Il coordinamento della holding non incide sull’esterovestizione

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore domenica 3 GIUGNO 2018 di Enrico Holzmiller

Abuso del diritto. Va valutata l’«ordinaria amministrazione»

L’articolo 73, comma 3, del Tuir disciplina la figura dell’esterovestizione, disposizione fiscale tesa ad “attrarre” in Italia società ed enti residenti all’estero,laddove detengano, nel territorio dello Stato, almeno uno tra i seguenti tre elementi: sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale dell’attività.
Il tema è delicato laddove i suddetti requisiti, ancorché formalmente definiti all’estero, vengano considerati, dall’Amministrazione finanziaria, esercitati “in concreto” sul suolo nazionale. In tale contesto si è mossa la Ctr Lombardia, con la sentenza n. 1807/18, depositata lo scorso 19 aprile (presidente e relatore: Izzi).
I giudici lombardi prendono posizione anzitutto sul concetto di «abuso del diritto di stabilimento», affermando che, affinchè sussista tale abuso, «non rilevano ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale».
Tale principio ha una duplice valenza: può essere letto nel senso che l’esterovestizione non va applicata laddove si riesca a provare l’inesistenza di vantaggi fiscali derivanti dalla localizzazione all’estero; per converso, secondo quanto confermato dalla Corte di giustizia europea, la scelta di avvalersi di una legislazione estera più vantaggiosa non può costituire, di per sé, abuso del diritto.
La Commissione tributaria affronta anche il tema della sede amministrativa, arrivando alla conclusione secondo cui «tale sede deve ritenersi coincidente con quella effettiva, intesa come luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative di direzione dell’ente, come la riunione del consiglio di amministrazione, ovvero il luogo deputato per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento di affari e dell’impulso dell’attività dell’ente».
A parere di chi scrive, la posizione dei giudici va chiarita, evitando che parole come «direzione» e «impulso dell’attività» siano mal interpretate.
Ciò che in definitiva può permettere l’applicazione del principio dell’esterovestizione, attraverso la presunzione di processi decisionali effettuati in Italia, è da ricercarsi in quella che viene comunemente definita come “ordinaria amministrazione”.
In concreto, l’esistenza di processi decisionali quotidiani può essere verificata attraverso il cosiddetto “business activity test”, che a sua volta si esplica nell’analisi della regolarità dell’attività aziendale nel paese straniero, la verifica delle deleghe ad operare “day by day”, la tenuta in loco delle riunione del Cda, della gestione dei dipendenti, e così via. Non può invece considerarsi «fiscalmente attrattiva» l’attività di direzione e coordinamento esercitata da una società italiana sulla branch straniera, unitamente alla fisiologica ingerenza tipica delle holding nei confronti delle società partecipate (in tal senso: Tribunale Milano, sentenza n. 6996/17).

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Niente sanatoria per chi non è più residente in Italia

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore 2 GIUGNO 2018 di Marco Piazza

Mini-voluntary. Lavoratori all’estero

Niente sanatoria per chi non è più residente in Italia

Arrivano le istruzioni delle Entrate per aderire alla mini-voluntary dei lavoratori all’estero. Il Provvedimento 110482/2018 di ieri contiene sia il modello pe la richiesta di accesso sia le istruzioni e le specifiche tecniche. L’accesso alla sanatoria è circoscritto a situazioni ben definite, ma potrebbe riguardare molte persone.
Sono interessate solo le persone fisiche che in passato sono state residenti all’estero e iscritte all’Aire e ora sono residenti in Italia o quelle che in passato, pur residenti in Italia, abbiano prestato attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi. Si tratta, oltre che dei frontalieri in Svizzera, anche dei lavoratori che quotidianamente si recano in Francia, Austria, San Marino o Vaticano o in Paesi limitrofi (Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro (circolare 2/E del 2003, paragrafo 9). Sono quindi esclusi tutti gli altri soggetti (quelli diversi dalle persone fisiche; o quelli che pur essendo stati residenti in Italia sono ora residenti all’estero o che sono sempre stati residenti in Italia e hanno prestato attività all’estero, ma non in zone di frontiera o Paesi limitrofi).
La procedura riguarda solo attività finanziarie depositate e somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero al 6 dicembre 2017. Quindi non riguarda i beni patrimoniali (immobili e preziosi) né le attività finanziarie che non depositate (come partecipazioni in società non rappresentate da titoli depositati presso intermediari esteri, contante eccetera).
Occorre che queste attività derivino da redditi prodotti all’estero per lavoro dipendente o autonomo o dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di lavoro. Quindi sono escluse attività e somme derivanti da attività imprenditoriali, affitto o trasferimenti di somme provenienti da Italia o altri Stati. Non è ben chiaro come distinguere i redditi prodotti dai capitali all’estero in base all’origine dei capitali.
Non si può regolarizzare attività e somme oggetto di collaborazione volontaria.
L’accesso è precluso a chi ha ricevuto notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione, su attività e annualità oggetto di regolarizzazione.
È quindi probabile che in vari casi la regolarizzazione andrà accompagnata da ravvedimenti operosi per coprire le attività detenute all’estero in violazione delle norme su monitoraggio fiscale e applicazione di Irpef, Ivie e Ivafe ad altre attività escluse dalla minivoluntary.
La sanatoria si ottiene versando il 3%, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Se a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, si prende a riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.
La richiesta di accesso può essere presentata anche dagli eredi. Il modello e le eventuali «Istanza integrative» vanno trasmessi telematicamente entro il 31 luglio . In caso di richiesta originaria trasmessa dopo il 26 luglio , l’invio dell’istanza integrativa può avvenire nei 5 giorni successivi.
Il pagamento va effettuato entro il 30 settembre (ma è domenica e quindi si slitta al 1° ottobre), senza avvalersi di compensazione in F24. È ammessa una forma di rateazione.

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Scadenziario Luglio 2018

1 Luglio 2018

Scadenziario entro il 20 Luglio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di giugno.

Scadenziario entro il 31 Luglio

  • Scade il termine per  pagamento primo acconto IGR 2018 per persone fisiche e giuridiche;
  • Pagamento primo acconto I.S.S. ed eventuale FONDISS 2018 per persone fisiche operatori economici;
  • Pagamento imposta complementare 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/01/18 -30/06/18.

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