Circolare nr 1/2020 Ufficio Tributario – Dichiarazione dei redditi 2019

9 Giugno 2020

Si allega la Circolare dell’Ufficio Tributario del 29 Maggio 2020  emanata a chiarimento delle Dichiarazioni dei Redditi delle persone fisiche  e delle  persone giuridiche relative al periodo d’imposta 2019. 

Si ricorda che per entrambe la scadenza è prorogata in via straordinaria al 31 Agosto 2020 data entro la quale andrà versato anche eventuale conguaglio.

Circolare_igr_prot 45684-2020

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L’azienda non può imporre il test sierologico al lavoratore

9 Giugno 2020

Il Sole 24 Ore 15 MAGGIO 2020 di Antonello Cherchi

VIRUS E RIPRESA PRIVACY

Il Garante: gli esami possono essere richiesti solo dal medico

L’azienda può conoscere solo la valutazione di idoneità alla mansione

Il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in parte i costi, l’opportunità di effettuare i test sierologici, ma non può imporli. L’accertamento sanitario deve essere una scelta del dipendente oppure deve essere il medico a chiederlo. L’indicazione arriva dal Garante della privacy ed è particolarmente utile in un momento di riapertura delle attività produttive. Il chiarimento è stato fornito dall’Autorità sotto forma di Faq, delucidazione che si va ad aggiungere a quelle che il Garante aveva già dato qualche settimana fa (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 4 maggio).

Già in quell’occasione l’Authority aveva affrontato il problema del trattamento delle informazioni sanitarie dei dipendenti, sottolineando che non era consentita la registrazione del dato sulla temperatura corporea rilevata al lavoratore, ma solo del superamento della soglia prevista dalla normativa (37,5) che vieta l’ingresso al luogo di lavoro. Altro argomento affrontato era stato quello sulla possibilità, da parte del datore di lavoro, di comunicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati dal virus. Un dato che, secondo il Garante, il rappresentante per la sicurezza non è tenuto a conoscere.

Il progressivo rientro al lavoro delle persone apre, però, continuamente nuovi scenari e origina nuovi interrogativi. Da qui il nuovo quesito sui test sierologici, rispetto al quale il Garante ha specificato che quel tipo di accertamento è possibile solo quando è disposto «dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza» dei test.

La richiesta non può, pertanto, partire dal datore di lavoro. «Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente – chiarisce il Garante – può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie».

C’è, poi, un altro problema: una volta effettuato il test prescritto dal medico, il datore di lavoro può trattare le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del dipendente? Anche in questo caso la risposta è negativa. Ciò che il datore di lavoro deve fare è gestire l’esito sul giudizio di idoneità del dipendente alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire.

Fermo restando che «le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario».

Detto questo, i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie a livello regionale relative ai test sierologici per verificare i contagi. E questo anche nel caso siano venuti a conoscenza della campagna di accertamento attraverso l’azienda, che può essere stata coinvolta dal dipartimento di prevenzione locale per promuovere gli screening tra i propri dipendenti.

Inoltre, i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (per esempio attraverso la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie o mediante apposite convenzioni con le strutture ). Anche in questo caso, però, vale la regola della libera scelta del lavoratore e si conferma l’impossibilità per l’azienda di conoscere l’esito dell’esame.

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La Ue mette all’angolo i sei paradisi fiscali europei

9 Giugno 2020

Il Sole 24 Ore 21 maggio 2020 di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

Raccomandazioni. Il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni: «Non può esserci spazio per pianificazioni aggressive nell’Europa della solidarietà e dell’equità»

In Lussemburgo la quantità di società per numero di abitanti è da Guinness dei primati: una ogni 4,6 cittadini del Granducato. In Olanda ce n’è una ogni 7,4 abitanti e sono attive 55 società per ogni chilometro quadrato, spiagge e corsi d’acqua compresi. Per fare un paragone, in Italia sono solo 20 ogni mille metri quadrati e in Germania appena dieci.

Sembrano distorsioni senza conseguenze ma ogni anno – insieme a quelle che si verificano in Irlanda – provocano un danno di almeno 70 miliardi di euro alle entrate fiscali degli altri Paesi dell’Unione europea. «Alcuni elementi nei sistemi fiscali di alcuni Stati Ue sono ancora usati dalle aziende per fare pianificazioni aggressive. Non può esserci spazio per simili pratiche nell’Europa della solidarietà e dell’equità», ha rimarcato ieri il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante la presentazione delle raccomandazioni per i Paesi della Ue. Il riferimento è a sei Stati dell’Unione: Olanda, Lussemburgo, Irlanda, Malta, Cipro e Ungheria.

Nonostante già nel 2018 la Commissione Ue abbia messo sotto osservazione questi Paesi per la loro politica fiscale aggressiva, Bruxelles ha deciso di elevare il livello di allarme sulla concorrenza fiscale sleale all’interno della Ue. Del resto, anche nel recente accordo franco-tedesco sulla ripresa economica dopo l’epidemia da coronavirus l’obiettivo primario espressamente indicato è quello di «migliorare il quadro Ue per una fiscalità equa introducendo un’imposizione minima effettiva e una tassazione equa dell’economia digitale».

Nei rapporti sui singoli Paesi pubblicati ieri dalla Commissione europea, l’occhio cade sull’Olanda, che è al centro di polemiche politiche legate alla sua intransigenza sull’emissione di bond europei per la ripresa economica.

«Sebbene l’Olanda abbia preso provvedimenti per affrontare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, l’elevato livello di dividendi, royalty e pagamenti di interessi effettuati attraverso il Paese suggerisce che le norme fiscali nazionali sono utilizzate dalle società che si impegnano nella pianificazione fiscale aggressiva», scrivono gli esperti della Commissione. Uno studio del 2019 del Bureau for economic policy analysis olandese mostra che tra il 2014 e il 2016 circa il 25% dei pagamenti dei dividendi e il 45% dei pagamenti di interessi dai Paesi Bassi ha avuto per destinazione giurisdizioni a bassa imposizione fiscale o veri e propri paradisi fiscali. Per i pagamenti di royalty questo rapporto ha raggiunto il 75% tra il 2008 e il 2010.

Per il Lussemburgo, la Commissione evidenzia che – secondo il Fondo monetario internazionale – è il primo Paese al mondo nel quale gli investimenti esteri diretti vengono effettuati attraverso “special purpose entities”, cioè società veicolo senza dipendenti né attività reali. Grazie alla sua politica fiscale, il Lussemburgo attrae investimenti per oltre il 5.766% del Pil, contro il 19% dell’Italia.

Anche l’Irlanda ha un campionario di elementi distorsivi della concorrenza all’interno della Ue. Tra tutti spicca, come scrive nel rapporto la Commissione europea, «l’elevata concentrazione delle imposte sulle società, con le prime dieci imprese che rappresentano il 45% del totale». Tra queste società ci sono tutte le più importanti web companies della Silicon Valley, come Apple, Google e Facebook. La Commissione sottolinea che è un rischio fare affidamento principalmente su queste 10 società per finanziare le spese correnti irlandesi.

Se Cipro è la patria dei passaporti venduti a ricchi investitori extracomunitari e Malta è invece il Paese dove c’è la possibilità di una «doppia non imposizione fiscale» su società e persone fisiche, l’Ungheria amplifica altri strumenti di distorsione. I grandi stock di capitale straniero – scrive la Commissione – insieme all’assenza di ritenuta alla fonte sui pagamenti di royalty, interessi e dividendi, «possono indicare rischi di una pianificazione fiscale aggressiva». Non solo. L’assenza di ritenute alla fonte sui redditi che escono dall’Ungheria e sono diretti verso i centri finanziari offshore, potrebbe fornire una via di fuga per profitti che lasciano l’Unione europea senza pagare la giusta quota di tasse.

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Confisca in Italia per la condanna da San Marino

9 Giugno 2020

Il Sole 24 Ore 05 MAGGIO 2020 di Antonio Iorio

AUTORICICLAGGIO

Ai fini del riconoscimento del delitto si fa riferimento alla data della sentenza

È legittima la confisca per equivalente in Italia, disposta dai giudici di San Marino a seguito di condanna per autoriciclaggio nei confronti di un imprenditore italiano.

Secondo la Cassazione (sentenza 13571 depositata ieri) la sentenza straniera infatti deve essere riconosciuta nel nostro Paese, anche se al momento della commissione dell’illecito all’estero la legislazione italiana non prevedeva il reato di autoriciclaggio. Ciò che rileva infatti è il riconoscimento del delitto al momento della sentenza.

