Manager frontaliero con fiscalità svizzera

7 Luglio 2022

Il Sole 24 Ore 7 giugno 2022 di Alessandro Galimberti

L’ad di un gruppo brianzolo con casa e famiglia in Ticino non paga le tasse in Italia

Il fisco italiano non può avere pretese sul manager frontaliero con casa e famiglia in Canton Ticino e con carica di amministratore delegato in un’azienda brianzola a pochi chilometri dal confine. Nonostante il centro di affari e le fonti di reddito del (presunto) contribuente siano completamente riferibili alla giurisdizione italiana, i criteri di appartenenza dettati dalla Convenzione dell’Ocse e da quella sulle doppie imposizioni sottoscritta tra Roma e Berna, corredati dalla giurisprudenza nazionale, portano dritto all’erario svizzero.

La Corte di cassazione (V Civile, ordinanza 18009/22, depositata ieri) torna ancora una volta sulla delicata questione di vicinato geografico, linguistico e fiscale tra il nord della Lombardia e il Sottoceneri del cantone italofono, per ribadire la prevalenza dei criteri oggettivi di individuazione tributaria rispetto a facili suggestioni argomentative.

Il caso, che si riferisce ad accertamenti ormai più che ventennali (1999-2004) tenuti in vita da ripetuti gradi di giudizio, riguardava un dirigente poi ad di un noto marchio manifatturiero della Brianza d’arredo. Secondo l’Ufficio, che pure era già stato disatteso da tutte le Commissioni tributarie adite, il centro d’affari del manager e le sue entrate italianissime dovrebbero guidare l’interprete, senza dimenticare che l’inserimento della Svizzera (tuttora sopravvivente) nella black list del Dm 4 maggio ’90 comporta un’inversione dell’onere della prova, appunto, presuntiva. Il (mancato) contribuente proprio per questo aveva allegato l’iscrizione all’Aire, il contratto di mutuo d’acquisto della casa di abitazione in Ticino, la scuola frequentata dal figlio (Zurigo) e il posto di lavoro della moglie (Lugano), infine le bollette per utenze. Sufficiente per le Ct, ma non per l’agenzia fiscale italiana.

Il domicilio secondo la Cassazione si determina non solo – come sostenuto dall’Ufficio nel ricorso -in base alla sede principale degli affari e degli interessi economici, ma anche (e con peso quantomeno equivalente) laddove il cittadino/contribuente coltiva le sue relazioni personali «dovendo il concetto di interessi, in contrapposizione a quello di affari, intendersi comprensivo anche di quelli personali» (Cassazione 6081/19 e 29576/11, tra le altre).

Le censure dell’ordinanza colpiscono poi direttamente anche la apodittica esclusione, operata dalle Entrate nei suoi ricorsi, dei dettami della Convenzione Ocse (paragrafo 4) per la determinazione e per la risoluzione dei casi controversi – criteri peraltro trasfusi nella Convenzione italo svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con la legge 943/78. In caso di residenza «di fatto» in entrambi gli Stati, secondo le Convenzioni, prevale la giurisdizione di quello in cui c’è l’abitazione permanente, e se anche questo criterio non basta (perché non risolutivo) si passa a quello dove sono gli «interessi vitali» e infine, in caso di persistente parità e come ultima ratio, laddove la persona «soggiorna abitualmente».

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Scadenziario Agosto 2022

6 Luglio 2022

entro il 20 Agosto

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di luglio

entro il 31 Agosto

  •  Scade il termine per ritenute d’acconto su lavoro dipendente e autonomo maggio e giugno;
  •  Imposta bollo su servizi di agenzia fatturati in maggio e giugno (3% o 6%);
  • Scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre maggio-giugno (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • Imposta di bollo su pubblicità e elaborazioni dati fatturati in maggio e giugno (3%);
  • Richiesta di rimborso delle accise sui carburanti relativo al 1° semestre 2022 (per autotrasportatori)

********************************************************************************

Si avvisa la gentile clientela che lo Studio Fiscale Tributario e Legale Dott. Antonio Valentini chiuderà per ferie estive dall’ 8 al 28 Agosto compresi. Si riaprirà al pubblico lunedì 29 Agosto.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy