia l’assenza di ragioni elusive nella riorganizzazione societaria.
Concentriamo l’attenzione su questo secondo aspetto, soprattutto per ricavare princìpi e criteri generali estrapolabili dalla risposta al caso specifico.
Il conferimento
L’operazione prevede il conferimento di partecipazioni di controllo in neutralità fiscale, ai sensi dell’articolo 177 comma 2 del Tuir, posto in essere da persone fisiche a favore di una holding neo costituita. Non viene – correttamente – posto alcun dubbio su liceità dell’operazione e assenza di qualsiasi carattere elusivo. La risoluzione di fatto conferma l’assunto dell’istante secondo cui «la nuova struttura è perfettamente coerente con le logiche di gruppo che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano e internazionale e consente di superare un’impostazione ormai obsoleta che vede tre società, pur appartenenti allo stesso soggetto economico, essere possedute direttamente da persone fisiche in assenza di una società capogruppo di riferimento».
L’adozione del consolidato
La nuova struttura permette di adottare lo strumento del consolidato fiscale o, sostanzialmente, la possibilità di compensare risultati positivi e negativi delle entità partecipanti. Essendo l’applicazione di una norma di sistema, non può esistere un risparmio di imposta illegittimo. Quindi «come evidenziato dall’istante, l’assenza di un vantaggio fiscale indebito è di per sé sufficiente ad escludere che la riorganizzazione oggetto della presente istanza possa essere inquadrata come una forma di abuso del diritto».
I vantaggi della holding
La risoluzione si spinge oltre, con considerazioni che potranno essere utilizzate in altri casi di ricorso a strutture analoghe: «In ogni caso, la configurazione di un abuso sarebbe esclusa dalla circostanza che l’operazione riorganizzativa è motivata da valide ragioni economiche. La suddetta riorganizzazione, infatti, è finalizzata a razionalizzare la struttura concentrando la proprietà delle società (…) in capo alla Holding, con conseguente ottenimento di evidenti benefici».
Questi benefici extra fiscali possono essere così riassunti:
l’adozione di una struttura centralizzata che svolge attività di direzione e coordinamento;
la presentazione del gruppo in modo trasparente e razionale al sistema creditizio o ad eventuali investitori;
la possibilità di copertura di perdite di una o più società del gruppo mediante l’utilizzo di utili di altre;
la possibilità di intervenire negli assetti proprietari a monte (le quote della holding) con operazioni volte al passaggio generazionale;
lo spostamento di eventuali conflitti soceitari sul livello più alto (la holding), mantenendo indenni le società operative.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Scadenziario Giugno 2018

1 Giugno 2018

Scadenziario entro il 20 Giugno

  • scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di maggio

Scadenziario entro il 30 Giugno

  • scade il termine per presentazione dichiarazione redditi persone fisiche (IGR L – M – N) con relativi allegati per imposta di bollo ed imposta complementare; presentazione dichiarazione redditi giuridiche (IGR P) e relativi allegati per imposta di bollo ed imposta complementare; presentazione dichiarazione dei sostituti d’imposta (IGR O); presentazione del MOD. Q ai fini della richiesta di rimborso dell’imposta sulle importazioni.
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5%  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre marzo-aprile (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • pagamento del saldo IGR relativo all’esercizio precedente, per tutti gli operatori economici (persone fisiche e giuridiche); – pagamento del saldo dei contributi ISS per gli operatori  individuali;
  • pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso;
  •  pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza ( 3-6%) relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso; pagamento imposta di bollo ( 3% ) sull’elaborazione dati e pubblicità relativi al bimestre marzo-aprile;
  •  pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture contabilizzate nel 2017 come fatture da ricevere relative a provvigioni passive, elaborazioni dati e pubblicità 2017 anche se ancora non sono state ricevute. Pena l’indeducibilità del costo;
  •  pagamento della tassa di licenza sulle società pena la sospensione della licenza stessa;
  • si ricorda che in base all’art. 16 alla Legge 40 del 31 marzo 2014 l’operatore economico è tenuto a comunicare all’UIAC eventuali variazioni dell’attività prevalente ed effettiva entro il 30 giugno di ogni anno.
  • ADEGUAMENTO per le vecchie licenze attive alla CODIFICAZIONE ATECO come previsto dalla L 94/2017.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy