Le regole temporanee per i soci «qualificati» terminano nel 2022

13 Giugno 2022

Il Sole 24 Ore lunedì 16 maggio 2022 di Giorgio Gavelli Fabio Giommoni

Il prelievo sugli utili fino al 2007 e ante-2017 è più basso della ritenuta al 26%

La legge di Bilancio 2018 (comma 1005 della legge 205/2017) ha disposto la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2018, mediante applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (salvo i dividendi da Paesi «black list»), indistintamente per i possessori di partecipazione qualificate e non qualificate.

Il comma 1006 della manovra ha tuttavia previsto una disciplina transitoria, in base alla quale alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, cioè quello che prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa concorrono, sia pure in parte, alla formazione del reddito Irpef del socio.

In particolare, concorrono nella misura del 40% i dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; nella misura del 49,72% gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; nella misura del 58,14% gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, perché poi scatta la nuova tassazione «secca»).

Considerate dette percentuali e tenuto conto delle aliquote Irpef vigenti comprese le addizionali locali (si supponga un’aliquota massima complessiva del 45%), la tassazione degli utili fino al 2007 e quelli ante 2017 si presenta conveniente in confronto alla ritenuta del 26% (con detta aliquota Irpef del 45% si avrebbe, infatti, una tassazione finale, rispettivamente, del 18% e del 22,37%). Invece, per gli utili 2017 la situazione è sostanzialmente neutra (con l’aliquota Irpef del 45% si avrebbe una tassazione netta del 26,16%, in linea con la ritenuta).

Da tenere presente che, secondo alcuni uffici periferici delle Entrate (interpello Dre Lombardia 904-1168/2019 e interpello Dre Emilia-Romagna 909-721/19) la disciplina transitoria di cui al comma 1006 si applica solo nell’ipotesi di delibere di distribuzione di utili e non anche ai redditi di capitale derivanti dalla liquidazione della partecipazione a seguito di recesso ed esclusione del socio, morte del socio, riduzione del capitale o liquidazione della società (articolo 47, comma 7, Tuir).

In tali casi il reddito di capitale, pari alla differenza tra la somma ricevuta (o il valore normale del bene assegnato) e il costo fiscale della partecipazione annullata, anche per i soci qualificati sconterebbe unicamente la ritenuta a titolo di imposta del 26% (anche perché la somma attribuita al socio in tali occasioni sarebbe difficilmente ricollegabile a una precisa stratificazione di utili formatasi nel tempo).

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Scadenziario Luglio 2022

5 Giugno 2022

entro il 20 Luglio

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. , F.S.S.  e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di giugno.

entro il 31 Luglio

  • Pagamento imposta complementare 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/01/22  -30/06/22
  • Prorogato al 31/07/22 (art.30 Legge nr  94 del 24 06 22 )   il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazione dei redditi anno 2021  e il pagamento dell’eventuale conguaglio d’imposta limitatamente alle le persone fisiche, inclusi i lavoratori autonomi e i titolari delle imprese di persone fisiche (mod. IGR L – M – N )

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