Decreto Delegato 4 febbraio 2019 n.25 – Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico

9 Marzo 2019

Si allega testo completo del Decreto Delegato 25-2019 che prevede una serie di incentivi per le imprese ad alto contenuto tecnologico.

Decreto Delegato 25-2019

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Decreto Delegato 27 febbraio 2019 – Norme sulla tecnologia blockchain per le imprese

9 Marzo 2019

Si allega il testo completo del Decreto Delegato 37 2019 che regola  anche a San Marino la tecnologia basata sui blocchi di transazione validate basate su funzioni crittografiche.

Decreto Delegato 37-2019+All

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Decreto Delegato 18 febbraio 2019 nr 31 – Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia di distacchi di lavoratori e lavoro straordinario

9 Marzo 2019

Il Decreto Delegato nr 31 2019  semplifica le procedure previste per il lavoro straordinario: ora è sufficiente una comunicazione preventiva all’Ufficio Attività Economiche. Si rende noto che il comma 3) stabilisce che in caso di violazione di tali disposizioni scattano sanzioni amministrative da € 500,00 a € 1.000,00.

Per quanto concerne i distacchi si semplificano le procedure per quelli relativi alla fornitura di beni prodotti e relativo montaggio, smontaggio e manutenzione.

Decreto Delegato 31-2019

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Decreto Delegato 11 febbraio 2019 nr 28 – Determinazione della retribuzione annua massima di cui all’art. 32, VI c della L 11 02 1983 nr 15 e succ. mod.

9 Marzo 2019

Il Decreto nr 28 fissa in € 46.002,15 la retribuzione annua massima da prendere a base per il calcolo per la pensione.

Decreto Delegato 28-2019

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Circolare nr 3/2019 Ufficio Attività Economiche

9 Marzo 2019

Si allega l’ultima Circolare dell’Ufficio Attività Economiche avente per oggetto la comunicazione preventiva da farsi nel caso di lavoro straordinario a mezzo di apposito modulo scaricabile dal portale della PA.

Circolare 3 2019

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Fisco leggero per gli utili fuori dalla black list

8 Marzo 2019

Il Sole 24 Ore 07 FEBBRAIO 2019 di Marco Piazza

SOCIETÀ ESTERE

Niente tassazione integrale se il Paese non è più a fiscalità privilegiata

La legge 205/2017, però, non guarda al momento di maturazione

I dividendi distribuiti da una società estera e formati con redditi prodotti in un esercizio in cui era considerata black list con le regole all’epoca vigenti, ma non con le regole vigenti al momento della distribuzione, non sono soggetti a tassazione integrale. A confermarlo è stata l’agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite a Telefisco 2019.
In base alla circolare 35/E del 2016, nell’ipotesi in cui gli utili (o le plusvalenze) si debbano qualificare – sulla base delle disposizioni in vigore al momento della percezione o della realizzazione in capo al socio italiano – come provenienti da un regime fiscale privilegiato, gli stessi sono assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito imponibile; invece, nel caso in cui gli utili (o le plusvalenze) «si debbano qualificare – sulla base delle disposizioni in vigore al momento della distribuzione – come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, beneficiano del regime di parziale esclusione, salvo il riscontro della sussistenza del requisito stesso anche rispetto al momento di effettiva formazione dell’utile distribuito».
A questo proposito, da un lato è stata apprezzata la scelta di non sottoporre a tassazione integrale i dividendi attinti da utili formatisi in periodi in cui la società era black list (secondo le regole all’epoca vigenti) ma che, con il metro di giudizio attuale, non lo sarebbe stata. Ha invece destato perplessità la tassazione integrale degli utili prodotti in un esercizio in cui, secondo la regola all’epoca vigente, la società non era black list, solo per il fatto di essere distribuiti in un esercizio in cui, per effetto del cambio di regola, la società è considerata a fiscalità privilegiata.
L’articolo 1, comma 1007 della legge 205 del 2018 ha quindi opportunamente disposto, in estrema sintesi, che non sono soggetti a tassazione integrale gli utili prodotti in un esercizio in cui, con la legislazione all’epoca vigente, non erano considerati “black”, anche se al momento della distribuzione la società è considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
Per quanto riguarda la valenza applicativa di questa norma, l’Assonime nella circolare 15 del 2018, paragrafo 2.6, ha ritenuto che essa non intenda integralmente “ripudiare” la tesi seguita dall’Agenzia nella circolare 35/E, ma semplicemente “correggerla” in parte, per l’ipotesi in cui l’impresa estera non fosse considerata privilegiata all’epoca di formazione dell’utile e lo sia divenuta al momento della distribuzione di tale utile. Ha comunque auspicato un chiarimento ufficiale.
A questo proposito, in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia ha confermato che con la legge 205 del 2017 non si è inteso introdurre una disposizione di portata generale, incentrata sul periodo di maturazione degli utili. Pertanto, il comma 1007 non si applica ai dividendi che si sono formati quando l’entità estera era considerata residente in un Paese considerato a fiscalità privilegiata «secondo le norme all’epoca vigenti». In questa ipotesi restano fermi i chiarimenti che sono stati forniti con la circolare 35/E del 2016.
In altri termini, una società che oggi non è considerata a fiscalità privilegiata può distribuire, senza applicazione della tassazione integrale, utili pregressi prodotti in un esercizio in cui era considerata, con i criteri pro-tempore vigente, black list se, nell’esercizio in cui tali utili si sono generati, la partecipazione può essere considerata “non black” con i criteri di oggi (Assonime, circolare 17 del 2017).

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Contratto preliminare dal notaio per gli immobili in costruzione

8 Marzo 2019

Il Sole 24 Ore 21 FEBBRAIO 2019 di Angelo Busani

EDILIZIA

Il Dlgs 14/2019 prevede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata

L’imperatività della norma indica che i contratti in forma diversa sono nulli

Nuove regole per le compravendite di “immobili da costruire”, vale a dire i contratti aventi a oggetto il trasferimento di edifici (o loro porzioni) per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione «non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».
Infatti, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, recato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comporta alcune importanti innovazioni in questo delicato ambito, disciplinato dal Dlgs 20 giugno 2005, n. 122 il quale viene appunto modificato dal Codice della crisi d’impresa (articoli 389-391)
Queste nuove norme divengono applicabili (articolo 5, comma 1-ter, Dlgs 122/05) ai contratti aventi a oggetto “immobili da costruire” per i quali il relativo titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019 (vale a dire il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice sulla crisi d’impresa che infatti è stata effettuata il 14 febbraio 2019: articolo 389, comma 1).
È stato anzitutto modificato l’articolo 6 del Dlgs 122/05, il quale ora dispone che il contratto preliminare «ed ogni altro contratto che … sia comunque diretto al successivo acquisto in capo a una persona fisica della proprietà» di un immobile da costruire «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata». L’innovazione apportata dalla norma consiste nel fatto che la legge attualmente vigente consente di stipulare questi contratti anche nella forma della scrittura privata non autenticata.
La legge non reca un’espressa sanzione per la violazione di questa prescrizione formale: si devono applicare, pertanto, le previsioni “generali”: vale a dire (dato che l’imperatività della norma è fuori discussione, in quanto il legislatore ricorre al verbo «devono») l’articolo 1418, comma 1 del Codice civile, per il quale è nullo il contratto contrario a norme imperative, e gli articoli 1325, n. 4), 1350, n. 13) e 1418, comma 2, del Codice civile, per i quali sono nulli gli atti stipulati in una forma diversa da quella prescritta dalla legge. La nullità in questione è “assoluta”: è insanabile (articolo 1423 del Codice civile), l’azione è imprescrittibile (articolo 1422 del Codice civile), può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice (articolo 1421 del Codice civile). La prescrizione di forma in commento, per il “principio di simmetria delle forme” che vige nel nostro ordinamento, comporta che per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità, debbano essere redatte anche la proposta e l’accettazione finalizzate alla stipula dei contratti in questione (e la modulistica delle agenzie va fuorilegge) nonché la procura che sia rilasciata in vista di essi.

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Il «centro d’interesse» del residente all’estero

8 Marzo 2019

Il Sole 24 Ore del 18 Febbraio 2019 di Fabrizio Cancelliere

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Quando vengono meno i presupposti del “centro d’interesse” che impongono a un cittadino iscritto Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia? Quali documentazioni sono necessarie per supportare il venir meno del centro d’interesse?
S.G.MILANO
Non esistono indicazioni puntuali, nella normativa, per definire il centro d’interesse che integra una delle tre circostanze fattuali che determinano la residenza fiscale in Italia, vale a dire il domicilio. A livello normativo, infatti, il Codice civile si limita a definire il domicilio di una persona come il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Nel dettaglio, il domicilio consta di due elementi: quello oggettivo, in riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari; quello soggettivo, derivante dall’intenzione del soggetto stesso di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari o interessi. A livello pratico e di prassi, la verifica sull’effettivo domicilio può essere svolta sulla base di molteplici indicatori, come ad esempio l’utilizzo di un abitazione e la relativa frequenza, desumibile dall’analisi delle utenze, l’analisi degli spostamenti da e verso l’estero, la presenza dei familiari, il luogo di lavoro, eccetera. Per rispondere alla domanda, dunque, possono in linea teorica rilevare gli elementi appena citati, anche in direzione contraria; vale a dire fornendo prova della prevalenza di tali elementi nello Stato estero, rispetto a quello italiano. Va comunque considerato che, salvo i casi di trasferimenti nei cosiddetti “paradisi fiscali”, l’onere della prova – con riferimento ai cittadini iscritti all’Aire – spetta all’amministrazione finanziaria; e che i casi di doppia residenza fiscale possono essere gestiti attraverso le regole previste dai trattati contro le doppie imposizioni, che fissano delle regole per stabilire quale dei due Stati debba considerarsi prevalente ai fini della residenza.

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Costo del lavoro spia dell’evasione

8 Marzo 2019

Il Sole 24 Ore 5 FEBBRAIO 2019 di Giuseppe Napoli e Raffaele Vitale

FONDAZIONE VISENTINI – CERADI

La Suprema Corte, con l’ordinanza 25290/2018, ha integrato il canone pretorio dell’antieconomicità ritenendo valido come elemento presuntivo la presenza di un dipendente con una retribuzione di poco inferiore al reddito del datore di lavoro. Nel caso di specie, il giudice di legittimità, ha esaminato un rilevante corredo istruttorio, costituito dal reddito del dipendente, dal tenore di vita del contribuente e dall’ubicazione dell’attività, ritenendolo indicativo di una incoerenza logica nella gestione imprenditoriale e, quindi, idoneo a disconoscere le scritture contabili e a consentire la determinazione induttiva del reddito. Invero, negli ultimi anni, i mass-media hanno commentato i dati del Mef sulle dichiarazioni dei redditi, evidenziando come la media delle retribuzioni dei dipendenti risulti spesso superiore a quanto dichiarato dagli imprenditori. Pur dando atto che ragionevoli scelte imprenditoriali o sfavorevoli contingenze economiche concorrano a determinare una siffatta incoerenza per alcuni degli interessati, per altri il dato appare sintomatico di evasione, tanto più grave quando il datore di lavoro goda anche di sussidi altrimenti non spettanti.
Orbene, si auspica un’opportuna riflessione de iure condendo, giacché la griglia normativa offerta dalle presunzioni tributarie semplici potrebbe presentare maglie troppo strette, ove il dato presuntivo non fosse accompagnato da nuovi elementi di prova, mettendo a rischio l’esito dell’accertamento, ovvero troppo larghe, così da esporre l’imprenditore a un caleidoscopio di valutazioni e scoraggiare politiche d’investimento sulle risorse umane. Nello stesso tempo, il quadro delle presunzioni legali esige un costante aggiornamento, per far emergere nuove condotte potenzialmente evasive e perfezionare gli strumenti in uso.
In ragione di tali esigenze potrebbe prevedersi una presunzione legale relativa, in base alla quale il reddito dell’imprenditore non dovrebbe essere inferiore al reddito medio dei suoi dipendenti. In modo analogo, in ipotesi di società a ristretta base societaria, la società dovrebbe dichiarare un reddito non inferiore a quello medio dei dipendenti, moltiplicato per il numero dei soci. La presunzione risponderebbe a un canone di ragionevolezza, riconoscendo al contribuente ampia facoltà di fornire prova contraria. La possibile censura di convenienza a pagare meno o in nero i propri dipendenti, è superabile, trattandosi di un aggiramento della norma oneroso, in ragione dei minori costi deducibili e delle sanzioni conseguenti alla relativa evasione contributiva. Nel frattempo, l’Amministrazione finanziaria avrebbe la possibilità di eseguire controlli più efficienti, concentrati su coloro non in linea con la presunzione, e più efficaci, nella misura in cui una maggiore ponderazione e la predeterminazione del criterio presuntivo, rendono l’esito dell’attività di verifica meno incerto.

