Black list, sul raddoppio dei termini sempre meno spazio alla retroattività

9 Aprile 2019

Il Sole 24 Ore – Quotidiano del Fisco – 7 Marzo 2019 di Antonio Longo

La Cassazione dice ancora no all’applicazione, prima del 2009, della presunzione di evasione per le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali e non dichiarate. È quanto stabilito dall’ordinanza 5471 dello scorso 25 febbraio , che consolida l’orientamento già invalso nella giurisprudenza di legittimità (sentenza 2662/2018) su una questione giuridica – ancora – oggetto di numerosi contenziosi pendenti.
I fatti riguardavano l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per gli anni 2005-2008, di un maggior reddito in capo ad una persona fisica residente in Italia che non aveva dichiarato le attività detenute all’estero. La contestazione era fondata sull’applicazione (retroattiva) della presunzione introdotta dall’articolo 12, comma 2, Dl 78/2009. La norma prevede che gli investimenti e le attività finanziarie detenuti, negli Stati a fiscalità privilegiata, in violazione dei relativi obblighi di dichiarazione (nel quadro RW della dichiarazione dei redditi) si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso, le sanzioni, i termini di decadenza per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e i termini per l’accertamento dei redditi connessi alle attività estere sono raddoppiati.
Sin dall’entrata in vigore (1 luglio 2009) della citata presunzione è scaturito un contrasto interpretativo circa la sua possibile applicazione retroattiva. Secondo l’amministrazione finanziaria, la norma avrebbe carattere processuale e, come tale, sarebbe applicabile anche in relazione ai periodi antecedenti il 2009. Secondo una diversa interpretazione, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, la nuova presunzione inciderebbe sui profili sostanziali del rapporto tributario e, pertanto, sarebbe applicabile solo per il futuro.

L’intervento chiarificatore della Suprema Corte fissa ora alcuni principi condivisibili e, si spera, definitivi:

  1. a) l’articolo 12, comma 2, Dl 78/2009, ha previsto, rispetto alla disciplina previgente, una più favorevole presunzione legale a beneficio del fisco;
  2. b) nell’ordinamento italiano, le norme in tema di presunzioni sono collocate – non a caso – nel Codice civile, tra quelle sostanziali, e non nel codice di rito;
  3. c) sicché anche alla norma in esame non può che attribuirsi natura sostanziale e non processuale.

Il meccanismo presuntivo incide, infatti, sulla ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria perché consente a quest’ultima di ravvisare una maggiore capacità contributiva in capo al soggetto detentore di attività offshore non dichiarate.
Peraltro, una differente interpretazione risulterebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, potendo pregiudicare l’effettività del diritto di difesa, con riferimento, ad esempio, alla scelta del contribuente di non conservare documentazione riguardante periodi ante 2009. Tale scelta, compiuta in maniera legittima prima dell’introduzione della presunzione in esame, limiterebbe irragionevolmente la prova contraria in caso di accertamento “attivato” dopo l’entrata in vigore della norma.

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La condivisione dell’immobile non fa stabile organizzazione

9 Aprile 2019

Il Sole 24 Ore 07 MARZO 2019 di Enrico Holzmiller

GRUPPI INTERNAZIONALI

La condivisione dell’immobile non fa stabile organizzazione

L’esistenza di una sede nello stesso palazzo non può essere l’unico elemento

La casa madre deve dare direttive stringenti alla controllata italiana

Uno degli aspetti più delicati nei gruppi internazionali è il livello di ingerenza della casa madre, o dei soggetti apicali, nell’attività della società figlia straniera. Il tema, infatti, è fonte di accertamenti fiscali che riqualificano, in tutto o in parte, l’attività della società residente, quale stabile organizzazione della “madre” localizzata in altro Stato. A seconda della profondità con cui detta ingerenza viene attuata, le presunzioni di esistenza di una “stabile” possono indurre a ritenere valido l’assunto dell’amministrazione finanziaria, attraendo nuova base imponibile in Italia, altrimenti tassata solo all’estero. Non vi sono più dubbi circa la possibilità che una società italiana possa al contempo fungere da stabile organizzazione di un soggetto straniero: da tempo, la Cassazione ha confermato questo possibile approccio, in quanto «l’autonoma piena soggettività giuridica non interferisce, invero, con l’imputazione, quale massa separata, dei rapporti fiscali riferibili a soggetto non residente, restando i due profili evidentemente autonomi e distinti, seppur in capo alla medesima entità» (Cassazione 16106/2011).
Il concetto è stato esplicitato con il nuovo comma 5 dell’articolo 162 del Tuir che ha introdotto la anti-fragmentation rule, disposizione antielusiva secondo la quale, ai fini di identificare l’esistenza di una “stabile”, bisogna fare riferimento «all’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi». La ratio della disposizione è quella di poter valutare unitariamente attività volutamente frammentate in più luoghi e/o tra più soggetti tra loro vicini.
La ricostruzione che il Fisco può fare deve tenere sempre conto di un limite invalicabile: il carattere preparatorio e ausiliario dell’attività. Laddove l’attività in Italia, effettuata dalla casa madre anche attraverso la società italiana, abbia le suddette caratteristiche, l’amministrazione finanziaria non potrà identificare alcuna stabile organizzazione sul territorio. Tale assunto è evidenziato ai commi 4 e 5 dell’articolo 162. Tuttavia, laddove l’attività non abbia il carattere di “accessorietà”, quando la presenza sul territorio italiano può definire o meno una stabile organizzazione? Quali elementi, quali presunzioni risultano efficaci a tale riguardo?
Su tali aspetti si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 4915/18, depositata il 14 novembre (presidente e relatore Punzo). La Ctr ha considerato insufficiente, di per sé, l’esistenza in Italia di una sede fissa della società straniera situata nel medesimo immobile nel quale insiste la sede della società italiana “correlata”. Nel caso di specie, infatti, tale indizio era l’unico evidenziato dall’ufficio, mentre sussistevano una serie di presunzioni contrarie, e in particolare:
la Srl italiana non era partecipata dalla società straniera. Al contrario, era quest’ultima a essere posseduta (con quota di minoranza) dalla prima;
non emergevano ingerenze e/o condizionamenti della società straniera.
Interessante è il raffronto con la sentenza 4869/2017, depositata un anno prima, della medesima Ctr Lombardia. Anche in questo caso, la società straniera risultava avere l’uso di locali e strutture in cui operava la società italiana. Tuttavia, tale situazione veniva accompagnata da altri indizi:
esistenza di controllo della società straniera nella società italiana;
direttive stringenti della casa madre sui processi di vendita della controllata italiana;
proprietà della lista clienti utilizzata dalla società italiana in capo alla casa madre straniera; costi, per struttura e dipendenti, interamente gravanti sulla casa madre.
Nel caso di specie, i giudici hanno reputato le presunzioni come sufficientemente forti da poter considerare l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di società straniera.

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Scadenziario Aprile 2019

6 Aprile 2019

entro il 15 Aprile

  • Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.

entro il 20 Aprile

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.

Scadenziario entro il 30 Aprile

  • Scade il termine per tutti gli operatori economici di registrazione del proprio domicilio digitale presso l’Ente Poste San Marino. Dal 1/5/2019 questo sarà l’unico recapito per ricevere comunicazioni ufficiali di pertinenza dell’azienda dalla Pubblica Amministrazione e ogni variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni. La mancata registrazione entro i termini prevede sanzioni che possono arrivare fino a € 600,00 per l’anno 2019 ed € 2.400,00 per l’anno 2020 e successivi, così come disciplinato all’art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n. 137.
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di  gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2019.
  • il pagamento dell’imposta speciale sul reddito che, come dal comma 2 dell’art. 43 della Legge 21 Dicembre 2017 nr 147, è stata spostata al 30/04 di ogni anno.

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