Mese: Agosto 2022
Si avvisa la gentile clientela che lo Studio Fiscale Tributario e Legale Dott. Antonio Valentini chiuderà per ferie estive dall’ 8 al 28 Agosto compresi. Si riaprirà al pubblico lunedì 29 Agosto.
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Decreto Delegato 6 Luglio 2022 nr 100- Istituto per la gestione e il recupero dei crediti – I.G.R.C. SPA
5 Agosto 2022
Il Decreto Delegato nr 100 da operatività al nuovo Istituto per la gestione e il recupero crediti – I.G.R.C. S.p.A. che, per la prima volta in territorio sammarinese ha il compito di:
- Gestione, tutela e recupero dei crediti, per conto terzi;
- riscossione di crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (attività di servicing);
- attività di concessione di finanziamenti, finalizzata a una più efficiente attività di gestione e recupero dei crediti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
- gestione degli attivi bancari o attività, cartolarizzati.
Si allega il testo completo
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Circolare nr 67264 del 07/07/2022 Ufficio Tributario – Nuove modalità di presentazione della quietanza di versamento dell’IVA prepagata
5 Agosto 2022
Al fine di semplificare le procedure operative relative alle cessioni di beni verso l’Italia con IVA dal 18 Luglio u.s. è finalmente possibile trasmettere a mezzo posta elettronica all’Ufficio Tributario all’indirizzo ivaprepagata@pa.sm la copia scannerizzata del cedolino di versamento dell’iva prepagata o del bonifico effettuato senza più bisogno di recarsi fisicamente allo sportello.
Le indicazioni da seguire sono ben descritte nella Circolare dell’Ufficio Tributario del 7 Luglio che si allega, dove si ricorda nuovamente che dal 13/8/2020 è possibile effettuare le compensazioni dei tributi on line mediante il proprio conto fiscale sul Triweb.
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Le criptovalute favoriscono l’autoriciclaggio
5 Agosto 2022
Il Sole 24 Ore 14 luglio 2022 di Giovanni Negri
La Cassazione sottolinea l’opacità delle transazioni per il grado di anonimato
La fisionomia del sistema di acquisto di bitcoin «si presta ad agevolare condotte illecite», visto che consente di assicurare un grado elevato di anonimato. Via libera quindi alla custodia cautelare per truffa e autoriciclaggio.
Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 27023 della Seconda sezione penale depositata ieri. Nel confermare la misura cautelare anche per il reimpiego dei proventi dei delitti di truffa aggravata in attività speculative come l’acquisto di criptovalute la Corte ha così respinto il ricorso della difesa con il quale si sosteneva che le operazioni non avevano finalità speculative e che, in ogni caso, le regole del mercato di riferimento non permettono di nascondere l’identità dell’acquirente perché sono improntate alla massima trasparenza.
La Cassazione tuttavia non è stata di questo parere e ha innanzitutto affermato che l’indicazione normativa fornita dall’articolo del Codice penale sull’autoriciclaggio (648 ter.1) sulle attività in cui il denaro frutto del reato presupposto può essere impiegato o trasferito non costituisce un elenco formale, ma piuttosto individua delle macroaree, tutte collegate dalla caratteristica dell’impiego finalizzato a ottenere un utile, inquinando in questo modo il circuito economico. In questa prospettiva nella nozione di «attività speculative» può essere ricondotta una pluralità di attività.
Per quanto riguarda le valute virtuali, la sentenza sottolinea che queste possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore per obiettivo di risparmio e di investimento. E allora , a differenza di quanto sostenuto dalla difesa che aveva valorizzato in termini di trasparenza le registrazioni sulla blockchain e sul distribuited ledger, è invece possibile garantire il massimo «anonimato (sistema permissionless), senza previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi “nodi” e sulla provenienza del denaro convertito».
Inoltre, afferma la Cassazione, che è «ormai noto» il numero elevato di criptovalute utilizzate nel darkweb proprio per le caratteristiche di opacità: alcune di esse, soprattutto per l’uso di tecniche crittografiche avanzate garantiscono infatti un eccellente grado di privacy sia con riferimento alla persona dell’utente sia in rapporto all’oggetto delle compravendite.
Del resto, la disciplina antiriciclaggio ha provato a fare fronte alla nuova situazione anticipando la V direttiva in materia di criptovalute, valute virtuali e destinatari degli obblighi di prevenzione, affiancando queste misure a quelle penali previste dal Codice su riciclaggio e autoriciclaggio.
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Imposte sui dividendi: i fondi esteri restano discriminati
5 Agosto 2022
Il Sole 24 Ore 28 luglio 2022 di Maurizio Leo
RISPARMIO E FISCO
Con alcune sentenze appena pubblicate (21454, 21475, 21480, 21481, 21482 e 21598) la Cassazione ha affermato importanti principi in materia di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri, idonei a estendersi ben oltre le vicende ivi trattate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
I giudizi traevano origine da istanze di rimborso presentate da alcuni fondi extra-Ue (nella specie Usa) e comunitari (per esempio un fondo tedesco), i quali lamentavano un trattamento impositivo deteriore sui dividendi loro distribuiti da società residenti in Italia, rispetto a quello destinato ai fondi italiani in periodi d’imposta ante 2010.
La Suprema corte ha accolto le loro doglianze e riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo il trattamento discriminatorio a essi riservato una palese violazione del principio di libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 Tfue. E ciò, anche con riguardo al caso di fondi extra-Ue, tenuto conto della costante giurisprudenza comunitaria (su tutte, si veda la decisione emerging markets) e del condivisibile principio secondo cui un regime fiscale meno favorevole è idoneo a dissuadere i fondi esteri dall’assumere partecipazioni in società comunitarie e viceversa.
Il tema della discriminazione dei fondi esteri rispetto a quelli nazionali è noto e non costituisce di certo una specificità del nostro ordinamento, come dimostrano le molteplici sentenze comunitarie in materia. Ciò è stato pure oggetto di un’indagine della Commissione Ue, nell’ambito dell’Eu Pilot 8105/15 che ha anche condotto il nostro legislatore ad allineare, dal 1° gennaio 2021, il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti a Oicr istituiti nell’Ue a quello previsto per i fondi residenti in Italia, in termini di esenzione. A tale intervento, contenuto nella legge di Bilancio 2021, è dato ampio spazio nell’iter argomentativo che ha condotto la Cassazione a sancire la discriminazione tra fondi esteri e nazionali.
Eppure, proprio le pronunce in rassegna denotano le criticità di quest’ultima disciplina, la quale ha affrontato e risolto il tema della discriminazione in modo solo parziale, sia dal punto di vista temporale, che territoriale. Infatti, la legge di Bilancio 2021 riferisce l’esenzione ai soli dividendi distribuiti da quest’ultimo anno (così anche la risposta ad interpello 327/2021) a Oicr comunitari, con ciò ponendosi in contrasto – in relazione a entrambe le suddette limitazioni – con la commentata giurisprudenza di legittimità, a sua volta interpretativa del diritto Ue.
Sul piano territoriale, infatti, le sentenze in parola qualificano, alla stregua di violazione dell’articolo 63 Tfue, ogni discriminazione dei fondi esteri (rispetto a quelli nazionali), sia quelli istituiti nel territorio Ue, che fuori da esso.
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Circolare nr 6/2022 Ufficio Attività Economiche – Procedura online di avvio al lavoro lavoratori non iscritti(D.D. nr 130 15/07/2021) e Delibera nr 1 Commissione per il Lavoro seduta del 06/07/2022
5 Agosto 2022
Si allega la Delibera della Commissione per il Lavoro nr 1 del 6 Luglio 2022 e la Circolare dell’Ufficio Attività Economiche che rende noto la disponibilità della procedura online sino al 30 settembre 2022 per l’assunzione nominativa dei i lavoratori non iscritti o non iscrivibili per tutte le mansioni.
CIRCOLARE n. 06 – 2022 – Avvio Lavoratori non Iscritti
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Decreto Delegato 19 Luglio 2022 nr 107 – Ridefinizione delle aliquote relative alla destinazione degli utili di cui agli articoli 56 e 58 della Legge 29/11/1991 nr 149 (Società Cooperative)
5 Agosto 2022
Il Decreto Delegato nr 107 modifica gli articoli 56 e 58 della Legge sulle Cooperative aumentando dal 2% al 10% la quota degli utili che l’assemblea può destinare al “Fondo di Mutualità e socialità” e incrementando dal 2% al 5% la quota degli utili che l’assemblea può destinare al “Fondo per lo sviluppo della cooperazione”.
Si allega il testo completo.
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Reato di sfruttamento del lavoro se il contratto part-time è fittizio
5 Agosto 2022
Il Sole 24 Ore 5 luglio 2022 di Enzo De Fusco
Condannata l’impresa i cui dipendenti seguivano orari da tempo pieno
Sussiste l’ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro di cui all’articolo 603 bis del Codice penale nel caso di impiego a tempo pieno di lavoratori assunti formalmente a part time e retribuiti come tali. Il principio innovativo è stato stabilito dalla IV Sezione penale della Cassazione con la sentenza 24388/22 del 24 giugno. La Corte chiarisce anche quale sia il momento di perfezionamento del reato, ribadendo cosa debba intendersi per «stato di bisogno» del lavoratore.