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Invio esterometro, i punti da chiarire prima del 30 aprile

8 Marzo 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 18 FEBBRAIO 2019 di Giampaolo Giuliani

ADEMPIMENTI

Dal concetto di operazioni «transfrontaliere» ai soggetti esonerati

L’annunciata proroga al 30 aprile dell’invio dell’esterometro dà un po’ di respiro agli operatori. In ogni caso, sarebbe bene sfruttare il tempo in più per puntualizzare alcuni aspetti critici di questa comunicazione (che prevede la trasmissione telematica dei dati Iva delle operazioni transfrontaliere, ex articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015). Anche perché in questo modo l’esterometro andrà a coincidere con la scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva, e bisognerà arrivare preparati.
Pur presentando diverse similitudini con lo spesometro, l’esterometro ha comunque numerose peculiarità che ne rendono insidiosa la predisposizione.
Sotto questo profilo, il primo equivoco che è opportuno chiarire riguarda l’uso improprio del termine “transfrontaliero”, poiché l’esterometro riguarda tutte le operazioni in cui viene emessa una fattura cartacea e sono coinvolti soggetti non residenti. Si pensi, solo per fare un esempio, all’ipotesi in cui un’impresa di ristrutturazione sia chiamata da un privato inglese per recuperare il proprio casale acquistato in Toscana.
Premesso ciò, per quel che attiene la delimitazione del perimetro soggettivo, ci si chiede se debbano comunque compilare l’esterometro i cosiddetti soggetti passivi “minori” o che operano in franchigia – minimi e forfettari su tutti – e non sono tenuti a emettere fattura elettronica. Anche se il dato letterale potrebbe far sorgere qualche dubbio, si può ritenere che la risposta sia negativa. Altrimenti, avremmo il paradosso di soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica, ma obbligati all’esterometro.
Al di là delle esclusioni di tipo soggettivo, poi, non dev’essere trasmesso l’esterometro per tutte quelle operazioni, realizzate tra soggetti passivi stabiliti e soggetti passivi non stabiliti o privati non residenti, nel caso in cui sia stata emessa fattura elettronica oppure bolletta doganale di esportazione o di importazione.
Un altro argomento meritevole di un chiarimento è quello legato alle fatturazioni per operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale. L’articolo 21, comma 6-bis, lettere a) e b), del Dpr 633/72 richiede l’emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo Iva, con esclusione di quelle finanziarie e assicurative che intervengono tra soggetti passivi stabiliti nella Ue. Ne dovrebbe conseguire che quelle escluse non hanno l’obbligo di essere indicate nell’esterometro.
Si consideri, ad esempio, il pagamento di interessi in favore di un soggetto passivo stabilito in Italia da parte di un operatore tedesco o di un operatore svizzero. Nel primo caso non dev’essere emessa fattura nei confronti dell’operatore tedesco, per esplicita previsione della lettera a) del citato comma 6-bis; mentre, al contrario, va emessa fattura all’operatore svizzero, in base alla successiva lettera b). Ne consegue che solo questa seconda operazione dev’essere indicata nell’esterometro.
È ammessa, comunque, l’emissione di una fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti, indicando nel codice destinatario sette «X» o sette «0», a seconda che l’intestatario della fattura elettronica sia, rispettivamente, il rappresentante fiscale o – tramite identificazione diretta – il soggetto non stabilito. Emettendo la fattura elettronica, non è più obbligatorio compilare l’esterometro.
Un ulteriore elemento degno di nota riguarda l’individuazione delle operazioni da rilevare in ogni singolo mese, che si basa sulla data del documento emesso o su quella di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva.
Pertanto, nei rapporti con soggetti non residenti, l’assolvimento dell’imposta richiede spesso da parte del cessionario/committente stabilito in Italia il meccanismo dell’inversione contabile, anche con la predisposizione di un’autofattura; e dunque, il termine di riferimento per la compilazione dell’esterometro non può che essere il termine ultimo per la predisposizione di tale documento.
Diversamente, negli acquisti effettuati presso un operatore comunitario, la data di riferimento è la data di ricezione della fattura da cui derivano tutti gli adempimenti Iva per assolvere l’imposta.

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