Scadenziario Aprile 2020

29 Febbraio 2020

entro il 20 Aprile

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.

entro il 30 Aprile

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di  gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2020.
  • la tassa di licenza e sui provvedimenti societari (scadenza prorogata a seguito della Delibera nr 10 del Congresso di Stato del 17/03/2020).

Si ricorda che le fatture di import ed export, il cui termine di presentazione all’Ufficio Tributario ricade nel periodo dell’emergenza, dovranno essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di conclusione dell’emergenza.

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DECRETO – LEGGE 30 gennaio 2020 n.14 (Ratifica Decreto – Legge 5 settembre 2019 n.135) Disposizioni in materia di imposta straordinaria sugli immobili

14 Febbraio 2020

Si allega il testo completo del Decreto Delegato che  posticipa al 31 maggio 2020 il pagamento dell’imposta straordinaria sugli immobili  dovuta dalle società. L’imposta dovrà essere autoliquidata sulla base di un prospetto  che dovrà pervenire dall’Ufficio Tecnico del Catasto entro il 31 marzo 2020 ed è ridotta di quanto già versato a titolo di imposta straordinaria sul patrimonio netto.

L’imposta non si applica agli immobili che costituiscono luogo di svolgimento dell’attività d’impresa dei soggetti obbligati.

DD008-2020

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DECRETO – LEGGE 30 gennaio 2020 n.14 (Ratifica Decreto – Legge 5 settembre 2019 n.135) Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria ed adeguamento dei termini ad essa correlati

14 Febbraio 2020

E’ stato prorogato al 30 settembre 2020 il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria.

DL014-2020

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Brexit, gli impatti per i risparmiatori

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore 1 FEBBRAIO 2020 di Gaia Giorgio Fedi

Viaggi, lavoro, studio, risparmi e investimenti: ecco cosa cambia e cosa no con l’uscita del Regno Unito dalla Ue

A due anni e mezzo dal referendum sulla Brexit, ci si chiede cosa cambia davvero per i consumatori italiani ed europei a partire da oggi, primo giorno in cui si consuma ufficialmente il divorzio tra Regno Unito e Ue. Per ora nulla: oggi parte il periodo di transizione che si concluderà a dicembre, durante il quale verranno negoziati i rapporti futuri tra il Paese uscente e l’Unione europea, dai quali dipenderanno in gran parte gli effetti concreti della Brexit per i cittadini.

Viaggi, studio lavoro

«Almeno fino al 2021 i cittadini dell’Unione, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera potranno continuare a recarsi nel Regno Unito per le vacanze o viaggi di breve durata senza visto, semplicemente con un passaporto valido o una carta d’identità nazionale», spiega Marco Stillo, associate della sede di Bruxelles di De Berti Jacchia. Successivamente serviranno passaporto e visto elettronico ma Stillo sottolinea che chi si è trasferito nel Regno Unito prima del 21 dicembre 2020 e ha fatto domanda attraverso l’EU Settlement Scheme potrà usare la carta almeno fino al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda i lavoratori, «l’Immigration and Social Security Coordination Bill abrogherà il diritto europeo in materia di libera circolazione delle persone, rendendo così dal 2021 i cittadini dell’Unione soggetti agli stessi controlli dei cittadini dei Paesi terzi. La nuova legislazione introdurrà un nuovo sistema di immigrazione a punti, ispirato a quello australiano, che concederà permessi di lavoro solo a persone con abilità e qualifiche giudicate necessarie all’economia del Regno Unito», argomenta Stillo. Tuttavia, dal 20 febbraio 2020 il Global Talent visa system consentirà a un numero illimitato di professionisti altamente qualificati di entrare nel Regno Unito anche senza offerte di lavoro.

Sul fronte dello studio universitario nel Paese, Stillo ricorda che per l’anno accademico 2020-2021 gli studenti Ue potranno a pagare le stesse rette dei cittadini britannici usufruendo del cosiddetto “home fee status”. Ma sul 2021-2022 non ci sono ancora indicazioni ufficiali.

