Mese: Gennaio 2019
Terreni e partecipazioni: affrancamenti più cari
18 Gennaio 2019
Il Sole 24 Ore lunedì 31 DICEMBRE 2018 di Giorgio Gavelli
Riedizione con novità. Sostitutiva più elevata rispetto a quella del passato e con aliquote differenziate al 10 e 11% in base al tipo di quota societaria
Tornano gli affrancamenti di quote e terreni con la legge di Bilancio 2019, ma questa riedizione presenta due sorprese.
Si tratta, come sempre, dell’opportunità – riservata ai soggetti che non operano in regime d’impresa – di sottrarre all’imposizione diretta ordinaria le plusvalenze latenti maturate su terreni e partecipazioni (sia qualificate che non, purché non quotate). La disciplina, però, non è identica rispetto a quelle al passato.
Non solo sono ritoccate al rialzo le aliquote, ma si torna – senza motivo apparente – a differenziare la sostitutiva tra partecipazioni qualificate e non, proprio quando, da domani, 1° gennaio, il prelievo fiscale ordinario sul capital gain diviene assolutamente identico nelle due ipotesi.
L’ultimo passaggio al Senato ha modificato i connotati all’ennesima facoltà (purtroppo non ancora prevista a regime) per affrancare con imposta sostitutiva le plusvalenze latenti, riducendo il numero dei soggetti (persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti non commerciali, se detengono il bene al di fuori del regime d’impresa) per i quali si manifesta una convenienza.
Non si registrano novità sui termini: occorre, infatti, possedere i beni al 1° gennaio 2019 e farli asseverare con perizia entro il prossimo 30 giugno, versando entro lo stesso termine anche la prima o unica rata di imposta sostitutiva. Cambiano, invece, le aliquote della sostitutiva sul valore periziato:
10% per le partecipazioni non qualificate al 1° gennaio 2019 e per le aree (edificabili e non);
11% per le partecipazioni qualificate alla medesima data.
Si rammenterà che, inizialmente, si affrancava con aliquote, rispettivamente, del 2% e del 4% e solo dal 2016 si applicava una aliquota unica dell’8% per tutte le ipotesi.
L’incremento sarà penalizzante anche per chi ha già affrancato in passato i valori delle aree edificabili a importi al metro quadrato assai più alti di quelli a cui venderà domani gli asset. Infatti, riallineando al ribasso con nuova perizia il valore dei terreni, si rischia di sostenere anche un costo aggiuntivo per la sostitutiva. È vero che (in base all’articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011) si può scontare l’imposta a suo tempo versata da quella dovuta in base alla nuova rideterminazione, ma non sempre il saldo resta neutrale: il 4% su un milione di euro è inferiore al 10% su 600mila euro, per cui, in questo caso, il riallineamento dell’area con perizia al valore attuale di mercato – ribassato del 40% – porterebbe a versare comunque altri 20mila euro, oltre ai costi di perizia. Possibili soluzioni alternative vanno comunque valutate (si veda Il Sole 24 Ore del 26 marzo 2015).
Dal lato delle partecipazioni, del tutto incomprensibile è lo sdoppiamento di aliquota. Se, sino a oggi, 31 dicembre, l’imposizione ordinaria sui capital gain è differente tra cessioni qualificate e non, da domani, 1° gennaio, per effetto dell’articolo 1, commi 999 e seguenti, della legge 205/2017, si applicherà a tutte le plusvalenze emergenti da queste compravendite l’imposta (a sua volta sostitutiva) del 26%, per cui la previsione di una sostitutiva da affrancamento più onerosa per i soci qualificati non pare avere alcuna logica.
Peraltro, da quando i soci non qualificati pagavano la sostitutiva ordinaria del 26% mentre i soci qualificati tassavano nel modello dichiarativo una quota del capital gain, il calcolo ordinario era spesso più favorevole proprio per questi ultimi (anche per via della possibilità di sfruttare deduzioni e detrazioni), e la convenienza all’affrancamento si rintracciava spesso solo presso i soci non qualificati.
