Mese: Novembre 2018
Scadenziario Novembre 2018
9 Novembre 2018
Scadenziario entro il 20 Novembre
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. E FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di ottobre.
Scadenziario entro il 30 Novembre
- Scade il termine per sia per le persone fisiche (lavoratori autonomi e ditte individuali) che giuridiche, il versamento del secondo acconto dell’imposta generale sui redditi (I.G.R.) relativa all’anno in corso; (da quest’anno importo del II acconto elevato dal 35% al 55% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente);
- per le persone fisiche (lavoratori autonomi e ditte individuali), versamento del secondo acconto dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. e F.S.S. relativi all’anno in corso;
- ai sensi dell’art. 39 Legge 130/2010 i titolari di licenze di commercio al dettaglio devono comunicare all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio:
- i periodi di chiusura previsti per l’anno successivo;
- il giorno di chiusura infrasettimanale; la comunicazione va effettuata anche in caso di rinuncia al giorno di chiusura; c) occorre affiggere all’entrata principale gli orari di apertura e chiusura in maniera visibile anche all’esterno.
Si ricorda che le attività commerciali possono effettuare fino ad un massimo di 60 giorni di chiusura annuale, suddivisi in massimo 3 periodi.
- il termine di presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui al c 1 art. 33 L 7 agosto 2017 nr 94 e succ. mod. e integrazioni previsto per il 30 novembre 2011 è stato prorogato al 31 maggio 2019
- termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione mod. IPS (IMPOSTA PATRIMONIALE STRAORDINARIA) ai fini del calcolo dell’imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari.
- termine ultimo per il pagamento in un’unica soluzione dell’IMPOSTA PATRIMONIALE STRAORDINARIA se di importo inferiore a € 1.000,00. Qualora la stessa fosse di importo superiore a € 1.000,00 il contribuente può optare per un versamento in due rate di pari importo, da effettuarsi entro il 30/11/2018 ed entro il 20/12/2018.
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DECRETO LEGGE 17 Ottobre 2018 nr 133
9 Novembre 2018
Differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione e del pagamento dell’imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari di cui al D.D. 25 Giugno 2018 nr 71
Il D.L. nr 133 del 17 Ottobre 2018 posticipa i termini di versamento dell’Imposta Patrimoniale Straordinaria al 30/11/2018.
Tale termine riguarda il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione e, nel caso di importo maggiore a € 1.000,00 del versamento della prima rata.
Rimane invariata la scadenza del versamento della seconda rata da effettuarsi entro il 20/12/2018.
Decreto Legge 17 Ottobre 2018 nr 133
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La pensione non pubblica è tassata nel Paese estero
9 Novembre 2018
Il Sole 24 Ore 17 settembre 2018 di Fabrizio Cancelliere
Fisco Internazionale
Un cittadino italiano residente in Romania, e iscritto all’anagrafe dei residenti all’estero (Aire), percepisce redditi di pensione (corrisposti in Romania) e redditi di partecipazione da società di persone in Italia. Dove dovrebbe fare la dichiarazione dei redditi (e pagare): in Italia o in Romania?
V.V.MESSINA
In linea generale, sulla base delle disposizioni previste nella convenzione contro le doppie imposizioni, le pensioni sono tassate nel luogo in cui è residente il soggetto che le percepisce; ovvero, se si tratta di pensioni “pubbliche”, nello Stato che le eroga (salvo eccezioni). Quindi, nel caso in esame, le pensioni andrebbero tassate solo in Romania.
I redditi di partecipazione in società di persone italiana sono invece tassati in Italia, anche se percepiti da un non residente, in virtù del criterio di territorialità individuato dall’articolo 23 del Tuir, Dpr 917/86 (criterio non derogato dalla convenzione). Non è tuttavia da escludere che il reddito debba essere tassato anche in Romania, sulla base della normativa interna, fatto salvo il diritto al credito per le imposte pagate in Italia.
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Il residente in Cina non paga per le plusvalenze in Italia
9 Novembre 2018
Il Sole 24 Ore del 17 settembre 2018 di Fabrizio Cancelliere
Fisco Internazionale
Sono fiscalmente residente in Cina. Ho delle plusvalenze su titoli detenuti presso una banca italiana. La banca non applica la ritenuta del 26% (regime dichiarativo), in quanto sono residente estero, e afferma che dovrei dichiarare le plusvalenze e pagare la relativa tassa in Cina, in base alla tassazione locale. In Cina, tuttavia, i redditi prodotti fuori dal Paese non sono tassati. Significa che, nel mio caso, non dovrei pagare alcuna tassa sulle plusvalenze?
C.P.MILANO
La soluzione è corretta, visto che le plusvalenze su partecipazioni non qualificate realizzate nel 2018 da un soggetto residente in uno Stato “white list” qual è la Cina, non sono imponibili in Italia, in base all’articolo 5, comma 5, del Dlgs 461/97.
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Circolare Applicativa D.D. 25 Giugno 2018 nr 71 Imposta Straordinaria sui Patrimoni Immobiliari e Mobiliari
9 Novembre 2018
Si allega il testo completo della Circolare Applicativa dell’Imposta Straordinaria sui Patrimoni Immobiliari e Mobiliari ricordando che il 31/10/2018 è il termine ultimo per il pagamento in un’unica soluzione se l’imposta è di importo inferiore a € 1.000,00; se l’imposta, invece, risulta essere superiore a € 1.000,00 il contribuente può optare per un versamento in due rate di pari importo, da effettuarsi entro il 31/10/18 ed entro il 20/12/2018.
Circolare Applicativa Imposta Straordinaria
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SALES AND USE TAX DOVUTA SULLE VENDITE ON-LINE NEGLI USA ANCHE IN ASSENZA DI UNA PRESENZA FISICA SUL TERRITORIO DELLO STATO
9 Novembre 2018
Il 21 Giugno 2018 la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America (“USA”) si è pronunciata sul caso South Dakota v. Wayfair, Inc. (https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17- 494_j4el.pdf) ed ha sancito la possibilità di applicare la Sales and Use Tax (i.e. l’imposta statale sulle vendite B2C) alle vendite on-line negli USA sulla base della sola presenza economica dell’impresa venditrice e, quindi, anche in assenza di una presenza fisica della stessa sul territorio dello Stato USA di esecuzione delle vendite.
La pronuncia della Corte sostanzialmente conferma l’operato di diversi Stati USA che, a partire dal 2016, hanno tassato le vendite on-line eseguite da imprese ubicate fuori dal loro territorio statale le quali, sebbene prive di una presenza fisica sul territorio, soddisfavano alcuni criteri indicativi di una loro presenza economica all’interno dello Stato (ad esempio, il superamento di determinati volumi di fatturato). In tale modo, gli Stati USA hanno inteso recuperare il gettito fiscale perso a fronte della diffusione del commercio elettronico.
All’interno della sopramenzionata sentenza, la Corte Suprema degli USA ha infatti riconosciuto che la regola basata sulla presenza fisica (cd. “Quill rule”) non risulta più adeguata alla realtà economica generatasi con la diffusione del commercio elettronico e che anzi, in questa nuova realtà, tale regola è idonea a creare distorsioni sul mercato.
Pertanto, se fino ad oggi era pacifico che, negli USA, la Sales and Use Tax fosse dovuta solo da imprese venditrici aventi una presenza fisica sul territorio dello Stato USA di esecuzione delle vendite, da oggi anche il remote seller può essere tenuto ad applicare e versare la Sales and Use Tax qualora:
- lo Stato USA di esecuzione delle vendite abbia approvato una legge che prevede l’assoggettamento delle vendite a Sales and Use Tax in base alla regola della sola presenza economica; e
- l’impresa venditrice soddisfi i criteri idonei ad integrare una tale forma di presenza.
Attualmente, 11 Stati USA hanno già approvato nuove norme basate sulla regola della presenza economica, mentre tali nuove norme sono in fase di approvazione in altri 10 Stati.
Alla luce di quanto sopra, le imprese sammarinesi che intendono vendere i propri prodotti on-line negli USA dovranno pertanto porre molta attenzione agli sviluppi in materia di Sales and Use Tax, al fine di verificare la normativa statale in vigore in ciascuno Stato USA in cui le stesse prevedono di vendere i loro prodotti.
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Decreto Delegato 24 Settembre 2018 nr 122- Introduzione della residenza ordinaria per lavoratori frontalieri
9 Novembre 2018
Si allega il testo completo del Decreto Delegato 24 Settembre 2018 nr 122 che esplica le modalità con le quali, entro novembre e dicembre di ogni anno, i lavoratori frontalieri titolari di un rapporto di lavoro subordinato indeterminato e che abbiano svolto negli ultimi 15 anni attività lavorativa in modo continuativa o presso uno o più operatori senza interruzioni superiori a 15 giorni, possono presentare domanda presso lo Stato Civile.
