Decreto Legge 30 Aprile 2019 nr 71 – Differimento del termine per l’iscrizione al Registro pubblico di domicili digitali

9 Maggio 2019

E’ stato prorogata al 30 Giugno 2019 l’iscrizione al Registro pubblico dei domicili digitali.

DL071-2019

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Decreto Delegato 30 aprile 2019 nr 72 – Modifiche all’art. 21 del D.D. 25 giugno 2018 nr 72 – Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese e all’art. 68 della L 16 dic 2013 nr 166 e succ. mod. – Imposta Generale sui Redditi

9 Maggio 2019

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 72 del 30 aprile 2019 che elenca i casi di revoca da eventuale credito agevolato ricevuto e sancisce il divieto di cumulo dei benefici fiscali nel caso di utili reinvestiti con le agevolazioni sul medesimo investimento per ristrutturazioni di immobili strumentali e benefici sui risparmi energetici.

DD072-2019

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Decreto Delegato 12 aprile 2019 nr 65 – Indicatore della Condizione Economica per l’Equità – ICEE

9 Maggio 2019

Si allega testo completo del Decreto Delegato nr 65 del 12 Aprile 2019 che riporta i criteri per determinare l’ICEE, ossia l’Indicatore della Condizione economica per l’equità, per i nuclei familiari che necessitino di prestazioni agevolate atte a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari.

DD065-2019+All 

 

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Decreto Delegato 29 Aprile 2019 nr 69 – Norme di semplificazione burocratica per le imprese

9 Maggio 2019

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 69 del 29 Aprile 2019 che tratta la semplificazione burocratica per le imprese. Le principali novità riguardano l’eliminazione del blocco tra i codici Ateco e la  coerenza con l’oggetto sociale della licenza,  facilitazioni nel caso di apertura di sedi secondarie e la possibile titolarità di più licenze. Vengono eliminati i permessi alle manutenzioni estere sui beni strumentali  e accessori dell’impresa e, per le nuove costituzioni, la normativa delle società  prevede un allungamento del termine di versamento di metà del Capitale Sociale anziché entro 60gg a 120gg, termine in cui dovrà essere versata anche la prima tassa di licenza.

DD069-2019

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Piattaforme digitali: da luglio solo invio dati, soggetti passivi dal 2021

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 25 APRILE 2019 di  Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

vendite a distanza

Entro luglio 2019 primo invio dei dati relativi a ciascun fornitore da parte delle piattaforme digitali, comprese le informazioni delle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop; contestuale differimento al 1° gennaio 2021 del ruolo di soggetti passivi di imposta per i “marketplace” in concomitanza con l’avvio della operatività della direttiva 2017/2455/Ue; obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino: queste alcune delle misure di contrasto all’evasione e di semplificazione per i contribuenti contenute nel Dl crescita approvato dal Consiglio dei ministri.

Considerata la necessità di procedere al completo recepimento della direttiva 2017/45 sulle vendite a distanza, è stata differita al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 11-bis del Dl semplificazioni 135/18, con cui è stato attribuito il ruolo di soggetti passivi d’imposta alle piattaforme digitali che vendono cellulari, tablet, pc e console. Tuttavia, per favorire l’emersione della base imponibile Iva, con il Dl crescita in capo a tutte le piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di beni ceduti, sono stati imposti obblighi di natura informativa. Infatti, entro il mese successivo a ogni trimestre i soggetti passivi marketplace che facilitano, attraverso piattaforme digitali, le vendite a distanza di beni importati o di beni già all’interno della Ue dovranno trasmettere, secondo le modalità che verranno individuate con provvedimento direttoriale delle Entrate, una serie di dati per ciascun fornitore, e in particolare denominazione, residenza, domicilio e indirizzo di posta elettronica, numero totale di unità vendute in Italia e, a scelta dell’obbligato, l’ammontare totale dei prezzi di vendita ovvero il prezzo medio delle unità cedute nel territorio nazionale. Il primo invio dei dati deve essere effettuato a luglio 2019. Il soggetto passivo che non trasmette i dati o lo fa in maniera incompleta sarà responsabile dell’imposta dovuta a meno che non dimostri che la stessa è stata assolta dal fornitore. Sempre entro luglio 2019 i marketplace dovranno trasmettere gli stessi dati per le transazioni relative a tablet, pc e console realizzate tra il 13 febbraio 2019, data di conversione del Dl 135/18, e la data di entrata in vigore del Dl crescita.

Semplificazione degli adempimenti certificativi, sia per le operazioni attive che per quelle passive, per gli operatori economici italiani che hanno rapporti commerciali con San Marino, attraverso la previsione dell’obbligo di fatturazione elettronica analogamente a quanto già previsto per le operazioni realizzate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano e con le medesime esclusioni soggettive e oggettive.

Questa misura richiede la modifica del Dm del 24 dicembre 1993 il quale disciplina ai fini Iva i rapporti di scambio tra i due Paesi imponendo, tra gli altri, l’emissione di una fattura cartacea in quattro esemplari nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio a San Marino. Le modifiche al Dm saranno adottate in attuazione di un accordo tra i due Stati e le relative specifiche tecniche verranno individuate con provvedimento direttoriale delle Entrate.

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Il sindaco percepisce compensi non votati: è omessa vigilanza

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 8 APRILE 2019 Claudio Ceradini

ORGANI DI CONTROLLO

Serve una delibera ad hoc che può anche riferirsi alle tariffe professionali

La percezione di compensi non deliberati da parte dell’assemblea dei soci costituisce per il collegio sindacale violazione dell’obbligo di vigilanza. È quanto emerge dalla sentenza della corte d’appello di Milano 944/2019, pubblicata il 1° marzo scorso. La vicenda interessa l’organo di controllo di società quotata, e riguarda quindi le disposizioni del Dlgs 58/1998 (Tuf), ma di fatto la Corte d’appello propone un’interpretazione applicabile anche alle società soggette unicamente al Codice civile.
Tutto inizia nel 2014, quando la Consob sanziona con propria delibera la condotta del collegio sindacale, che avrebbe omesso di vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, per aver trascurato di verificare che l’adeguamento del proprio compenso fosse correttamente deliberato dall’assemblea. Nel concreto il collegio sindacale aveva beneficiato di un incremento del compenso sulla base di un (contestato) riferimento alle tariffe professionali contenuto nella originaria delibera assembleare, che secondo la Consob non rispettava l’articolo 2402 del Codice civile. La Corte d’appello di Milano inizialmente accoglie le eccezioni procedurali dei sindaci. Ricorre la Consob e la Cassazione rinvia (sentenza 9254/18) l’esame alla Corte d’appello, che sposa nel merito le tesi di Consob: proprio per salvaguardare la sua indipendenza e terzietà il collegio sindacale avrebbe dovuto pretendere che l’assemblea assumesse una specifica delibera di rideterminazione del compenso.
Dalla lettura della sentenza non si desume l’inadeguatezza in senso assoluto del riferimento alle tariffe professionali, cosicché la delibera ben avrebbe potuto ancorarvi la determinazione dei compensi, a patto però che vi trovassero adeguato dettaglio le modalità di calcolo, anche per successivi adeguamenti.
Secondo la Corte d’appello non rileva il fatto che l’assemblea o l’organo amministrativo abbiano indirettamente preso atto dell’aumento, approvando documenti inclusivi a vario titolo del riferimento al maggior compenso, come la relazione sulla remunerazione: sarebbe servita invece una precisa, puntuale ed esplicita presa di posizione, che lo stesso collegio sindacale avrebbe dovuto pretendere.
Viceversa, il collegio sindacale che in presenza di elementi di incertezza sui contenuti o sulla concreta applicazione della delibera, provveda autonomamente ad adeguare i propri compensi, non può dedurre dal comportamento inerte o ricettivo della società l’adempimento dell’articolo 2402 del Codice civile.
La condotta dei sindaci, per non essere contraddistinta da colpa, deve quindi prevedere il ricorso a tutti i poteri che la legge riconosce loro, tra cui la richiesta di chiarimenti all’organo amministrativo o di inclusione nell’ordine del giorno dell’assemblea della precisazione della misura del proprio compenso. In difetto, la determinazione autonoma costituisce violazione colposa dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle legge e dello statuto, suscettibile di generare in capo ai sindaci la responsabilità corrispondente al danno causato, specie in condizione di crisi aziendale e conseguente accesso ad uno degli strumenti di relativa soluzione.

 

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Il leasing dell’imbarcazione da diporto non è abuso del diritto

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 16 Aprile 2019 – Quotidiano del Fisco – di Giacomo Albano

Non c’è abuso del diritto nella scelta di acquisire un’imbarcazione da diporto attraverso un contratto di leasing nautico in luogo della compravendita, anche quando alcuni parametri contrattuali (maxicanone, durata, riscatto) appaiono atipici rispetto ad altri comparti del leasing.

Il principio – già rinvenibile in numerose sentenze di merito – è stato accolto dalla quinta sezione della Cassazione che, con la sentenza 9591/2019 dello scorso 5 aprile, ha respinto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, confermando la sentenza della Ctr Veneto. Si tratta della prima pronuncia della Suprema Corte sull’applicazione dell’abuso del diritto nel leasing nautico, che interviene su un contenzioso che va avanti da circa 10 anni e che ha finora visto l’amministrazione finanziaria quasi sempre soccombente nei giudizi di merito.
Il contenzioso sull’abuso del diritto nel leasing nautico trae origine da una verifica generalizzata operata dalle Direzioni Regionali nel 2008 sulle operazioni di leasing su imbarcazioni da diporto. Ad esito della verifica, le Entrate hanno proceduto alla riqualificazione di tutti quei contratti di leasing nautico le cui previsioni contrattuali presentassero degli “indicatori di anomalia” tali da far presupporre un intento elusivo e, quindi, legittimare la riqualificazione del leasing, ai fini tributari, in una compravendita.