Per i calcoli di convenienza, la sostitutiva offerta dalla manovra 2019 “premia” il contribuente (al di là dei costi di perizia) rispetto al regime ordinario quando la plusvalenza insita nel titolo non qualificato è almeno il 63% rispetto al costo fiscalmente riconosciuto, percentuale che sale al 74% per le partecipazioni qualificate. Prima del passaggio finale in Senato, la plus “di equilibrio” era, in entrambi i casi, pari a circa il 45 per cento.
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Polizza unit linked tassata come reddito di capitale
18 Gennaio 2019
Il Sole 24 Ore 21 DICEMBRE 2018 di Massimo Romeo
Contratti finanziari
Per la Ctp Milano il rischio dell’investimento è a carico dell’assicurato
Con le polizze unit linked l’assicurato realizza un investimento indiretto in azioni, obbligazioni o altri titoli, in quanto il valore della polizza è collegato al valore delle quote degli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm); il rischio dell’investimento rimane a carico dell’assicurato, mentre nelle polizze vita il rischio è assunto dall’assicuratore; sono equiparabili ad un conto bancario in quanto vengono riversati annualmente i rendimenti, possono essere fatti versamenti aggiuntivi, eseguiti riscatti parziali, divenendo irrilevante la durata delle polizza attesa la possibilità di ottenere riscatti anticipati (totali o o parziali) di quello che è il valore corrente delle quote.
Questi alcuni dei motivienunciati dalla Ctp di Milano con la sentenza n. 5608/2018 del 10 dicembre ( pres. e rel. Pilello) che ha affermato la natura finanziaria del contratto “unit linked” da sottoporre a tassazione quale reddito di capitale ( articolo 44, comma 1, lettera g-quater del Tuir).
La controversia riguardava l’impugnazione da parte di un contribuente, noto calciatore professionista, di un avviso di accertamento emesso dalle Entrate in rettifica della dichiarazione e sulla base dei dati esposti nel quadro RW, relativi a redditi di natura finanziaria per attività detenute all’estero.
Fra le varie eccezioni il ricorrente evidenziava che tra gli investimenti esteri indicati nel modello RW era stata esposta una polizza vita “unit linked”, sostenendo che a tali contratti di assicurazione sulla vita si applica il regime fiscale del rinvio della tassabilità al momento della scadenza o dell’eventuale riscatto anticipato.
La Ctp rigetta le doglianze del ricorrente ritenendo dirimente la corretta interpretazione del contratto ai sensi dell’articolo 1362 e seguenti del Codice civile, ovvero se sia da identificare come polizza vita o come strumento finanziario. Il Collegio propende per la seconda ipotesi perché:
nelle unit linked le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di Oicvm possedute dalle imprese di assicurazione che, a scelta dell’assicurato, investono in strumenti con diverso livello di rischio. In ogni caso il rischio dell’investimento rimane a carico dell’assicurato;
attraverso tale polizza l’assicurato realizza un investimento indiretto in azioni obbligazioni o altri titoli, in quanto il valore della polizza è collegato al valore delle quote Oicvm;
in una polizza vita il rischio è assunto dall’assicuratore, in uno strumento finanziario è per intero addossato all’assicurato;
il “rischio demografico” non ha rilevanza contrattuale; non è previsto un premio per il “caso morte”;
su tale polizza vengono riversati annualmente i rendimenti, possono essere fatti versamenti aggiuntivi ed eseguiti riscatti parziali, come fosse un conto corrente bancario;
la durata della polizza diviene irrilevante, attesa la possibilità di ottenere riscatti anticipati del valore corrente delle quote.
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Spa, l’assemblea non può imporre agli azionisti di ripianare il rosso
18 Gennaio 2019
Il Sole 24 Ore 01 DICEMBRE 2018 di Antonino Porracciolo
TRIBUNALE DI ROMA
Eventuali patti parasociali inutilizzabili perché efficaci solo tra chi li ha firmati
La soluzione è la riduzione di capitale e l’aumento al minimo previsto dal Codice
L’assemblea della società per azioni non può imporre agli azionisti l’obbligo di coprire le perdite sociali o effettuare finanziamenti per ripianare il bilancio in rosso. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d’impresa (presidente Cardinali, relatore Buonocore), nella sentenza n. 13522 dello scorso 30 giugno.
La vicenda
Il processo scaturisce dall’impugnazione della delibera di una società per azioni, con cui si era stabilito che le perdite di bilancio, pari a 670mila euro al 31 dicembre 2014, fossero ripartite tra i soci, come previsto dai patti parasociali. La ricorrente, socia della Spa, ha chiesto una pronuncia di nullità dell’atto, sostenendo che l’assemblea non potesse obbligare i soci al versamento delle somme necessarie a ripianare le perdite di esercizio.
La decisione
Nell’accogliere la domanda, il Tribunale di Roma ricorda, innanzitutto, che la disciplina delle Spa «è ispirata al principio della “responsabilità limitata” dei soci», sui quali il rischio d’impresa grava «nei limiti della frazione di capitale sottoscritta e dei conferimenti eseguiti in sede di costituzione della società o, anche, in occasione di successive delibere di aumento del capitale».
Quindi – prosegue il giudice capitolino –, nel caso in cui la società abbia riportato perdite di esercizio che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, gli organi sociali non possono «imporre ai singoli azionisti l’erogazione delle somme necessarie per la relativa copertura».
Infatti, per questa ipotesi l’articolo 2447 del Codice civile dispone che gli amministratori debbano convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo stabilito dall’articolo 2327 del Codice civile.
Peraltro, anche dopo tale delibera, i soci hanno la facoltà «e non l’obbligo di sottoscrivere – in tutto o in parte – le azioni loro offerte in opzione»; così come possono decidere di erogare un finanziamento che comunque resta un atto «rimesso alla libera determinazione e al potere dell’interessato».
«Patti» fuori gioco
Né, per ripianare le perdite di esercizio, l’assemblea può imporre ai soci l’obbligo di effettuare versamenti in base al contenuto di patti parasociali con cui gli stessi soci si siano reciprocamente impegnati a fornire alla società i mezzi economici necessari per far fronte alle situazioni di crisi. Infatti, si tratta di accordi che producono effetti solo tra coloro che li hanno firmati, e che dunque «non sono opponibili alla società né possono essere da quest’ultima invocati». E, in caso di violazione di tali patti, si può parlare solo di «meri obblighi risarcitori» a carico del socio inadempiente e unicamente a favore «degli altri soci contraenti».
Così il Tribunale di Roma ha dichiarato invalida la delibera impugnata e ha condannato la Spa a rimborsare alla ricorrente le spese processuali.
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Scadenziario Gennaio 2019
18 Gennaio 2019
Scadenziario entro il 20 Gennaio
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. e F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di DICEMBRE e TREDICESIMA 2018.
Scadenziario entro il 30 Gennaio
- Scade il termine per versamento degli importi relativi alla gestione separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO e soci lavoratori di cui alla Legge 158 del 05/10/2011 art. 4.
Scadenziario entro il 31 Gennaio
- Scade il termine per il pagamento dell’imposta complementare del 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/07/2018 -31/12/2018;
- Si ricorda che è stata abolita la norma che prevedeva di fornire entro il 31/01 di ogni anno all’Ufficio Industria l’elenco delle imprese che prestano servizi di manutenzione e riparazione. E’ infatti possibile provvedere direttamente dal sito OPEC alla pratica di volta in volta quando si verifica la necessità.
Si ricorda nuovamente che, dal 1° gennaio 2019 in base all’art. 17 della L137/2018 è fatto obbligo per ogni contribuente di registrare nel conto fiscale le obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.