Scadenziario Marzo 2022

8 Febbraio 2022

entro il 20 Marzo

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di febbraio;

entro il 31 Marzo

  • Il pagamento della tassa annuale di licenza e sui provvedimenti societari per le società di capitali;
  • La presentazione della dichiarazione annuale per prodotti petroliferi (D.A.P.);
  • La presentazione della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza  di cui all’Accordo del 14/02/2006 fra la Confederazione Sindacale e le Associazioni Datori di Lavoro per i settori COMMERCIO/ARTIGIANATO/SERVIZI Alla richiesta vanno allegate le relative fatture di spesa;
  • La presentazione alla Banca Centrale, da parte degli intermediari assicurativi, della relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, mediante utilizzo dello schema richiesto dalla stessa autorità;

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Circolare 21 gennaio 2021 Prot. n.6785 Ufficio Tributario – Proroga termini di pagamento di sanzioni relative agli obblighi dichiarativi di cui allegato “M” della dichiarazione dei redditi

7 Febbraio 2022

Per opportuna conoscenza si allega la Circolare Prot nr 6785 dell’Ufficio Tributario che proroga di 60gg il pagamento delle sanzioni già irrogate relative al quadro M della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2017 2018 e 2019.

Circolare Prot 6785-2022

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Decreto Delegato 17 gennaio 2022 nr 4 – Intervento di sostegno in favore di agenzie di viaggio e turismo e di tour operator in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19

7 Febbraio 2022

Il Decreto Delegato nr 4 prevede un intervento di sostegno a favore delle Agenzie  Viaggi e di Tour Operator consistente in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 20.000,00  a operatore. Sul sito www.finanze.sm nella Sezione Aree tematiche è disponibile il modulo per la presentazione della relativa istanza da parte degli operatori economici interessati da inoltrarsi a mezzo raccomandata elettronica T-Notice al Dipartimento Finanze e Bilancio entro il 31 marzo 2022.

DD4-2022

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Decreto Legge 14 gennaio 2022 nr 3 – Rafforzamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID -19

7 Febbraio 2022

Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge in tema di COVID  segnalando che l’Allegato 2 presenta un’utile tabella riassuntiva delle disposizioni con i riferimenti temporali.

DL3-2022+All

Si evidenziano i seguenti punti:

Viene introdotta la certificazione base (green pass base) e quella rafforzata (green pass rafforzato).

GREEN PASS BASE: La certificazione base (green pass base) viene rilasciata nei seguenti casi: avvenuta vaccinazione che ha validità 270 giorni a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose); ulteriori 270 giorni dopo la somministrazione della dose booster; avvenuta guarigione da meno di 180 giorni; il tampone antigenico rapido nelle ultime 48 ore o molecolare nelle ultime 72 ore. Non è più valida ai fini della certificazione la conta anticorpale.

GREEN PASS RAFFORZATO: La certificazione rafforzata (green pass rafforzato) viene rilasciata nei seguenti casi: avvenuta vaccinazione o guarigione nei 150 giorni precedenti. Tale validità entra il vigore il 1 febbraio 2022 (art. 6 comma 1).

Ai soggetti che in seguito a vaccinazione o a guarigione sia scaduta la validità delle certificazioni, la presentazione di documento attestante la prenotazione per la somministrazione della dose vaccinale è considerata equivalente alla proroga della validità degli stessi documenti fintanto che la Direzione Generale ISS non abbia dichiarato esaurite le code di prenotazioni vaccinali (art. 9 comma 3).

USO DELLA MASCHERINA: La mascherina è obbligatoria in tutti i locali chiusi aperti al pubblico. È obbligatoria la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico, nei luoghi chiusi (inclusi i posti di lavoro) in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento di almeno 1,5 metri, a tutti gli operatori a contatto con il pubblico dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari e delle attività di somministrazione di cibi e bevande. È consigliato utilizzare la mascherina anche all’aperto, ed è obbligatoria qualora non sia possibile rispettare il distanziamento (art. 3).