Le merci

Un possibile impatto sui consumatori potrebbe arrivare sul fronte delle merci. «Il tempo a disposizione è poco per siglare un accordo di libero scambio, che sarà complesso», spiega Alberto Saravalle, professore di diritto Ue e partner di BonelliErede. «E c’è un ostacolo concettuale, costituito dall’articolo 77 della Dichiarazione Politica, annessa all’Accordo di Separazione, in cui si parla di “level playing field” e di “fair competition”. Un punto dolente, perché potrebbe prevenire la possibilità di avere accesso a beni del Regno Unito che non si conformino agli standard regolatori dell’Ue». Come ricorda Saravalle, Michel Barnier ha detto che l’Ue è pronta a concludere un accordo con zero dazi e zero quote, ma a condizione che non ci sia alcun fenomeno di dumping e concorrenza sleale; e visto che Boris Johnson vuole semplificare gli oneri e ridurre i costi regolatori per le imprese per attrarre business in UK, potrebbe crearsi un impasse negoziale su questo fronte. Dato che il tempo è poco e chiedere una proroga sarebbe una sconfitta politica per Johnson, «c’è il rischio concreto di una hard Brexit, che potrebbe portare a dazi sui prodotti britannici (con costi conseguentemente maggiori), alla necessità di pagare la dogana per i viaggiatori che portano con sé dei beni da un Paese Ue al Regno Unito e viceversa, e addirittura al divieto di accesso al mercato Ue per alcuni prodotti britannici non in linea con le regole europee. I medicinali britannici, per esempio, potrebbero non poter più circolare», commenta Saravalle.

I risparmiatori

Ma cosa accade ai risparmiatori che hanno sottoscritto servizi o prodotti finanziari o assicurativi con soggetti britannici? «Le istituzioni finanziarie, come le banche, le assicurazioni e le società di gestione del risparmio, si sono già organizzate da tempo per non perdere i cosiddetti “passporting rights”, spostando la sede legale in Paesi Ue come Irlanda e Lussemburgo, o aprendo delle branch in Paesi Ue», puntualizza Angelo Speranza, principal associate e solicitor in Inghilterra e Galles per lo studio Eversheds Sutherland. Per il resto, occorrerà vedere quale sarà il quadro normativo che emergerà dall’accordo, ricordando che «una parte dei sostenitori della Brexit puntavano a trasformare il mercato finanziario britannico in una sorta di mercato offshore, con una regolamentazione verosimilmente molto liberista», e che questo «potrebbe configurare un’ipotesi di concorrenza sleale», argomenta Speranza.

Angela Costanzo, associate di Eversheds Sutherland, mette in luce che sul fronte delle autorizzazioni al termine del periodo di transizione il Regno Unito dovrà comportarsi come uno stato terzo. E quindi, una società britannica di servizi finanziari «che voglia operare in Italia dovrà chiedere a un’autorizzazione specifica alle autorità nazionali. E il quadro si complica ulteriormente quando i servizi finanziari sono indirizzati anche alla clientela retail, perché in tal caso sarà necessario anche avere una propria branch in Italia», spiega. In sintesi, i risparmiatori non dovrebbero avere nulla da temere. Anche perché secondo Speranza e Costanzo le autorità e il legislatore si stanno dimostrando attenti a proteggere le esigenze dei risparmiatori in vista della Brexit.

Borsa Italiana

Dal 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange. «Con l’uscita effettiva del Regno Unito dalla Ue, Borsa Italiana rimarrà un intermediario finanziario autorizzato da Bankitalia con azionariato straniero», osserva Giuseppe Mongiello, partner di Tonucci & Partners. Alla fine del periodo transitorio la relazione tra le sedi di negoziazione e i regolatori dipenderà dall’accordo intervenuto tra Ue e Regno Unito, oppure, «in mancanza di accordo commerciale, secondo quanto stabilito per le infrastrutture di mercato dei Paesi terzi.

Ma niente panico: la Commissione Ue si è impegnata a preservare la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato e la protezione dei risparmiatori. E il governo nazionale si è mostrato attento a garantire la piena operatività dei mercati italiani.

Sui contratti non dovrebbero esserci problemi. «Per gli swap, l’Isda (International Swaps and derivatives association) ha già provveduto a stipulare accordi di continuità». Il legale è inoltre fiducioso sul funzionamento di Mts, che ha mantenuto nel 2019 il suo ruolo cruciale nell’assicurare stabilità al mercato secondario del debito pubblico italiano, e sul quale anche le banche centrali europee svolgono importanti operazioni. Infine «a partire dal primo marzo 2019 due degli Mtf (Ebm e MtsCash Domestic Markets) gestiti da EuroMTS Ltd sono passate in gestione a MTS Spa e sotto la sorveglianza di Consob. Mentre a dicembre 2019 Monte Titoli ha ottenuto da Consob e Banca d’Italia l’autorizzazione alla prestazione di servizi in qualità di depositario centrale conformemente al Regolamento Ue Csdr», aggiunge.

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Dai social network alle foto su internet: così il Fisco incastra con le web prove

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore lunedì  27 GENNAIO 2020 di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

Contrasto all’evasione

Sentenze dei giudici e circolari delle Entrate danno spazio crescente ai dati raccolti online

Restano incognite legate alla «veridicità» delle informazioni pubblicate su siti pubblici

L’ultimo caso è quello di un Comune abruzzese – Pineto, in provincia di Teramo – che è riuscito ad accertare l’imposta di pubblicità non versata per quattro anni grazie ad alcune foto scaricate da Google Street View. Le immagini, in particolare, mostravano un veicolo su cui era installato un cartellone pubblicitario e la Cassazione (ordinanza 308/2020) ha respinto le obiezioni del contribuente, che contestava l’utilizzabilità delle foto (si veda l’articolo in basso). Con un piccolo paradosso, è uno dei tanti modi in cui i giganti del web – spesso accusati di evadere le imposte in Italia – offrono indirettamente informazioni preziose al Fisco.

Finte Onlus e case dai prezzi sgonfiati

L’agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso alle «fonti aperte» (compresi siti e social network) fin dalla circolare 16/E del 2016. Tra le applicazioni citate, c’è l’utilizzo del web come fonte di informazioni sulle caratteristiche degli immobili compravenduti e sulla zona in cui si trovano. Come dire: un elemento a rinforzo delle quotazioni rilevate dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi). Il tutto con l’obiettivo di scovare chi ha sottodichiarato il prezzo di acquisto di un fabbricato (al di fuori dei casi in cui scatta il “prezzo valore”).

Anche la Guardia di finanza, nella circolare 1/2018, diramata a fine 2017, menziona gli «elementi non risultanti dalle banche dati», facendo riferimento – ancora – alle «fonti aperte». Concetto poi ripreso nelle Linee guida per la programmazione 2020 delle Entrate, che chiedono ai funzionari degli uffici perifierici di cercare le finte Onlus monitorando, tra l’altro, i siti internet «che pubblicizzano l’offerta di prodotti o servizi commerciali, come i centri benessere, la gestione di palestre, piscine» o magari cinema e teatri.

L’utilizzo «sartoriale» e gli algoritmi in Francia

Quello che si delinea nei documenti del Fisco italiano è un uso “sartoriale” di internet, in cui il personale dell’Agenzia – con tutti i limiti di organico aggravatisi negli ultimi tempi – è chiamato a individuare le immagini e i dati che  inchiodano il contribuente.

Diversa è invece la via intrapresa dalla Francia, che punta a un utilizzo “industrializzato”. La legge di Bilancio 2020 trasalpina (articolo 154) prevede, infatti, la raccolta e l’analisi automatizzata dei dati pubblicati dai cittadini sui social network.

Il ministro Gérald Darmanin ha salutato la norma – ritenuta compatibile con i diritti dei cittadini dal Conseil constitutionnel – come un’utile strumento antifrode. Tra gli esempi circolati durante il dibattito parlamentare ci sono quelli dei falsi residenti all’estero che pubblicano continuamente messaggi o condividono contenuti dal territorio francese. Ma si potrebbe anche pensare a un riscontro di compatibilità tra il tenore di vita risultante dai social e il reddito dichiarato. Per ora, comunque, si tratta di una sperimentazione triennale.

Anche il Fisco francese, comunque, pare orientato a raccogliere solo dati già pubblici. Pure Oltralpe, infatti, la collaborazione diretta con i big di internet si rivela a dir poco complicata. Come dimostra anche il contenzioso sulla legge francese in tema di locazioni brevi, in cui la Corte di giustizia europea a fine 2019 ha dato ragione al portale Airbnb. Sulla normativa italiana, invece, il giudizio comunitario è ancora pendente, ma è chiaro che una maggiore collaborazione con i portali sullo scambio semplificherebbe (e di molto) l’attività antievasione delle agenzie fiscali.

Le informazioni raccolte

Di certo, i dati, una volta raccolti, si rivelano utilissimi al Fisco. Le cronache giudiziarie sono ricche di casi in cui i giudici hanno ammesso l’uso degli elementi digitali. Un caso ormai storico è quello deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa (sentenza 136/2/2007), con cui il Fisco ha incastrato una società che faceva rimessaggio di imbarcazioni grazie a Google Earth: le immagini aeree scattate a distanza di tempo mostravano un numero di scafi ben superiore a quello su cui erano state pagate le imposte. Una pronuncia più recente è quella della Corte d’appello di Brescia (1664/2017) in cui un contribuente è stato incastrato dai propri post su Facebook, che dimostravano spese incompatibili con il reddito dichiarato.

C’è poi il filone delle cause di divorzio, in cui i social vengono usati per documentare i guadagni dell’ex coniuge che si professa nullatenente o quasi. Dalla sentenza 331/2017 della Corte d’appello di Ancona alla 295/2015 del Tribunale di Pesaro (si veda Il Sole 24 Ore del 30 dicembre 2017). In tutte queste situazioni i giudici hanno superato le classiche obiezioni all’ammissibilità della documentazione raccolta online: la “pubblicità” del web (considerato «piazza immateriale» dalla Cassazione già con la sentenza 37596/2014) e l’assenza di “data certa”.

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Prova della cessione intra Ue anche per presunzione

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore 9 GENNAIO 2020 di Benedetto Santacroce
La Commissione ha spiegato come deve essere formato il dossier
Occorre l’attestazione di un soggetto terzo circa il destino dei beni

Da quest’anno per la prova della cessione intraUe il contribuente può disporre di una nuova presunzione legale che gli consente, a determinate condizioni, di trasferire sul fisco l’onere della prova. Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto l’operatore dovrà gestire e conservare in modo distinto per ogni trasporto la documentazione elencata all’articolo 45-bis del regolamento 282/2011/Ue.

In premessa ad ogni considerazione come espressamente indicato dalle note esplicative della Commissione europea, pubblicate definitivamente il 29 dicembre 2019 (explanatory notes on«2020 Quick Fixes» – direzione generale Fiscalità e Unione doganale) il non rispetto delle condizioni imposte dalla disposizione non comporta automaticamente la tassazione della cessione intracomunitaria nel Paese del cedente. Il cedente, infatti, in tale situazione non potrà utilizzare la presunzione legale, ma potrà sempre utilizzare ulteriori forme di prove per dimostrare che i beni sono stati trasferiti nello Stato membro di destinazione. Questa premessa risulta necessaria per comprendere a pieno la portata della norma in esame e per considerare sempre valide altre forme di prova diverse da quelle espressamente elencate nella norma.

Comunque, la disposizione che ha lo scopo di armonizzare i diversi approcci che sul tema hanno avuto le legislazioni e le prassi dei singoli Stati membri, presenta diversi profili critici di applicazione e per essere attuata necessita di una valutazione da svolgere caso per caso in relazione agli assetti operativi, alle rese di trasporto e alla gestione contabile delle singole realtà aziendali.

La norma effettivamente distingue tra le cessioni che avvengono con il trasporto a cura del cedente e quelle che avvengono con il trasporto a cura del cessionario (EXW). Per entrambe le situazioni la norma richiede che il cedente disponga:

di due documenti del trasporto rilasciati da due soggetti indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dal cessionario;

o in alternativa un documento del trasporto di cui al punto precedente e un altro documento (sempre emesso da un soggetto indipendente): quale la polizza assicurativa, il pagamento del trasporto; l’attestazione di arrivo nello Stato membro di destinazione rilasciato da una pubblica autorità (ad esempio un notaio); l’attestazione del depositario che riceve i beni nello Stato di destinazione.

Inoltre nel caso di trasporto a cura del cessionario viene richiesto a quest’ultimo il rilascio di una dichiarazione in cui attesti l’arrivo delle merci e una serie di informazioni dettate espressamente dalla norma.

Dalla tipologia dei documenti richiesti è chiaro che nel caso in cui il trasporto sia curato (con un trasportatore terzo) dal cedente, l’acquisizione della documentazione richiesta è sicuramente fattibile, mentre nel caso in cui il trasporto sia curato dal trasportatore l’acquisizione della documentazione di trasporto può avvenire solo con la cooperazione del cessionario (unico detentore della relativa documentazione di trasferimento del bene).

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Iva, il deposito di stoccaggio non fa stabile organizzazione

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore  29 GENNAIO 2020 di Benedetto Santacroce

SCAMBI INTRA UE

Dal 1° Gennaio imposta sospesa massimo 12 mesi per il trasferimento di beni

Quando e come scattano le semplificazioni introdotte per il contratto call off stock

L’identificazione Iva nello Stato di destinazione dei beni non inibisce le semplificazioni Iva introdotte dalla direttiva 2018/1910/Ue per il contratto di call off stock ovvero di consignment stock. Al contrario, tali semplificazioni non possono essere applicate se il cedente disponga nello Stato di destinazione dei beni di una stabile organizzazione. La disponibilità di un deposito per i beni in call of stock non determina in via automatica per il cedente l’esistenza di una stabile organizzazione nello Stato in cui i beni sono stati depositati. Questi principi sono stati condivisi dal Comitato Iva e sono stati inseriti nelle note esplicative della Commissione europea emanate in relazione ai quick fixes 2020.

Dal 1° gennaio 2020 il contratto mediante il quale un cedente nazionale trasferisce dei beni in stock presso un cliente comporta, in modo uniforme in tutta Europa, una sospensione per massimo 12 mesi dalla tassazione Iva, tassazione che è rinviata dal momento del trasferimento dei beni al momento del prelievo degli stessi dal deposito di stoccaggio degli stessi da parte del cessionario. In effetti, questo regime trova applicazione nel caso in cui il cedente risulti semplicemente identificato nello Stato membro di destinazione; non si applica, invece, nel caso in cui il cedente disponga in detto Stato di una propria stabile organizzazione.

In considerazione dello specifico tema si pone, in primo luogo, la problematica di definire se in presenza della disponibilità di un deposito presso lo Stato di destinazione il cedente disponga o meno di una stabile organizzazione. La problematica riveste un interesse generale perché sul tema si attende anche una specifica sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-547/18). Sul punto il comitato Iva (documento di lavoro n. 974/2019) sottolinea che se il deposito nel quale le merci sono trasportate in regime di call of stock è gestito da un soggetto terzo rispetto al fornitore tale deposito non può essere considerato una stabile organizzazione del cedente. A tale conclusione si giunge anche se il deposito è di proprietà o in locazione del fornitore sempre a condizione che non sia gestito direttamente dal fornitore con i propri mezzi. Il Comitato precisa, inoltre, che si giunge a una conclusione opposta nel caso in cui il deposito sia di proprietà o in locazione del fornitore e sia gestito con i mezzi propri dello stesso.

In pratica, dai chiarimenti si desume che per far sì che il deposito si configuri quale una stabile organizzazione del fornitore è necessario dimostrare non solo la diretta disponibilità dello spazio, ma anche la diretta gestione dello stesso da parte del fornitore. Questo implicitamente allontana l’ipotesi che il deposito possa essere considerato tale nel caso in cui la gestione venga operata da una impresa autonoma pur se collegata al fornitore stesso.

Un altro tema connesso a cui le linee guida rispondono positivamente è l’applicabilità delle semplificazioni del call of stock nel caso in cui il cliente individuato abbia nello Stato di destinazione una semplice identificazione diretta. In altre parole, non è previsto, perché operino le semplificazioni in esame, il fatto che il cliente sia o meno stabilito nello Stato di destinazione dei beni, a condizione che abbia in tale Stato almeno una partita Iva o meglio un’identificazione diretta o un proprio rappresentante fiscale.

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La separazione fittizia per evitare il prelievo deve essere provata

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore 16 GENNAIO 2020 di Luigi Lovecchio

Abusi

La casa assegnata al coniuge con i figli non è soggetta a imposta

Esenzione per la casa assegnata in sede di separazione o divorzio solo se vi è affidamento dei figli minori. La modifica restrittiva approvata nella nuova Imu, volta a contrastare il fenomeno delle “separazioni fittizie”, non previene però del tutto possibili manovre abusive da parte dei contribuenti.

A decorrere da quest’anno, l’esenzione Imu per la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice in sede di separazione o divorzio si applica solo se vi è affidamento dei figli minori. Lo stesso si dica per l’equiparazione del diritto dell’assegnatario al diritto di abitazione. In mancanza di figli minori, invece, non vi è alcuna esenzione automatica e si deve guardare all’effettiva titolarità della casa assegnata. Non era così nella vecchia Imu, in vigenza della quale tutte le attribuzioni avvenute in esito a separazione o divorzio davano diritto all’esenzione da imposta. La ratio della modifica, come si legge nelle schede illustrative, è quella di contrastare le separazioni fittizie. Non vi è dubbio che la presenza di figli minori rende più complesso e delicato l’iter giurisdizionale. La legge di Bilancio tuttavia non esclude del tutto l’utilizzo disinvolto dell’istituto in esame. Si ipotizzi il caso di due unità immobiliari ubicate nello stesso comune, l’uno di proprietà del marito e l’altro della moglie, in assenza di figli. A regime, una sola delle due unità può fruire dell’esenzione dell’abitazione principale. Se però si procede alla separazione legale, si è dell’avviso che l’esonero debba competere ad entrambe, in presenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. A meno che non si provi, per l’appunto, la fittizietà della frattura del vincolo coniugale.

Sempre in tema di assegnazione in sede di separazione o divorzio, si ricorda che il Mef, con risoluzione n. 5 del 2013, ha chiarito che se l’immobile assegnato è detenuto in locazione, si applicano le regole ordinarie e non si ravvisa dunque il diritto di abitazione dell’assegnatario. Ne consegue che l’unità sarà regolarmente tassata ai fini Imu, anche se vi fosse l’affidamento dei figli minori. L’esenzione invece vale anche se la casa familiare è detenuta in comodato. In tale eventualità, quindi, in presenza di affidamento dei figli, sarebbe comunque ravvisabile il diritto di abitazione dell’assegnatario e con esso l’esenzione dell’unità abitativa. In sintesi, è corretto affermare che in tutti i casi in cui è configurabile la finzione giuridica del diritto di abitazione dell’assegnatario, l’immobile è esente da imposta.

Non è mai stata chiarita la disciplina applicabile nei casi in cui l’unità assegnata non costituiva la “casa familiare”. Si pensi al caso, non remoto, in cui uno dei due coniugi sia proprietario di più immobili e il giudice assegni all’altro coniuge un fabbricato diverso da quello in cui era stabilita la dimora familiare. Se si guarda alla lettera della norma, l’esenzione non dovrebbe trovare ingresso. Se però si guarda la ratio della previsione di favore, che è quella di conservare le agevolazioni anche dopo la divisione della famiglia, la conclusione è quella opposta.

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Per la dichiarazione fraudolenta bastano le note spese gonfiate

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore 17 GENNAIO 2020 di Antonio Iorio

DECRETO FISCALE

Il contribuente potrebbe incorrere nel delitto anche in modo inconsapevole

La condotta si concretizza con fatture e documenti per operazioni inesistenti

L’inasprimento delle sanzioni penali in caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti e l’estensione della responsabilità amministrativa delle società in presenza di questo reato – previsti dal decreto fiscale – comporta un’attenta valutazione delle modalità attraverso cui potrebbe manifestarsi la condotta illecita.

Spesso, infatti, quando si parla di false fatturazioni si pensa all’ipotesi fraudolenta tipica rappresentata dalla contabilizzazione (e successiva utilizzazione in dichiarazione) di una fattura a fronte di un’operazione che non sia mai avvenuta. In realtà, tra le ipotesi più frequenti ci sono anche i casi di fatture soggettivamente inesistenti nelle quali l’imprenditore, che riceve i documenti fiscali è ignaro della frode in atto, risultando coinvolto solo perché non avrebbe utilizzato la normale diligenza e accortezza nei rapporti con il fornitore. A ciò si aggiungono altre ipotesi, nella prassi non rare, in cui si è in presenza non di fatture in senso tecnico, ma di meri documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali e, in quanto tali, idonei a integrare l’illecito penale.

A norma dell’articolo 1 del Dlgs 74/2000 per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» cui fanno riferimento i delitti di dichiarazione fraudolenta (articolo 2) e di emissione dei medesimi documenti (articolo 8) si intendono non solo le fatture in senso tecnico, ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie.

Per l’integrazione dei delitti in esame occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Si pensi ad esempio alle note spese che vengono prodotte dagli amministratori in occasione di trasferte. Questi documenti vengono poi dedotti dalla società.

Nel caso in cui – a seguito di specifici riscontri – le spese chieste a rimborso (e dedotte) dovessero risultare non sostenute in tutto o in parte dall’interessato (nota spesa gonfiata), non vi è dubbio che si è in presenza di un documento avente rilevanza fiscale che riporta i corrispettivi in misura superiore a quella reale o addirittura relativo ad operazioni mai effettuate.

La società che riporta (tra i costi) in dichiarazione tali documenti potenzialmente sta integrando la condotta illecita di dichiarazione fraudolenta prevista dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000. Va da sé che è il rappresentante legale responsabile in prima battuta di tale reato e potrebbe addurre a propria difesa l’assenza dell’elemento soggettivo non essendo a conoscenza della falsità (totale o parziale) del documento dedotto ove questo sia stato prodotto da altro soggetto. Tuttavia, se la nota spese è stata predisposta proprio dall’amministratore o da uno degli amministratori che si è recato in trasferta è evidente che la consapevolezza della commissione dell’illecito non è più in discussione.

La sanzione penale a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019 per questo delitto è ora della reclusione da 4 a 8 anni se l’imponibile non veritiero dedotto supera i 100mila euro in un periodo di imposta o da 18 mesi a 6 anni se l’importo è inferiore.

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Membri del Cda responsabili in caso di infortunio, salvo formale atto di delega

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore 14 GENNAIO 2020 di Luca Cairoli e Alberto De Luca

La Corte di cassazione, consentenza n. 54, depositata il 3 gennaio 2020, è tornata a esprimersi sulla distribuzione delle responsabilità in materia di obblighi di prevenzione infortuni nelle società di capitali. Esprimendo un principio generale, la Corte ha prima di tutto evidenziato che nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro «gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso de delega, validamente conferita, della posizione di garanzia”. Nel caso in esame un consigliere delegato di una società di capitali aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, di conferma della pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose, per avere, con condotta omissiva consistente nel non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, cagionato lesioni personali a un lavoratore infortunatosi nello svolgimento della prestazione lavorativa.

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