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Legittimo esaminare i depositi dei genitori del contribuente
9 Novembre 2018
Il Sole 24 Ore 12 SETTEMBRE 2018 di Laura Ambrosi
INDAGINI FINANZIARIE
Soprattutto in presenza di una delega e del legame con la propria attività
È legittimo l’accertamento fondato sulle indagini bancarie dei conti correnti dei genitori del contribuente a maggior ragione se su questi esiste una delega a operare e per alcuni movimenti è stata confermata la riconducibilità alla propria attività. A fornire questo chiarimento è la corte di Cassazione con l’ordinanza numero 22089 depositata ieri. L’agenzia delle Entrate notificava a un professionista un avviso di accertamento fondato, oltre che sulle risultanze di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso, anche sulle movimentazioni bancarie. In proposito, erano state verificati i conti correnti sia intestati al contribuente sia ai suoi genitori, sul quale disponeva di delega ad operare.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che annullava la pretesa in primo grado. L’Agenzia proponeva così appello che veniva accolto limitatamente ad alcuni movimenti su uno dei conti intestati ai genitori i quali erano stati espressamente riconosciuti dal contribuente come riconducibili all’attività professionale.
L’Agenzia ricorreva in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, un’errata applicazione della norma in tema di indagini bancarie.
I giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso, hanno innanzitutto confermato che per superare la presunzione posta a carico del contribuente non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che sia fornita prova analitica della riferibilità ovvero estraneità di ogni singola movimentazione rispetto ai redditi dichiarati.
Il rapporto di stretta contiguità familiare consente, peraltro, di applicare la presunzione anche per le movimentazioni intestate a parenti per le quali il contribuente non fornisca specifiche giustificazioni. La Cassazione, in proposito, ha precisato che la ratio di tale estensione è radicata nella circostanza che è particolarmente elevata la probabilità che sui conti bancari di soci o di familiari si possano versare somme del soggetto sottoposto a verifica.
Nella specie, la Suprema corte ha rilevato che la Ctr aveva immotivatamente escluso la riferibilità al contribuente per le somme rinvenute sui conti dei genitori.
L’esclusione risultava ingiustificata anche alla luce del fatto che il contribuente aveva la delega ad operare su tali conti e che egli stesso aveva confermato l’utilizzo professionale, relativamente a quattro operazioni.
La decisione conferma il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di indagini finanziarie.
Tuttavia, pur se non esplicitamente, la pronuncia pare dare rilievo al fine della riconducibilità al contribuente dei conti correnti di terzi, alla sussistenza della delega e delle movimentazioni confermate dall’interessato come riferibili all’attività. L’Ufficio quindi aveva giustificato l’estensione del controllo ai conti di tali soggetti.
Va segnalato che lo scorso febbraio la Cassazione (ordinanza 2536/2018) ha affermato che è illegittimo l’accertamento fondato sulle indagine bancarie sui conti correnti dei soci, se l’Ufficio non ha provato la riconducibilità dei movimenti privati all’ente.
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Il bilancio decide l’azione verso i sindaci
9 Novembre 2018
Il Sole 24 Ore 6 SETTEMBRE 2018 di Patrizia Maciocchi
SOCIETÀ
La prescrizione decorre dal manifestarso delle perdite
Nell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci per la cattiva gestione della società, la prescrizione decorre da quando nel bilancio è riportata una perdita ingente percepibile da tutti i creditori. Né ad escludere le “colpe” dei sindaci basta il fatto che abbiano indicato nelle loro relazioni lo squilibrio patrimoniale, la sottocapitalizzazione, l’indebitamento e l’inadeguatezza dei fondi di ammortamento. Un’iniziativa “inutile” se poi il risultato è un bilancio in attivo, anche se raggiunto con artifizi, che attesta l’esistenza di utili la cui distribuzione tra i soci viene deliberata dall’assemblea. Il tutto senza obiezioni da parte degli organi sociali di gestione e di controllo.
Con la sentenza 21662/2018, la Cassazione conferma la maxi sanzione di circa un milione e mezzo di euro – in seguito all’azione di responsabilità promossa dal fallimento – a carico di amministratori e sindaci di una società cooperativa a responsabilità limitata. I giudici respingono un ricorso giocato soprattutto sul filo della prescrizione. Secondo i sindaci, infatti, l’orologio della prescrizione non doveva partire dal ’93, come affermato dalla Corte d’appello, ma dal 1990, anno in cui l’insufficienza patrimoniale era già evidente, grazie alla relazione nella quale era indicata la non corretta valutazione di alcune voci. Una situazione nota alle banche addirittura dall’89.