LOCALI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO: Ogni locale aperto al pubblico deve rispettare il limite di accesso tale da assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale e costante ed è vietata la messa a disposizione di quotidiani e riviste. Le medie e grandi strutture hanno come numero massimo 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita (art. 4).

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO: L’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ad esclusione dei lavoratori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e strutture ricettive che devono avere la certificazione base, è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione (art. 11).

I datori di lavoro privati devono riorganizzare la propria attività prevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l’attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio per almeno il 20% del personale o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi.  Sono altresì obbligati a prevedere un adeguato distanziamento fra i dipendenti rimasti in azienda e l’utilizzo continuo della mascherina FFP2 nel caso non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale continuo di almeno 1,5 metri. 

Il datore di lavoro è autorizzato, qualora lo ritenga utile ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura a richiedere ai propri dipendenti l’effettuazione di un tampone (a spese dell’azienda) per evitare il rischio di contagi. Il lavoratore impossibilitato ad accedere al posto di lavoro causa mancanza di tale documento ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l’assenza può essere coperta tramite ferie o altri congedi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi oppure da permessi non retribuiti.

Art.24, 25, 28 : Viene identificata la modalità di remunerazione del genitore che assiste il minore o disabile non autosufficiente in quarantena; vengono stabilite le misure a tutela della maternità; viene stabilito un permesso parentale straordinario per nuclei conviventi.

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Trust. Attesa da 30 anni una norma nazionale

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Lucilla Incorvati

Boom di contenziosi, in arrivo nel 2023 la disciplina elvetica che aiuterà gli italiani

Sono trascorsi 30 anni (1/01/1992) dall’arrivo della Legge con la quale l’Italia recepì la convenzione de l’Aja sul riconoscimento giuridico del trust. Ad oggi in mancanza di una legislazione nazionale, ci si appella ancora ad altre normative straniere (Malta, Jersey e San Marino) ma presto le cose potrebbero cambiare con l’arrivo della legge svizzera sul trust nel 2023. «Redatta nelle tre lingue della confederazione, tra cui l’italiano, la legge agevolerà professionisti e clienti italiani – sottolinea Andrea Baroni, Partner di Capital Trustees AG – che avranno a disposizione un’alternativa semplice che, pur mantenendo le caratteristiche essenziali del trust di tradizione anglosassone, prende a riferimento modelli di civil law». In questo arco temporale molte cose sono successe sul piano giuridico, fiscale, antiriciclaggio. Il trust si è diffuso, andando a coprire ambiti molto importanti non riguardanti solo la sfera patrimoniale. Si pensi alla legge sul “Dopo di noi” e di come il trust ben funzioni a protezione di soggetti fragili.

È in itinere anche il registro dei trust che darà un’esatta dimensione della diffusione. «Al momento possiamo prudentemente stimarli tra i 7mila e i 15mila – spiega Fabrizio Vedana, amministratore di Across Group – ed è ipotizzabile una fotografia puntuale solo nel 2023 in quanto all’iscrizione nel registro (ndr dopo il benestare del Consiglio di Stato ora spetta al Mef istituirlo) saranno da subito obbligati i nuovi trust, mentre per quelli già operativi si dovrà definire una modalità». Certo è che in questi 30 anni non tutto ha funzionato. A testimonianza del contenzioso in materia tributaria, civile e penale ci sono 1.427 documenti di cui 1.365 sono provvedimenti giudiziali. «Il 50% delle cause civili sono azioni revocatorie, quindi avviate da un soggetto per il quale la costituzione di un trust ha leso un diritto di credito – sottolinea Vedana- e questo mette in luce un tema di grande attenzione, vale a dire che il trust non dovrebbe essere creato per sottrarre un patrimonio. Anche sul fronte penale un terzo delle cause è legato alla sottrazione di patrimoni ricorrendo a comportamenti delittuosi. Mentre quello tributario è figlio di una normativa fiscale cambiata molto negli ultimi 20 anni e che ha avuto un’impennata con un intervento dell’Agenzia delle entrate che imponeva il versamento delle imposte di successione e donazione alla nomina dei beneficiari». Ma come spiega l’esperto è in arrivo (forse a giorni), dopo una pronuncia in senso contrario della Cassazione, una nuova circolare dell’Agenzia con la quale si chiarirà che l’imposta sarà dovuta solo quando il Trust devolverà effettivamente il patrimonio ai beneficiari e non alla nomina. «Un chiarimento – conclude Vedana – che potrebbe fare da volano spingendone il ricorso tra le famiglie che hanno ricchezze da trasferire ai propri eredi».

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Corte Ue, alt al modello spagnolo: a rischio il nostro quadro RW

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 31 gennaio 2022 di Stefano Capaccioli  e Dario Deotto

Con sentenza del 27 gennaio 2022, C-788/2019, la Corte di giustizia ha sancito che la normativa spagnola, che obbliga i soggetti residenti in Spagna a dichiarare i loro beni o i loro diritti situati all’estero, è contraria al diritto dell’Unione in quanto non conforme al principio di proporzionalità. Questo può determinare una serie di (indirette) conseguenze anche per il quadro RW “nostrano” (si veda anche Il Sole 24 Ore di venerdì scorso).

La normativa spagnola che obbliga alla presentazione del «Modello 720» è contenuta nella Ley General Tributaria n. 58/2003, la quale prevede la comunicazione delle attività detenute all’estero, con rilevanti penalità in caso di omessa ovvero di infedele dichiarazione.

La Corte di giustizia ha dichiarato che la Spagna è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio della libera circolazione dei capitali dato che l’obbligo di presentazione del «Modello 720» e le sanzioni collegate all’inosservanza o all’adempimento inesatto o tardivo di tale obbligo, che non hanno equivalenti per quanto riguarda i beni o i diritti situati nel territorio spagnolo, istituiscono una disparità di trattamento tra i residenti in Spagna.

Secondo la Corte, tale obbligo è idoneo a dissuadere, impedire o limitare le possibilità dei residenti di tale Stato di investire in altri Paesi e, pertanto, costituisce una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali.

La Corte sottolinea che gli obiettivi di contrasto all’evasione tributaria non risultano perseguiti con proporzionalità dato che la normativa spagnola eccede quanto necessario in relazione ai termini di prescrizione, alla misura della penalità proporzionale nonché con riguardo alle previste sanzioni forfettarie, il cui importo non è commisurato alle penalità previste per infrazioni simili. In particolare viene stabilito che la presunzione spagnola – la quale prevede che si considerino plusvalenze patrimoniali non dichiarate le somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati nel «Modello 720» (presunzione abbastanza simile a quella italiana del Dl 78/2009) senza fissare un preciso termine prescrizionale (da noi, decadenziale) – eccede quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli fiscali e per contrastare l’evasione e l’elusione.

Parimenti non rispettosa del principio di proporzionalità viene ritenuta la sanzione spagnola del 150 per cento (determinata sull’imposta calcolata sulle somme detenute all’estero) la quale, sommandosi ad altra di carattere forfettario, viene ritenuta che arrechi un pregiudizio sproporzionato alla libera circolazione dei capitali. Lo stesso viene stabilito per le sanzioni formali di carattere forfettario, il cui importo non risulta conforme alle penalità previste per infrazioni simili nel contesto nazionale spagnolo.

I principi che la Corte di giustizia ha elaborato – e che confermano (punto 27) che la mera circostanza che un contribuente detenga beni al di fuori del territorio dello Stato non può legittimare una presunzione legale di evasione – possono mettere a rischio il sistema italiano di monitoraggio tributario del Dl 167/1990, dato che le “conseguenze” sia sotto il profilo sanzionatorio che presuntivo appaiono molto simili a quelle spagnole. Sicché va indagato se l’entità delle sanzioni previste in Italia rispettano davvero il principio di proporzionalità.

