Donazione di denaro dall’estero senza obbligo di registrazione

4 Agosto 2019

Quotidiano del Fisco 25 LUGLIO 2019 di Angelo Busani

Se un donante residente all’estero dona a favore di un beneficiario, residente in Italia, una somma di denaro depositata all’estero, il denaro oggetto della donazione tramite bonifico non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato: di conseguenza, non essendo questo atto di donazione soggetto a imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero. È questa la risposta 310 del 24 luglio che l’agenzia delle Entrate ha fornito rispetto a un’istanza di interpello.

Il caso

Il ragionamento per giungere a questa conclusione parte dalla considerazione secondo cui, se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione solamente i beni e diritti esistenti sul territorio nazionale (articolo 2 Dlgs 346/1990, testo unico dell’imposta di donazione).

C’è poi da osservare che l’articolo 55 del testo unico stabilisce che le regole di registrazione degli atti di donazione sono le stesse che si applicano per la registrazione degli atti assoggettati all’imposta di registro; e che per l’articolo 2 del Dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro) sono soggetti a registrazione in Italia, tra gli altri, «gli atti formati all’estero che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato».

L’ultimo riferimento normativo da prendere in considerazione è il comma 1-bis all’articolo 55 del Dlgs 346/1990, secondo il quale «sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato» (norma introdotta nel 2000 per evitare che atti formati all’estero, aventi a oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, eludessero l’imposta di donazione).

La soluzione

Per effetto di questo panorama normativo sono rilevanti, ai fini dell’imposta sulle donazioni, e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso in Italia, gli atti formati all’estero aventi a oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio italiano:

se il donante è residente in Italia;

se il donante non è residente in Italia, quando i beni donati sono esistenti nel territorio dello Stato.

Per stabilire, dunque, se l’atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene esistente nel territorio dello Stato.

Nella risposta 310 l’agenzia osserva che il denaro allocato all’estero (da trasferire in Italia con bonifico) non è compreso tra i beni che si presumono esistenti nel territorio dello Stato in quanto, per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del denaro, occorre che l’autore del bonifico (alla stessa stregua dell’emittente di un assegno bancario) sia residente in Italia.

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Non è tassabile la cessione di marchi da parte di un privato

4 Agosto 2019

Quotidiano del Fisco  del 19 LUGLIO 2019  di Giuseppe Rebecca

La cessione di un marchio da parte di un privato non è tassabile. Così si è espressa la Ctr Veneto con la sentenza 524/5/2019in riforma della pronuncia di primo grado. In realtà è dall’entrata in vigore del Tuir che si discute se la cessione di un marchio (o di un brevetto) da parte di un privato sia da assoggettare ad imposte, quale reddito diverso. E questo per effetto della mancata esplicita previsione normativa, al contrario del precedente Dpr 597, ove appunto se ne trattava.

Il caso specifico esaminato dalla Ctr Veneto si riferisce tra l’altro, a un conferimento di marchio, ritenuto tassabile dall’agenzia delle Entrate. La Commissione regionale così si è espressa: «L’assoggettamento ad imposizione fiscale dell’incremento di ricchezza derivante, come nella fattispecie, dalla cessione o utilizzazione economica dei marchi concessi da privati, non appare, dopo le innovazioni introdotte dal Dlgs 480/92, espressamente disciplinato dal legislatore». E anche a voler accettare la tesi dell’ufficio, il collegio ritiene che la cessione dei marchi non possa essere equiparata all’assunzione di un obbligo di fare, non fare e permettere, che è presupposto necessario e sufficiente per ricomprendere il relativo corrispettivo tra i redditi diversi indicati dall’articolo 67 del Tuir, che ne prevede l’assoggettamento a tassazione.

Tale presupposto, infatti, non sussiste nella fattispecie, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto non era stata data prova dell’incremento di ricchezza derivante da tale cessione, che solo quella teoricamente avrebbe potuto essere tassata. Dall’altra, la cessione non può essere assimilata alla concessione d’uso, il che porterebbe alla tassazione ex articolo 67, in quanto la concessione presuppone la proprietà, mentre nel caso specifico è proprio la proprietà che viene ceduta. In base all’articolo 23 della Costituzione «nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» (sempre della Ctr).Ed ecco che la Ctr ha accettato il ricorso del contribuente.

Precedentemente, nello stesso senso, anche se forse non adeguatamente motivata, si era espressa la sentenza della Commissione tributaria di Trento n. 193 del 1° dicembre 2017.

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Decreto Legge 2 Luglio 2019 nr 111 – Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e sostenibilità all’occupazione, e di trattamento previdenziale anticipato

4 Agosto 2019

Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 111.

DL111-2019

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Scadenziario Agosto 2019

1 Agosto 2019

entro il 20 Agosto

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di luglio

entro il 31 Agosto

  •  Scade il termine per ritenute d’acconto su lavoro dipendente e autonomo maggio e giugno;
  •  Imposta bollo su servizi di agenzia fatturati in maggio e giugno (3% o 6%);
  • Scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre maggio-giugno (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • Imposta di bollo su pubblicità e elaborazioni dati fatturati in maggio e giugno (3%);
  • Richiesta di rimborso delle accise sui carburanti relativo al 1° semestre 2019 (per autotrasportatori).

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