Dal Tar Lazio sì alle valute virtuali nel quadro RW

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore 1 FEBBRAIO 2020 di  Giuseppe Latour

La scelta delle Entrate ha una base solida nelle norme antiriciclaggio

Le valute virtuali possono rientrare nel campo del quadro RW ed essere tassate attraverso l’inserimento in questa parte delle dichiarazioni. La soluzione ha un fondamento solido nella legge italiana, a partire dal recepimento della Quarta e della Quinta direttiva antiriciclaggio (decreti legislativi 90/2017 e 125/2019).

È questa la posizione presa dal Tar Lazio, con la sentenza 1077/2020, che conferma come l’impostazione data dall’agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi mesi sia corretta. E che, quindi, l’impiego delle criptovalute sia rilevante dal punto di vista fiscale qualora generi «materia imponibile».

La vicenda

La sentenza nasce da un ricorso di alcune associazioni attive nella blockchain in Italia contro il modello Redditi 2019 e le relative istruzioni dell’agenzia delle Entrate. Le associazioni contestavano «l’inserimento della valute virtuali nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale». E, in particolare, la previsione, nelle istruzioni relative al quadro RW, dell’obbligo di indicare anche «le altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali».

Secondo le associazioni, questo inserimento delle valute virtuali negli obblighi dichiarativi sarebbe «privo di titolo e contrastante» con alcune norme, come il recepimento della Quarta direttiva antiriciclaggio (decreto legislativo 90/2017), dove i prestatori di servizi relativi a valute virtuali vengono classificati tra gli operatori «non finanziari». La sottoposizione delle criptovalute a imposizione sarebbe irragionevole e discriminatoria, perché queste non hanno natura finanziaria o di investimento.

La decisione

Il Tar respinge il ricorso, evidenziando in particolare che il trattamento fiscale dell’impiego della moneta elettronica non dipende solo dalle istruzioni dell’agenzia delle Entrate impugnate dalle associazioni, ma anche da alcune norme,come il decreto legislativo 125/2019 dove la valuta virtuale viene definita come una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica.

In questo quadro, secondo il Tar, l’impiego di moneta virtuale rientra a pieno titolo nel perimetro dell’articolo 67 del Tuir e, quindi, è soggetto a tassazione quando genera «materia imponibile».

Il Tar, invece, ha scelto di non pronunciarsi su un’altra questione: la “non territorialità” delle criptovalute che impedirebbe di ravvisare un elemento di collegamento geografico con il titolare.

Secondo i giudici amministrativi, questo elemento riguarda l’attuazione del rapporto di imposta ed è per questo appannaggio della giurisdizione tributaria.

Il Sole 24 Ore 1 FEBBRAIO 2020 di  Giuseppe Latour

La scelta delle Entrate ha una base solida nelle norme antiriciclaggio

Le valute virtuali possono rientrare nel campo del quadro RW ed essere tassate attraverso l’inserimento in questa parte delle dichiarazioni. La soluzione ha un fondamento solido nella legge italiana, a partire dal recepimento della Quarta e della Quinta direttiva antiriciclaggio (decreti legislativi 90/2017 e 125/2019).

È questa?la posizione presa dal Tar Lazio, con la sentenza 1077/2020, che conferma come l’impostazione data dall’agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi mesi sia corretta. E che, quindi, l’impiego delle criptovalute sia rilevante dal punto di vista fiscale qualora generi «materia imponibile».

La vicenda

La sentenza nasce da un ricorso di alcune associazioni attive nella blockchain in Italia contro il modello Redditi 2019 e le relative istruzioni dell’agenzia delle Entrate. Le associazioni contestavano «l’inserimento della valute virtuali nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale». E, in particolare, la previsione, nelle istruzioni relative al quadro RW, dell’obbligo di indicare anche «le altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali».

Secondo le associazioni, questo inserimento delle valute virtuali negli obblighi dichiarativi sarebbe «privo di titolo e contrastante» con alcune norme, come il recepimento della Quarta direttiva antiriciclaggio (decreto legislativo 90/2017), dove i prestatori di servizi relativi a valute virtuali vengono classificati tra gli operatori «non finanziari». La sottoposizione delle criptovalute a imposizione sarebbe irragionevole e discriminatoria, perché queste non hanno natura finanziaria o di investimento.

La decisione

Il Tar respinge il ricorso, evidenziando in particolare che il trattamento fiscale dell’impiego della moneta elettronica non dipende solo dalle istruzioni dell’agenzia delle Entrate impugnate dalle associazioni, ma anche da alcune norme,come il decreto legislativo 125/2019 dove la valuta virtuale viene definita come una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica.

In questo quadro, secondo il Tar, l’impiego di moneta virtuale rientra a pieno titolo nel perimetro dell’articolo 67 del Tuir e, quindi, è soggetto a tassazione quando genera «materia imponibile».

Il Tar, invece, ha scelto di non pronunciarsi su un’altra questione: la “non territorialità” delle criptovalute che impedirebbe di ravvisare un elemento di collegamento geografico con il titolare.

Secondo i giudici amministrativi, questo elemento riguarda l’attuazione del rapporto di imposta ed è per questo appannaggio della giurisdizione tributaria.

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Scadenziario Marzo 2020

2 Febbraio 2020

entro il 20 Marzo

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di febbraio;

entro il 31 Marzo

  • Il pagamento della tassa annuale di licenza e sui provvedimenti societari per le società di capitali;
  • La presentazione della dichiarazione annuale per prodotti petroliferi (D.A.P.);
  • La presentazione della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza  di cui all’Accordo del 14/02/2006 fra la Confederazione Sindacale e le Associazioni Datori di Lavoro per il settore Commercio. Alla richiesta vanno allegate le relative fatture di spesa;
  • La presentazione alla Banca Centrale, da parte degli intermediari assicurativi, della relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, mediante utilizzo dello schema richiesto dalla stessa autorità;

Si ricorda che la scadenza dell’imposta speciale sul reddito  è stata posticipata, come da comma 2 dell’art. 43 della Legge 21 Dicembre 2017 nr 147,  al 30/04 di ogni anno.

Si segnala la scadenza del 31 maggio 2020  come termine ultimo per il pagamento dell’imposta straordinaria sugli immobili  dovuta dalle società. L’imposta dovrà essere autoliquidata sulla base di un prospetto  che dovrà pervenire dall’Ufficio Tecnico del Catasto entro il 31 marzo 2020 ed è ridotta di quanto già versato a titolo di imposta straordinaria sul patrimonio netto.

L’imposta non si applica agli immobili che costituiscono luogo di svolgimento dell’attività d’impresa dei soggetti obbligati.

DD008-2020

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