La Cassazione però non è d’accordo. A iniziare dalla consapevolezza del dissesto che non può riguardare solo gli istituti di credito ma deve essere comune a tutti i creditori e ai terzi in genere. I giudici chiariscono che non basta che il bilancio, scrupolosamente letto, evidenzi delle perdite, per rendere i creditori consapevoli dell’insufficienza patrimoniale. E questo proprio in conseguenza delle “regole” stesse (articolo 2426 del Codice civile) di redazione del documento contabile. I valori espressi nelle voci possono, infatti, non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori, altre inferiori. Il bilancio – ricorda la Suprema corte è la cartina di “tornasole”, il documento principe per informare creditori e terzi sulla situazione della società. Ed è dunque evidente che l’indicazione di un attivo o di un pareggio costituisce una notizia rassicurante e affidabile. E non basta l’alert dei sindaci nella relazione, se questi poi non si attivano per impedire agli amministratori di violare i principi contabili.
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Obbligo di controllo anche per consiglieri privi di deleghe
9 Novembre 2018
Il Sole 24 Ore lunedì 24 SETTEMBRE 2018 di Enrico Comparotto e Martino Vinco
La vigilanza
Devono attivarsi per scongiurare le condotte dannose per la società
Nell’articolato sistema di controllo caratterizzante le società di capitali, particolare rilevanza assume la questione relativa ai doveri di vigilanza incombenti sull’amministratore privo di deleghe e sulle connesse responsabilità. Con la sentenza n. 9973 del 23 aprile 2018 e, più diffusamente, con la precedente pronuncia n. 31204 del 29 dicembre 2017, la suprema Corte ha rimarcato i limiti in cui l’amministratore non esecutivo deve rispondere in solido per le vicende di mala gestio poste in essere dai membri del consiglio di amministrazione assegnati di delega.
Sul punto la riforma del 2003 ha inciso profondamente sull’inquadramento della responsabilità dell’amministratore privo di deleghe, che prima era unicamente incentrata sulle disposizioni previste dall’articolo 2392, secondo comma, del Codice civile, e veniva intesa «come omessa vigilanza sul generale andamento della gestione». Tale inquadramento aveva come conseguenza che gli amministratori cui non fossero stati assegnati autonomi poteri gestori avrebbero potuto sottrarsi dal regime sanzionatorio solo laddove avessero esercitato un controllo integrale sull’operato degli organi delegati.
Nella nuova disciplina il generale obbligo di vigilanza è stato invece sostituito, secondo una previsione più aderente al dovere di diligenza in capo agli amministratori, dall’obbligo per gli amministratori non delegati ad «agire informati», ciò comportando in primo luogo un dovere-potere di richiedere periodicamente agli organi delegati informazioni relative alla gestione della società (articolo 2381, ultimo comma del Codice civile). Precisa tuttavia la suprema Corte che tale obbligo non si esaurisce nella mera acquisizione di notizie, essendo comunque gli amministratori investiti di una serie di prerogative di natura reattiva ed impeditiva, quali ad esempio la revoca della delibera illegittima o l’impugnazione della stessa, l’avocazione dei poteri, la denunzia di fatti illeciti alla pubblica autorità.
Superando l’elemento oggettivo della mera carica ricoperta, il nuovo assetto normativo ha infatti in maniera esplicita posto l’accento sull’elemento della colpa, che secondo la Cassazione può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui o nel non essersi l’amministratore privo di delega utilmente attivato, con la diligenza richiesta dall’incarico, al fine di evitare l’evento pregiudizievole.
L’amministratore non operativo non avrà quindi modo di invocare quale “esimente” della propria responsabilità il fatto di non aver rilevato i segnali dell’altrui illecita gestione, nell’ipotesi in cui gli stessi siano percepibili con la diligenza qualificata richiesta dalla propria carica, avendo presente che l’imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell’evento.
Il ruolo di controllo dell’amministratore non esecutivo viene in definitiva inteso dalla Cassazione come «obbligo di informazione attiva e passiva, nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare un danno alla società, quel che è definito il dovere di agire informato» (sentenza 22848/2015).