Risultano a rischio, sotto tale profilo, le conseguenze che si hanno quando le violazioni sono commesse per più anni, posto che ai fini della definizione a un terzo ex articolo 16 del Dlgs 472/1997 il software delle Entrate si è letteralmente inventato un confronto con un’Irpef che di fatto non esiste. Parimenti sproporzionate risultano le penalità legate alle attività detenute nei paesi cosiddetti black list e non, invece, eventualmente, riferite alle attività detenute in Stati terzi (rispetto alla Ue) che non consentono un adeguato scambio di informazioni. In tal caso, infatti, oltre alla sanzione dal 6 al 30 per cento delle attività non dichiarate, si ha la presunzione (difficilmente sconfessabile) in base alla quale le predette attività si ritengono costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia (articolo 12 del Dl 78/2009). Presunzione per la quale i termini decadenziali di accertamento risultano raddoppiati; così come raddoppiate risultano le sanzioni ordinariamente applicabili dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997.

In sostanza, le misure sanzionatorie nazionali (dirette e indirette) relative al monitoraggio fiscale sembrano davvero istituire una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali.

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Veicoli con targa estera: altra stretta sui furbetti e arrivano le multe

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 10 gennaio 2022 di M.Cap.

Obbligo di registrazione al Pra entro tre mesi, ma resta il nodo reperibilità

Dopo tre anni controversi, cambia la stretta contro i “furbetti della targa estera”. Ma le novità non sanano tutte le criticità rilevate dalla Corte Ue e toccano solo in parte chi “si organizza” con leasing, noleggio e comodato all’estero. Inoltre, in caso di incidente, si creano problemi non affrontati nemmeno dalla nuova direttiva sulla Rc auto (articolo sotto).

Il fenomeno dei “furbetti”, iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto: per evitare le tasse di iscrizione al Pra (Ipt) e proprietà (bollo), il caro assicurazione Rc auto, le notifiche delle multe e gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, non pochi residenti in Italia hanno iniziato a circolare con targa estera. Alcuni italiani con vetture di lusso in leasing o noleggio, molti altri stranieri con auto più normali e vecchie.

Il Dl 113/2018 ha stroncato molti tra questi ultimi. Ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero. Salvo noleggio o leasing presso operatori Ue o See (Spazio economico europeo) che non abbiano in Italia una sede secondaria o effettiva. L’altra eccezione era per dipendenti o collaboratori di aziende Ue o See che davano loro un veicolo in comodato. Sanzioni: multa di 711 euro e confisca (evitabile immatricolandolo in Italia entro 180 giorni).

La Legge europea 2019-2020 approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre introduce un articolo 93-bis, con vari correttivi. Includendo anche i rimorchi, modulando le sanzioni e allargando le esenzioni (ai mezzi targati San Marino). Ma soprattutto viene in parte riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché conta chi è il proprietario.

Il conducente resta rilevante quando è persona diversa dal proprietario e risiede in Italia: qui occorre a bordo «un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario», con titolo e durata della disponibilità del veicolo (prima necessario solo per leasing, noleggio o comodato). Quando il residente in Italia (o una persona giuridica con sede nel Paese) dispone del veicolo per più di 30 giorni «anche non continuativi, nell’anno solare», scatta un trattamento analogo a quello previsto dal Codice (articolo 94, comma 4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia utilizzati da chi non ne è proprietario: titolo e la durata della disponibilità vanno registrati dall’utilizzatore in un elenco che sarà tenuto dal Pra. La registrazione va aggiornata in caso di cambi di disponibilità o di residenza. Registrazione anche per i mezzi di proprietà di lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante; i loro familiari conviventi residenti in Italia possono guidarli.

In caso di circolazione con targa estera senza documento o registrazione, quest’ultima va effettuata dal conducente «immediatamente».

I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano. Quindi si incide sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibilità del veicolo in Italia, sempreché sia reperibile. Si vedrà se questa “nazionalizzazione” sarà interpretata anche nel senso di consentire la revisione in Italia, finora impossibile. Ma non si incide sull’evasione di Ipt e bollo, che non sono nel Codice: occorrerebbe targare il mezzo in Italia. Certo, la reimmatricolazione è obbligatoria anche col nuovo articolo 93-bis, ma come in passato è evitabile riportando il mezzo all’estero.

L’obbligo di reimmatricolare pare poi confermare una criticità sollevata dalla Corte Ue il 16 dicembre (sentenza sulla causa C-274/20) sulla norma precedente: l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue è qualificabile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del Tfue vietando le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri. Secondo la Corte, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia è come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero, che favorisce quello nazionale.

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I costi pubblicitari sproporzionati non sono deducibili

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Per i giudici occcorre rifarsi alle dimensioni dell’azienda

La spesa di pubblicità di entità abnorme rispetto agli interessi ed alle dimensioni dell’impresa non è inerente e dunque non è deducibile.

Con la sentenza n. 2597 depositata ieri, la Corte di cassazione ridimensiona i suoi precedenti in termini sulla nozione di inerenza, tornando per certi versi alla posizione assunta dalla stessa giurisprudenza prima del 2018.

La vicenda affrontata dalla Corte riguardava una spesa di pubblicità ritenuta incongrua dall’Ufficio e ammessa in deduzione solo in quota minoritaria.

Al riguardo, i giudici hanno preso le mosse dagli ultimi arresti giurisprudenziali sul tema, secondo cui l’inerenza non trova legittimazione nell’articolo 109 comma 5 del tuir, trattandosi di un principio posto a fondamento del reddito d’impresa. In sostanza, l’inerenza dovrebbe essere meglio considerata come un concetto “pre giuridico” che delinea il collegamento tra la spesa e il programma d’impresa del contribuente.

In forza di tale impostazione, si è pertanto affermato che la valutazione dell’inerenza richiede una indagine di tipo essenzialmente qualitativo e non quantitativo, sebbene l’eventuale sostenimento di costi anti economici è stato dalla medesima Corte ritenuto indizio dell’assenza di inerenza degli stessi.

Con la sentenza in commento, la Corte precisa innovativamente che in realtà la nuova e la vecchia impostazione sull’istituto in esame non divergono poi molto. Ciò perché, sebbene l’inerenza richieda non già un giudizio ex post sull’effetto della spesa in termini di ricavi conseguiti – dovendosi tener conto del rischio d’impresa – bensì una valutazione prognostica dell’impatto della stessa sull’attività commerciale, laddove questa evidenzi la sproporzione del costo emergerebbe comunque l’estraneità del componente negativo rispetto al reddito d’impresa. Si afferma in particolare che il concetto di inerenza richiede la prova dell’utilità del servizio remunerato, così di fatto smentendo i precedenti in termini della stessa Corte, a partire dall’ordinanza n. 450/2018.

Non può d’altro canto sottacersi come questo nuovo indirizzo di legittimità si ponga altresì in evidente contrasto con i principi ben delineati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 262/2020.

In tale pronuncia, la Consulta ha infatti correttamente rilevato che il legislatore ha identificato per gli imprenditori il presupposto dell’imposizione nel possesso di un “reddito complessivo netto”.

Tale indice di capacità contributiva risulta caratterizzato dal principio di inerenza, che giustamente la stessa Consulta individua in quel giudizio di carattere qualitativo, che opera su un livello “preventivo” generale e più alto rispetto alle singole disposizioni del Tuir, essendo volto a cogliere se si realizza quel necessario collegamento, anche in via prospettica, tra il componente economico e l’attività imprenditoriale.

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Patrimoni. Addio Montecarlo, ora è Dubai il paradiso dei tennisti (e Vip)

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 29 gennaio 2022 di Simone Filippetti

Prossimo a trasferirsi Stefanos Tsitsipas

Il legame tra gli Emirati e Londra

Paradisi fiscali.  Il tennista greco Stefanos Tsitsipas sta per trasferire la sua residenza dal Montecarlo a quelle di Dubai

Agli Australian Open, il primo torneo Atp dell’anno che apre il circuito internazionale, l’Italia del tennis vive ancora un momento felice dopo la gloria di Londra dell’estate 2021: il romano Matteo Berrettini ha battuto un altro record: è approdato in semifinale, tra i primi 4 del torneo.

Dal cartellone, però, manca un nome importante. Il grande assente è Novak Djokovic, il pluricampione numero uno al mondo, NoVax conclamato. Mentre il tennista serbo è stato costretto a rinunciare al trofeo, rispedito indietro alla frontiera, un altro tennista faceva uno spostamento dall’altra parte del mondo e di tutt’altro tipo: il greco Stefanos Tsitsipas, numero tre al mondo che ha sconfitto ai quarti di finale l’altro italiano in gara Jannik Sinner, sta perfezionando tutte le pratiche per trasferire la sua residenza dalle palme di Montecarlo a quelle di Dubai. Il tennista di Atene è solo l’ultimo di una serie di atleti che si sono spostati sul Golfo Persico. La “Las Vegas” del Medio Oriente si sta affermando come la nuova “casa” preferita per celebrità e “paperoni”, grazie a un regime di tassazione che è un paradiso, non fiscale ma legale.

Negli Emirati Arabi Uniti non esistono tasse sul reddito personale, equivalente dell’Irpef. Assenti anche tasse sulla proprietà (Imu e simili) e imposte di registro sugli immobili; non pervenute le tasse sui guadagni finanziari e la ritenuta d’acconto. L’odiata Iva è a livelli bassissimi: fino a pochi anni fa non esisteva nemmeno e solo dal 2018 è stata introdotta a un risibile 5%: livello che fa sorridere qualsiasi cittadino europeo, abituato a un’imposta sul valore aggiunto che si aggira attorno al 20%. Questo bengodi era finora stato riservato alla privilegiata cerchia di cittadini EAU o chi aveva un visto, molto difficile da ottenere.

Negli ultimi anni, però, come evidenzia un recente studio di Pwc, Dubai ha abbassato molto la soglia per essere ammessi. Ora è possibile avere un Investor Visa (visto d’affari), applicabile a chi apre società a Dubai e a personalità di spicco. Ecco da dove nasce il fenomeno del trasloco da Montecarlo. Per creare una società negli Emirati, uno straniero può detenere al massimo il 49% del capitale, il 51% deve essere in mano a un cittadino locale. Tuttavia nelle zone franche distribuite in tutto il Paese, uno straniero può costituire una società al 100% di proprietà.

Ciliegina sulla torta, ora è possibile anche aprire Family Office, con un’impalcatura regolatoria mutuata dalla Fca, la Consob inglese: manna dal cielo per atleti e vip. Dubai sta diventando un po’ Londra e allo stesso tempo, Londra si sta Dubaizzando, partendo dai paperoni. «Da Londra notiamo un grande flusso di persone e società verso Dubai» osserva Alessandro Belluzzo dello studio Belluzzo International di Londra. Il nuovo asse Londra-Dubai poggia sul recente accordo per la Doppia Imposizione. Chi sceglie Dubai come residenza, pagherà le (poche) tasse solo lì, senza problemi in Uk. «Il fenomeno – prosegue Belluzzo- non interessa solo gli atleti, che in fondo sono dei globetrotter. Molte persone facoltose stanno scegliendo di basare le proprie famiglie da Londra o da Montecarlo a Dubai». Dalla «Ronaldo Tax» al principato di Monaco, da Londra a Dubai, è sfida globale ad attrarre i ricchi. A suon di sgravi e incentivi.

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Scadenziario febbraio 2022

7 Febbraio 2022

entro il 20 Febbraio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di gennaio.

entro il 28 Febbraio

  • Scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo definitivo per lavoro autonomo relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di elaborazione dati e pubblicità (3%) relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
  • scade il termine per la richiesta di rimborso per l’acquisto di benzina e di gasolio usato come carburante nel periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 come da Decreto Delegato del 6 agosto 2012 n. 114.

Si ricorda che la presentazione della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza  di cui all’Accordo del 14/02/2006 fra la Confederazione Sindacale e le Associazioni Datori di Lavoro

– per il settore INDUSTRIA è da inviarsi entro il 28/02/2022

– per i settori COMMERCIO/ARTIGIANATO/SERVIZI è da inviarsi entro il 31/03/2022

– per i settori INDUSTRIA COMMERCIO/ARTIGIANATO/SERVIZI è da inviarsi entro il 28/02/2022

Alla richiesta vanno allegate le relative fatture di spesa.

fac simile lettera FSS 

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