Gli indicatori di anomalia erano identificabili in:
•maxicanone troppo elevato,
•durata contrattuale eccessivamente breve,
•prezzo di riscatto estremamente ridotto,
•presenza di garanzie tali da annullare o ridurre eccessivamente il rischio creditizio.

A giudizio delle Entrate, la presenza di tali parametri contrattuali portava a ritenere che le parti avessero “mascherato” secondo lo schema del leasing una cessione di bene, qualificata come locazione finanziaria unicamente in base alla convenienza fiscale legata al meccanismo dell’Iva forfettaria; questa prevedeva (e tuttora prevede) per le operazioni di leasing nautico l’assoggettamento ad Iva solo in proporzione all’utilizzo della barca nelle acque comunitarie. Tenuto conto della difficoltà a seguire gli spostamenti delle imbarcazioni, le stesse Entrate avevano stabilito delle percentuali presuntive di utilizzo al di fuori della Ue basate sul principio per cui più è lunga l’imbarcazione, maggiore è l’utilizzo presunto della stessa al di fuori dei mari europei e minore è l’Iva dovuta (meccanismo, peraltro, oggi oggetto di una procedura di infrazione Ue).

 

 

 

 

In tale contesto, si innesta anche la sentenza qui in commento. I giudici della Ctr avevano riconosciuto che la presenza di un maxicanone elevato, di una durata ridotta e di un prezzo di riscatto esiguo non configurano comportamenti abusivi, ma sono giustificabili nel leasing nautico, anche in virtù delle esigenze delle società di leasing di limitare il rischio creditizio.
Le motivazioni dei giudici regionali sono state ritenute esaustive dalla Suprema corte, che ha altresì ritenuto inammissibile l’altro motivo del ricorso, ovvero la richiesta di interpretare il negozio giuridico quale compravendita dell’imbarcazione anziché leasing nautico.

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La cassa vuota «salva» il liquidatore

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 30 APRILE 2019 di Laura Ambrosi 

Omesso versamento IVA

L’assenza di disponibilità può essere considerata causa di forza maggiore

Non risponde del reato di omesso versamento Iva il liquidatore che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione dell’incarico non c’erano risorse disponibili: è una causa di forza maggiore che giustifica l’inadempimento. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 17727 depositata ieri.

Il liquidatore di una società veniva condannato, con sentenza confermata anche in appello, per il reato di omesso versamento Iva. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando, in sintesi, un’errata valutazione da parte del collegio di merito sulla sua responsabilità: il liquidatore aveva assunto la carica solo un mese prima della scadenza del termine per il versamento dell’Iva e, a causa della mancanza di liquidità, non aveva potuto pagare.

La Suprema corte, annullando la sentenza di merito, ha innanzitutto rilevato un orientamento non univoco sulla responsabilità del liquidatore per il mancato versamento delle imposte. Secondo un indirizzo più datato, per il reato di omesso versamento Iva risponde il liquidatore quanto meno a titolo di dolo, poiché prima di assumere l’incarico deve verificare l’adempimento degli obblighi fiscali. Secondo un più recente orientamento, invece, il liquidatore risponde del delitto solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine del versamento all’Erario a scopi differenti.

Tale conclusione deriva dalle limitazioni previste in ambito tributario dall’articolo 36 del Dpr 602/73, secondo il quale la responsabilità del liquidatore sussiste solo qualora non provi di aver soddisfatto i crediti erariali prima dell’assegnazione di beni ai soci ovvero il soddisfacimento di altri creditori.

La Cassazione ha rilevato che sebbene si tratti di una disposizione esclusivamente tributaria, e peraltro riferita alle imposte dirette, ha l’evidente finalità di non gravare il liquidatore di una responsabilità per omessi pagamenti per un’insufficienza di risorse, per cause di forza maggiore indipendenti dalla propria gestione.

 

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I motivi di revoca dell’ad già nel verbale dell’assemblea

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 26 APRILE 2019 di Antonino Porracciolo

GOVERNANCE

Le ragioni non possono essere presentate nel corso del giudizio

L’amministratore della società ha diritto al risarcimento del danno se l’assemblea lo revoca dall’incarico senza una giusta causa. Peraltro, se la delibera non chiarisce i motivi della revoca, la società non potrà poi esporre le relative ragioni nel giudizio per il risarcimento promosso dall’ex amministratore. È quanto afferma il Tribunale di Catanzaro (presidente Belcastro, relatore Rinaldi) nella sentenza 2031 dello scorso 4 dicembre.

La controversia scaturisce dall’impugnazione della delibera assembleare di una società cooperativa a responsabilità limitata, che aveva votato la revoca del presidente del consiglio di amministrazione. Questi ha eccepito l’illegittimità della decisione e ha comunque presentato istanza per il risarcimento del danno.

Nel decidere la lite il Tribunale afferma, innanzitutto, che l’articolo 2383, comma 3, del Codice civile dispone che gli amministratori «sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo» anche se non ricorre una giusta causa, salvo, in questo caso, il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni.

Si tratta di un assetto normativo – si legge nella sentenza – che privilegia le scelte dell’assemblea anche rispetto alla posizione dell’amministratore, «chiaramente ispirato all’esigenza di garantire l’efficienza dell’azione sociale e la stabilità delle decisioni dell’assemblea» stessa.

Inoltre, se l’amministratore revocato chiede il risarcimento dei danni, la società, per andare esente da responsabilità, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di una giusta causa. Che deve essere accertata sulla base degli elementi già indicati nel verbale dell’assemblea che ha deliberato la revoca, quanto meno nei loro tratti essenziali.

Infatti – prosegue il Tribunale, richiamando la sentenza 2037/2018 della Cassazione – le ragioni della revoca non possono essere integrate nel corso del giudizio nel quale l’ex amministratore chiede il risarcimento, «appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito».

Sul punto, il giudice aggiunge che la giusta causa ricorre in presenza di fatti che «facciano venir meno l’affidamento dei soci» su capacità e attitudini dell’amministratore. Peraltro, si può trattare anche di fatti che non costituiscono inadempimento degli obblighi gestori, ma che, tuttavia, incidano negativamente sul «rapporto fiduciario fra le parti».

Nel caso in esame, all’ex amministratore era stato contestato di non aver convocato l’assemblea (sebbene 20 soci su 27 lo avessero richiesto) e anzi di aver effettuato illegittime riunioni di «consigli di amministrazione paralleli alla gestione societaria». Il che – si leggeva nel verbale che aveva deliberato la revoca – rappresentava un grave danno per la società, giacché la stessa «si trova(va) nell’impossibilità di compiere qualunque attività gestoria».

Condotte, queste, che secondo il Tribunale integravano la giusta causa di revoca. Così la domanda di risarcimento è stata respinta, con condanna dell’ex amministratore al pagamento delle spese di lite.

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Fatture soggettivamente inesistenti a rilevanza penale ridotta

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 18 APRILE 2019 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Cassazione

L’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non integra alcun reato ai fini delle imposte dirette: si tratta, infatti, di un costo realmente sostenuto relativo a servizi o beni effettivamente scambiati. La violazione può integrare solo il reato ai fini Iva. Così la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 16768 depositata ieri. La vicenda trae origine dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal gip nei confronti di un imprenditore per il reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, l’impresa aveva dedotto costi per prestazioni di lavoro occasionale svolte, in realtà, da soggetti diversi da quelli emittenti la fattura. Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare e l’indagato ricorreva in Cassazione, lamentando l’irrilevanza penale della condotta. Infatti, il contribuente aveva registrato fatture riferite a prestazioni realmente avvenute e pagate, sebbene fatturate da un soggetto estraneo. Mancava quindi l’evasione dell’imposta. La Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture riferite a prestazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000) ai fini delle imposte dirette è integrato solo in due specifiche ipotesi, ossia quando: si tratta di una inesistenza oggettiva delle prestazioni o dei beni indicati nei documenti; il corrispettivo è diverso totalmente o integralmente rispetto al costo sostenuto. Solo con riguardo all’Iva, invece, il reato è integrato anche con l’inesistenza soggettiva, ossia relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione o ceduto i beni e quello indicato in fattura. L’indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è indifferente ai fini Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, conseguentemente, sull’entità dell’imposta che l’acquirente può detrarre. Nella specie, il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare senza considerare che la violazione contestata non riguardasse l’Iva. La decisione è particolarmente importante poiché di sovente sia la Guardia di Finanza, sia alcune procure, in presenza di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non dando rilevanza sostanziale alla violazione, ritengono sussistente il delitto in questione, previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000, anche ai fini delle imposte sui redditi. In realtà si tratta di un costo deducibile e quindi non c’è alcun risparmio fiscale indebito. Peraltro, ancorché non fosse oggetto della pronuncia, alla luce dell’orientamento ora espresso dai giudici di legittimità, si ritiene che se la fatturazione soggettivamente inesistente non ha rilevanza neanche ai fini Iva, perché ad esempio si tratta di operazione comunque sottoposta al regime del reverse charge o di operazioni esenti, il delitto non sia configurabile per nessuna imposta, non sussistendo alcuna forma di evasione.

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