La vicenda vede coinvolta una azienda i cui dipendenti, nonostante la formale modifica del contratto da full a part time, avevano continuato a lavorare per un numero di ore corrispondenti al contratto a tempo pieno, percependo la retribuzione prevista dal Ccnl per i part time. Era stato altresì accertato che i lavoratori non usufruivano delle ferie, della riduzione dell’orario lavoro, dei giorni di assenza e permesso previsti dalla contrattazione collettiva, lavorando tutti i giorni e per 48 ore settimanali in alta stagione.
In tale contesto, la Cassazione, a cui era stato fatto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, ha ritenuto sussistente il requisito del fumus commissi delicti, avendo il Tribunale fatto corretto riferimento alle modalità di impiego. Viene così confermato il sequestro di somme corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte ai lavoratori, facendoli falsamente figurare a part time, e che i giudici considerano un ingiusto profitto acquisito illegittimamente dagli indagati.
La difesa dei due imprenditori indagati eccepiva la non sussistenza del reato per essere i rapporti di lavoro sorti prima del 4 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 199/2016 che ha modificato l’articolo 603-bis del Codice penale e distinto l’ipotesi di intermediazione illecita, il cosiddetto caporalato, da quella di sfruttamento del lavoro, condotta invece propria del datore di lavoro.
Sul punto, la Corte ha chiarito che il Tribunale correttamente aveva fatto riferimento, quale momento iniziale di commissione del reato, al 4 novembre 2016, visto che esso si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Per la Cassazione si tratta dunque di un reato istantaneo con effetti permanenti, il cui perfezionamento si realizza anche attraverso l’impiego o l’utilizzazione della manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno, restando irrilevante il momento in cui si sia instaurato il rapporto di lavoro.
Del pari irrilevante, ai fini della conferma del sequestro, è stata ritenuta la circostanza che un soggetto terzo, non indagato, si fosse occupato del reclutamento dei dipendenti e di concordare con loro le condizioni di lavoro e retribuzione, visto che ciò non incide sulla configurabilità del reato a carico dei datori di lavoro.
Da ultimo la Corte, quanto al requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, condivide il giudizio del Tribunale di Catanzaro, secondo cui i lavoratori erano stati di fatto costretti ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un’occupazione, non esistendo possibili reali alternative di lavoro. Precisa infatti la Cassazione che, ai fini del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
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Operazioni con l’estero, dati dettagliati in fattura
5 Agosto 2022
Il Sole 24 Ore 5 luglio 2022 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
Diventa obbligatorio inserire natura, qualità e quantità di beni e servizi
Possibile la conservazione analogica dei documenti verso e da non residenti
Per il nuovo esterometro l’incontro con l’agenzia delle Entrate organizzato ieri da Confindustria conferma l’imminente arrivo di una circolare e l’aggiornamento della guida alla fattura elettronica. Inoltre, nelle relazioni e nelle numerose risposte fornite alle domande proposte dalle imprese collegate, i funzionari dell’Agenzia anticipano il contenuto dei documenti di prassi sia per quanto riguarda le modalità che per la tempistica in cui è necessario effettuare il nuovo adempimento. Infine, l’Agenzia annuncia l’arrivo a breve di nuovi servizi web per la gestione dei registri precompilati con maggiori funzionalità.
Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 nei confronti e da soggetti non residenti gli operatori nazionali devono trasmettere allo Sdi (Sistema di interscambio) con il formato Xml della fattura elettronica i dati delle singole operazioni. Il cambiamento comporta, in primo luogo, rispetto alla vecchia comunicazione trimestrale, l’inserimento di maggiori dettagli relativi alle singole operazioni. In particolare, per la prima volta viene richiesto di inviare la descrizione dell’operazione con puntuale indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.
Per le operazioni attive il contribuente, come suggerisce l’Agenzia, dovrà produrre il file Xml con il normale processo di fatturazione inserendo tutti gli elementi propri della fattura elettronica. L’unica differenza rispetto alle fatture nazionali è costituita dal fatto che il codice del destinatario da utilizzare, a meno che il cliente non si sia registrato allo Sdi, è quello convenzionale a sette ics.
Per le fatture passive la creazione dell’Xml quale integrazione della fattura ovvero, in riferimento alle fatture relative ai servizi extra Ue, quale autofattura dovrà essere realizzato in base al documento estero ricevuto. Da questo punto di vista la compilazione dei campi relativi a natura, qualità e quantità dei beni e servizi ricevuti, potrà essere semplificata in ragione del fatto che il documento ricevuto verrà conservato dal cessionario/committente insieme alla documentazione di base delle singole operazioni.
Proprio in ragione della conservazione dei documenti emessi e dei documenti ricevuti, è importante il chiarimento proposto per il quale questi documenti vanno conservati non obbligatoriamente in elettronico. L’unica eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui o il cliente o il fornitore estero si sia registrato allo Sdi perché in questo caso la fattura emessa dall’operatore nazionale ovvero la fattura emessa dall’operatore estero transiterebbe tramite Sdi come fattura elettronica e, in quanto tale sarebbe direttamente registrata dai sistemi dell’Agenzia e rimessa a disposizione del cliente nell’area dedicata del portale fatture e corrispettivi. In questo caso la conservazione dovrebbe essere fatta obbligatoriamente in elettronico.