La vicenda

Un imprenditore italiano era condannato nei vari gradi dall’autorità giudiziaria sammarinese per autoriciclaggio. In particolare aveva trasferito su conti in San Marino somme proventi da frodi fiscali e distrazioni da società fallite commesse in Italia. Nella banca sammarinese veniva rinvenuto anche un mandato fiduciario intestato all’imprenditore, ma le somme non erano reperite in quanto successivamente trasferite in Gran Bretagna.

In relazione a tale fiduciario mandato, l’imprenditore rispondeva di autoriciclaggio per il trasferimento delle predette somme dalla banca del Titano a quella inglese che, secondo i giudici sammarinesi, rappresentava il successivo impiego per «trasformare il danaro» ai fini della commissione dell’autoriciclaggio.

La sentenza prevedeva anche la confisca per equivalente di tali somme. La competente Corte di appello italiana, a richiesta delle autorità sammarinesi, disponeva il riconoscimento della sentenza definitiva al fine dell’esecuzione in Italia dell’ordine di confisca per equivalente nei confronti dell’imprenditore.

Il ricorso e la decisione

Avverso tale decisione l’interessato ricorreva per cassazione che lamentava, tra l’altro, la violazione della condizione della «doppia incriminabilità» prevista dall’articolo 733 del Cpp per il riconoscimento delle decisioni straniere. Nella specie, al momento della commissione dell’illecito (2013) l’autoriciclaggio non costituiva reato in Italia.

La Cassazione ha rigettato sul punto il ricorso rilevando che nelle procedure di cooperazione giudiziaria il principio di legalità deve essere rispettato dallo Stato richiedente (San Marino), per lo Stato ricevente è sufficiente che il fatto posto a base della richiesta costituisca reato nel proprio ordinamento al momento della decisione.

La difesa invocava, poi, l’applicazione del quarto comma dell’articolo 648 ter1 del Codice penale in base al quale, ai fini dell’autoriciclaggio, non sono punibili le condotte per cui il denaro è destinato al mero godimento personale.

Anche sotto questo profilo la Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che secondo le autorità sammarinesi, con le somme in questione, in realtà erano state compiute operazioni per ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

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Decreti Legge nr 91-92-93-96 di Maggio 2020 e nr 97 del 2 Giugno 2020

9 Giugno 2020

In sintesi i punti salienti degli ultimi Decreti Legge emanati nel mese di maggio e giugno 

D.L. 91 del 26/5/20 (ratifica D.L. nr 63)

Art. 6Misure straordinarie in materia di imposte dirette, comma 6: Minimum tax
Tutti gli operatori economici sono esentati dal pagamento della minimum tax per il periodo d’imposta 2020. Nel caso tale imposta sia già stata versata, sarà possibile portare il relativo importo in detrazione, ovvero compensarlo con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal periodo di imposta 2020 senza alcun limite temporale.

Art.6, comma 8 bis: Per il periodo d’imposta 2020 rientrano tra le passività deducibili in sede di dichiarazione dei redditi le spese relative a servizi di bar e ristorazione nonché ad attività creative, artistiche e di intrattenimento sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 300,00 e le spese relative alle attività sportive e le attività inerenti i servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari) sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 200,00.

Art. 6, comma 9: gli incentivi previsti per le attività di nuova costituzione (art. 73 della Legge n.166/2013) e per l’imprenditoria giovanile (punti b) e c) del comma 1, dell’articolo 4 della Legge 178/2015) sono prorogati per un anno ad esclusione di quelli scaduti al 31 dicembre 2019.

Art. 8 – Affitti passivi
La scadenza per sanare l’eventuale morosità dei canoni relativi al periodo marzo-settembre 2020, senza che costituisca causa di risoluzione del contratto, è posticipata al 31 marzo 2021 anziché al 31 dicembre 2020.

Art. 20 bis Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispostivi e di attrezzature di protezione individuale atti a contenere la diffusione del COVID-19 da utilizzarsi in detrazione dall’imposta generale sui redditi dovuta per gli esercizi 2020 e 2021 fino ad un massimo di euro 10.000 annui.

D.L.92 del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 67)

Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
In ogni caso non viene modificata in alcun modo la regolamentazione della Cassa Integrazione Guadagni.
Art. 2 – Modifica dell’articolo 15 della Legge n. 73/2010 – Erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni
E’ stata eliminata la verifica della disponibilità sui conti correnti dei soci delle società di capitali, al fine di non incorrere nella maggiorazione del 15% nel caso di erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS, salvaguardando il principio
della separazione patrimoniale tra società e soci.
Art. 3 – Misure straordinarie a tutela dell’occupazione interna
Viene modificata la lettera a) dell’art. 3 consentendo l’assunzione nominativa dei frontalieri solo per amministratori e soci di società, personale stagionale già assunto in anni precedenti, eventuale distacco e/o trasferimento di dipendenti all’interno di società del gruppo. Non è stato modificato il periodo di efficacia del decreto ratificato e pertanto il
provvedimento continuerà a produrre effetti, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020.

D.L.93+All del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 68)

Art. 5 – Licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni
Attività edili, impiantistiche, cantieristiche: viene eliminata la limitazione della presenza massima di 10 persone per ogni   
cantiere. Rimane l’obbligo della presenza massima di un operaio ogni 10 mq.

D.L.96 +All de 31/05/20 

Art. 1: la temperatura corporea considerata “non rischiosa” è passata da 37 a 37,5.

Art. 1 comma 2: sono consentite le attività corsistiche, incontri e riunioni, siano essi di natura privata, istituzionale o amministrativa, fermo restando rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 1 ed eventuali specifici protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie; per lo svolgimento di tali attività è consentito l’utilizzo di sale pubbliche.

Art. 2: sono consentite tutte le attività economiche senza alcuna limitazione rispetto alla presenza dei dipendenti in organico. 

Art.12: l’attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020 (i criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall’ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro); l’impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all’ISS o il rifiuto da parte del lavoratore comporta una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito fino ad esecuzione del test (I lavoratori che si rifiutano di effettuare il test ma che prestano servizio lavorativo dal domicilio hanno diritto a continuare l’attività lavorativa fino all’interruzione di tale modalità di lavoro).

Non si applica più la limitazione ed il contingentamento per l’accesso dei clienti all’interno dei locali dell’attività, ma ovviamente all’interno dei locali va comunque rispettata la distanza minima tra le persone.

D.L.97-2020+All (ratifica D.L. nr 78)

Art. 7 Proroga scadenza compilazione catasto rifiuti 2019: le comunicazioni previste per l’anno 2020, inerenti alla dichiarazione catasto rifiuti per l’anno 2019, sono posticipate al 30 giugno 2020 con la relativa riapertura del portale per le registrazioni.

Art. 13 Deroga temporanea all’obbligo di deposito dell’originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo.

 Artt. 14 e 15 Modifiche all’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4: è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche nel caso in cui l’operatore abbia fatto o farà ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4. I lavoratori assunti a partire dall’entrata in vigore del presente decreto potranno beneficiare dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali.

 Art. 17 Vendite promozionali: sono consentite solo per il “Black Friday” (27 e 28 novembre 2020) e le vendite di fine stagione per l’anno 2020 potranno essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo 1° agosto al 1° settembre

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Dal 1° luglio negli studi doppia spinta all’uso del Pos

9 Giugno 2020

Il Sole 24 Ore lunedì  18 MAGGIO 2020  di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Pagamenti digitali. Spetterà un credito d’imposta del 30% sulle commissioni bancarie Contante utilizzabile solo sotto i 2mila euro

Dal 1° luglio negli studi doppia spinta all’uso del Pos

Per i professionisti impegnati nel processo di dematerializzazione dei propri studi si avvicina un’altra tappa. Dal 1° luglio prossimo, infatti, potranno beneficiare di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti ricevuti da consumatori finali con carte di credito, di debito e prepagate.

Con la stessa decorrenza viene anche ridotta a 1.999,99 euro la soglia per l’utilizzo del contante, in previsione dell’ulteriore abbattimento, dal 1° gennaio 2022, sino ai 999,999 euro.

Questi due elementi, di per sé, dovrebbero costituire o quantomeno rappresentare uno stimolo a completare quel processo di gestione sempre più automatizzato, integrato e dematerializzato dell’attività professionale, che riguarda anche la parte dei pagamenti elettronici: il tutto a prescindere dal fatto che non è prevista alcuna sanzione se non si garantisce al cliente la possibilità di pagare con strumenti tracciabili.

Il credito d’imposta

Installare un Pos e ricevere pagamenti elettronici tramite carte di debito o di credito o prepagate comporta il pagamento di commissioni agli intermediari. Per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi al contante, diminuendo il relativo onere in capo a esercenti e professionisti, l’articolo 22 del decreto legge 124 del 2019 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta dal 1° luglio prossimo per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali, mentre l’obbligo di ricevere pagamenti elettronici – stabilito dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 179 del 2012 (cosiddetto decreto Sviluppo-bis) – non contiene una analoga esclusione relativamente ai soggetti passivi di imposta.

Ulteriore condizione per avvalersi del credito risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente, i quali non devono essere stati di ammontare superiore a 400mila euro. Attenzione perché la stessa soglia si applica anche agli studi professionali e non solo ai professionisti che esercitano l’attività singolarmente.

Come calcolare il credito

Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari (si veda anche l’ articolo a fianco).

Più in dettaglio, secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020 – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 111 del 30 aprile – i professionisti che abbiano stipulato un apposito contratto di convenzionamento per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, si vedranno recapitare nella propria casella di Pec oppure pubblicare nell’online banking, tutta una serie di dati funzionali alla determinazione del credito spettante.

Le comunicazioni saranno trasmesse dagli intermediari entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento e cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabili. Verrà ricevuto l’elenco delle operazioni di pagamento del periodo di riferimento, il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali, e un prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate.

Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 181301/2020 i professionisti, quando abbiano utilizzato il credito di imposta, dovranno conservare la relativa documentazione per un periodo di dieci anni decorrenti dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

Come utilizzare il credito

Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

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Olanda, il jolly dei trattati contro le doppie imposizioni

9 Giugno 2020

Il Sole 24 Ore 05 MAGGIO 2020 di Antonio Merola

FISCO INTERNAZIONALE

Il sistema è compatibile con la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo

Nei giorni in cui si discute se l’Olanda si configuri o meno come un “paradiso fiscale”, è utile domandarsi in che misura ciò sia consentito dalla normativa europea e se in tutto questo l’Italia abbia qualcosa da imparare. L’Olanda ha storicamente sviluppato un sistema economico fondato, più che sullo sfruttamento delle risorse naturali, sulla “intermediazione” nei traffici commerciali internazionali, con una legislazione fiscale di favore idonea proprio ad attrarre investimenti stranieri. Questa strategia è stata portata avanti anche attraverso la sottoscrizione di un ampio network di convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati esteri, con lo scopo di eleggere l’Olanda a Paese intermedio per investire in Europa, specialmente da parte di multinazionali americane. Il potere di negoziare a proprio piacimento i Trattati con i singoli Paesi esteri si è rivelato un vero vantaggio competitivo per i Paesi Bassi. La situazione è anche migliorata con la Brexit, grazie alla quale il sistema olandese prevede di ospitare un gran numero di multinazionali britanniche nel proprio territorio. L’attrattiva dell’Olanda è ben sostenuta anche da uno sviluppo tecnologico avanzato e da un sistema finanziario consolidato. Il ruolo di “intermediario” dell’Olanda è ben tollerato dal sistema normativo Ue, grazie alla libertà di stabilimento delle società e della libera circolazione dei capitali, espressione del più generale principio di “non discriminazione”.

Cosa accade, invece, se i Trattati fiscali sottoscritti dall’Olanda prevedono benefici differenti a seconda del Paese di provenienza dell’investitore? Ebbene, non si tratterebbe di “discriminazione”, come più volte sostenuto dalla Corte di giustizia Ue (si veda D. case e Act Group Litigation case), perché ciò deriverebbe dal libero “esercizio” della potestà impositiva di uno Stato Ue.

Allo stesso modo, la Commissione Ue ritiene che il diverso trattamento fiscale, da parte di un Paese Ue, di un investitore estero in ragione della sua giurisdizione di provenienza, non falsi la “concorrenza” del Mercato unico (quindi nessun “aiuto di stato” illegittimo) qualora sia giustificato dall’applicazione di un trattato fiscale, anche quando i redditi a lui distribuiti non verranno tassati in nessun Paese (si veda Commissione sul caso Mc Donald’s – Lussemburgo). A dare ulteriore forza propulsiva al sistema olandese è stata la scelta adottata dall’Ue, con il Trattato di Lisbona, per favorire gli incentivi fiscali statali su ricerca e sviluppo (patent box), escludendoli dal novero degli “aiuti di stato” illegittimi, perché ritenuti fondamentali per aumentare la produttività e stimolare la crescita economica del Mercato unico.

Alla luce di questo scenario l’Italia dovrebbe chiedere all’Ue di introdurre un principio di “equità sostanziale” contro le “distorsioni” della concorrenza (riconducibili all’utilizzo dei trattati fiscali) attualmente “legalizzate”. D’altra parte, il nostro Paese dovrebbe accelerare su ricerca e sviluppo tecnologico perché in un’economia marcatamente digitale laddove, a livello internazionale, la creazione del valore tende a passare dalla “forza lavoro” alla “proprietà intellettuale”, i redditi non appartengono più ai singoli Stati e una “fiscalità liquida” tenta disperatamente di tassarli.

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Scadenziario Giugno 2020

3 Giugno 2020

Il pagamento dell’imposta minima per l’ anno 2020 (prorogato al 30/06/2020) è stato soppresso.

Qualora l’operatore economico avesse già versato tale imposta, l’Ufficio Tributario rende immediatamente disponibile la somma versata sul conto fiscale per l’utilizzo a compensazioni con altre imposte dirette e indirette.

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entro 15 Giugno

  • scade il termine d’invio del modello  IGR G dei propri dipendenti relativo all’anno 2019

Di seguito vengono riportate le scadenze ordinarie previste nel caso non si sia optato per la rateizzazione dei contributi e, ricordando che è data la possibilità per quanto riguarda le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (a partire dai redditi mensili del mese di marzo 2020 e fino a quelli del mese di dicembre 2020) di versare teli ritenute mediante versamento diretto entro il quadrimestre successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui siano maturati i redditi mensili di lavoro dipendente.

entro il 20 Giugno

  • scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di maggio

entro il 30 Giugno

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5%  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre marzo-aprile (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso;
  •  pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza ( 3-6%) relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso; pagamento imposta di bollo ( 3% ) sull’elaborazione dati e pubblicità relativi al bimestre marzo-aprile;
  •  pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture contabilizzate nel 2020 come fatture da ricevere relative a provvigioni passive, elaborazioni dati e pubblicità 2020 anche se ancora non sono state ricevute. Pena l’indeducibilità del costo;
  • si ricorda che in base all’art. 16 alla Legge 40 del 31 marzo 2014 l’operatore economico è tenuto a comunicare all’UIAC eventuali variazioni dell’attività prevalente ed effettiva entro il 30 giugno di ogni anno;
  • si fa presente che la mancata approvazione del bilancio societario entro  il termine di legge, che per quest’anno è stato prorogato al 31 luglio 2020, (Delibera nr 10 del 17/3/2020) in aggiunta al mancato deposito dello stesso nei trenta giorni successivi,  è suscettibile di sanzione pari a € 500,00 (art.56 L 173/2018);

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La presentazione  della dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche (IGR P) e  delle persone fisiche (IGR L – M – N) con relativi allegati (imposta di bollo su agenzia, pubblicità e elaborazione dati, imposta complementare) la dichiarazione dei sostituti d’imposta (IGR O) e la presentazione del MOD. Q ai fini della richiesta di rimborso dell’imposta sulle importazioni con eventuali conseguenti versamenti a saldo (eventuale conguaglio IGR e per le persone fisiche e operatori individuali eventuale conguaglio dei contributi ISS relativo all’esercizio 2019), sono prorogati in via straordinaria, per il solo esercizio 2019, al  31 Agosto 2020;

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Si comunica che la Richiesta di superamento della deducibilità dei costi di cui al 4° comma dell’articolo 50 della Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni (spese di pubblicità e sponsorizzazioni max 8% dei ricavi; elaborazione dati e ricerche di mercato max 10% dei ricavi; spese di rappresentanza max 5% dei ricavi) per il periodo d’imposta 2019 è stato prorogato al  31 luglio 2020.

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