Un altro aspetto ribadito dall’agenzia delle Entrate riguarda le operazioni incluse ed escluse dal nuovo adempimento. Sotto questo profilo è stato evidenziato che sono escluse dall’esterometro le operazioni documentate da dichiarazione doganale (import ed export) ovvero da fatture elettroniche e dalle fatture emesse nei confronti dei viaggiatori in base all’articolo 38-quater del Dpr 633/72 tramite il sistema doganale Otello.
Sono ulteriormente esclusi, in base alla nuova versione dell’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 (Dl 73/2022) anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva per carenza del requisito territoriale e di importo non superiore a 5mila euro.
Sulle operazioni doganali un suggerimento fornito a chi volesse trasmetterle anche se escluse, è di evitare di farlo perché l’invio potrebbe produrre una duplicazione del dato nelle basi dati del fisco creando un evidente problema nella compilazione dei registri precompilati.
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Esterometro, è sufficiente l’uso della bolletta doganale
5 Agosto 2022
Il Sole 24 Ore 15 luglio 2022 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
Novità dall’aggiornamento della Guida alla compilazione e dalla risposta a interpello 379
Anche la fattura elettronica esclude l’obbligo ulteriore della trasmissione dei dati
Indicazioni operative e ulteriori chiarimenti in materia di esterometro con la versione aggiornata della Guida alla compilazione e della risposta a interpello 379/E, entrambe pubblicate ieri 14 luglio dall’agenzia delle Entrate, facendo seguito alle risposte fornite agli operatori con la circolare 26/E.
Più in dettaglio, con la risposta 379/E è stato precisato come anche le amministrazioni pubbliche, analogamente agli enti del terzo settore, non sono tenute all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni passive estere che rientrano nella loro sfera istituzionale e, quindi, quando gli acquisti vengono effettuati non agendo come soggetti passivi di imposta.
Inoltre, con la versione 1.7 della Guida sono state rese ulteriori precisazioni per rendere più chiare alcune indicazioni sulle modalità di compilazione e gestione anche delle comunicazioni “esterometro”, dettagliando le informazioni che devono popolare specifici campi del tracciato.
Un approfondimento ulteriore meritano inoltre le posizioni rese dalle Entrate con la circolare 26/E relativamente alle esportazioni e alle importazioni documentate con bolletta doganale e alle operazioni con San Marino.
Bolletta doganale
Con la risposta n. 2.3. il documento di prassi chiarisce come, alla luce di quanto indicato nel provvedimento direttoriale 293384 del 28 ottobre 2021, non esiste alcun divieto, né vi è un obbligo, di trasmettere i dati delle operazioni per le quali risulta emessa una bolletta doganale. Per espressa previsione di legge circa l’adempimento dell’esterometro dettata dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto 127 del 2015, la presenza infatti di una bolletta doganale o di una fattura elettronica via Sdi escludono l’obbligo ulteriore di assolvere alla trasmissione dei relativi dati. La finalità è infatti quella di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti. Proprio per questa ragione, le Entrate evidenziano come può sussistere un potenziale rischio di duplicazione delle operazioni nei sistemi informatici a carico di coloro che inviano nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi. Quindi, sebbene la trasmissione dell’esterometro già in presenza di fattura elettronica o bolletta doganale non determina alcuna violazione sanzionabile, il contribuente si pone nelle condizioni di dovere rispondere ad eventuali lettere di compliance alla luce dei disallineamenti che risulterebbero, in ragione della duplicazione dei dati, nei sistemi informatici delle Entrate stesse.
San Marino
Considerando l’avvio dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica da e verso San Marino dal 1° luglio 2022, tutti i flussi tracciati via Sdi dovrebbero escludere di per sé la necessità di comunicare nuovamente i relativi dati con l’adempimento dell’esterometro. Sul punto, tuttavia, con la risposta 2.4., oltre a ricordare come integrazione e autofattura, da un lato, ed esterometro dall’altro, costituiscano adempimenti tra loro autonomi, anche se con la trasmissione dei flussi TD17, TD18 e TD19 sia possibile soddisfarli entrambi, le Entrate si soffermano sulle operazioni passive con San Marino documentate con fattura elettronica attraverso Sdi ma sena addebito di imposta da parte dell’operatore sanmarinese. In questo caso, la norma contenuta nell’articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale 21 giugno 2021 impone comunque al soggetto italiano di assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge trasmettendo a SdI un file con tipo documento TD19, compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità.