Il reato di intestazione fittizia dell’immobile è assorbito dal riciclaggio

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 11 ottobre 2022 di Patrizia Maciocchi

Condotta composta da più passaggi, il primo dei quali è l’apertura del conto

Il reato di riciclaggio assorbe il trasferimento fraudolento di valori.

La Corte di cassazione (sentenza 38141) accoglie, sul punto, la tesi della ricorrente, condannata per il reato di trasferimento fraudolento di valori e per riciclaggio, aggravato dal danno di rilevante gravità.

Nel mirino dei giudici era finito l’acquisto di un immobile in una località prestigiosa di vacanza. La ricorrente aveva aperto, a proprio nome, un conto corrente delegando il coniuge per le relative operazioni.

In banca era confluito però il denaro provento della bancarotta del marito. Somme con le quali erano state periodicamente pagate al venditore, attraverso trasferimenti dell’istituto di credito, le rate mensili dell’appartamento, fittiziamente intestato alla signora.

Per i giudici di legittimità non ci sono dubbi sul reato di riciclaggio commesso dalla ricorrente in concorso.

Basta l’aver accettato di essere indicata come beneficiario di beni, frutto di attività delittuose, che in realtà appartenevano a terzi . Azione che « pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi – scrive la Suprema corte – è comunque idonea a ostacolare e l’identificazione della provenienza del denaro». Nella conferma del reato aveva pesato poi anche il reddito della signora, poco sopra la soglia di sopravvivenza che, neppure unito a quello del marito, giustificava il pagamento di un mutuo di circa 10 mila euro al mese.

Il ricorso è però fondato per quanto riguarda l’assorbimento del reato di trasferimento fraudolento di valori in quello di riciclaggio. Quest’ultimo, infatti, è un reato unico a formazione progressiva e a forma libera. La condotta alla sua base può dunque consistere «anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro, purché unitariamente riconducibili all’obiettivo comune al quale sono finalizzati: ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro».

È quanto avvenuto nel caso esaminato, nel quale il riciclaggio è stato messo in atto con più passaggi. Il primo è stato il versamento sul conto corrente del denaro provento della bancarotta.

La fittizia intestazione è stata dunque un segmento dell’articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell’articolo 512-bis del Codice penale (salvo che il fatto costituisca più grave reato) non può essere sanzionata una seconda volta.

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È reato non dichiarare le somme dalla società non qualificate in bilancio

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 21 ottobre 2022 di Laura Ambrosi

Va provata la restituzione di finanziamenti o la distribuzione di dividendi

Commette il reato di dichiarazione infedele il socio che non dichiara tra i propri redditi le somme ricevute dalla società che non siano espressamente qualificate come restituzione di finanziamenti o di distribuzione di dividendi. Determinante a tal fine è il bilancio, in assenza del quale mancano prove univoche della ragione di tali accrediti in favore del socio. Così la Cassazione con la sentenza n. 39766 depositata ieri.

Nei confronti di un contribuente veniva contestato il reato di infedele dichiarazione per avere omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi somme ricevute dalla società cui partecipava. Sul punto, entrambi i giudici territoriali confermavano la condanna e pertanto l’imputato ricorreva per cassazione, lamentando l’errata applicazione della norma e comunque il vizio di motivazione.

In particolare, secondo la difesa il giudice di appello non aveva considerato che il denaro ricevuto dall’ente derivava dalla restituzione di finanziamenti precedentemente erogati. Inoltre, anche ove tali somme fossero considerate distribuzione di dividendi occulti, non rilevavano integralmente ai fini dell’imponibile Irpef, bensì, solo in parte.

I giudici di legittimità, richiamando quanto già motivato dalla Corte di appello, hanno innanzitutto rilevato che la mancanza della contabilità della società non consentiva di qualificare i movimenti di denaro.

La distribuzione di utili deve essere preceduta da una delibera di approvazione del bilancio dal quale risulti la loro sussistenza e dalla decisione dei soci di ripartirli anziché destinarli a riserve o altre finalità. I finanziamenti dei soci, invece, che costituiscono passività della società, devono essere provati e iscritti nel bilancio. Tanto è che non tutti i versamenti effettuati da un socio in favore della società si qualificano come finanziamenti. Tali somme potrebbero essere versate in conto capitale o per la restituzione di debiti del socio nei confronti della società.

La qualificazione dipende così dalla volontà negoziale delle parti che, anche in assenza di una manifestazione espressa, può essere verificata nel bilancio, che deve considerarsi determinante. Nella specie, mancavano elementi univoci che consentissero di qualificare i versamenti a favore del socio come rimborsi di finanziamenti ovvero di un’occulta distribuzione di utili.

I numerosi passaggi di denaro tra il socio e la società non risultavano giustificati da una contabilità e non c’era alcuna prova dell’accordo intercorso (se fosse un contratto di finanziamento ovvero di distribuzione di utili). Ne conseguiva così che, in mancanza di elementi che qualificassero la restituzione del finanziamento socio ovvero di distribuzione di utili (occulti), risultavano elementi attivi non dichiarati.

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L’impresa eterodiretta non è fittizia se fa parte di un gruppo societario

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 24 ottobre 2022 di Giovanbattista Tona

Può essere considerata un mero schermo se è priva di autonomia strutturale

Non può dirsi né inesistente né fittizia una società solo perché risulta eterodiretta nell’ambito di un gruppo societario. Questo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 32506 del 5 settembre 2022, nell’ambito di un procedimento per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

Dopo il sequestro di alcuni beni all’amministratore di una società in relazione a questa ipotesi di reato, costui aveva sostenuto che le società emittenti erano esistenti e avevano effettiva consistenza e autonomia strutturale; sicché le fatture documentavano operazioni reali effettuate da un ente reale.

Il tribunale del riesame, al quale era stato richiesto l’annullamento del sequestro, aveva invece ritenuto che fosse comunque provata l’amministrazione di fatto di tutte le società da parte dei vertici effettivi di quella in favore della quale erano state emesse le fatture poi utilizzate per la dichiarazione asseritamente fraudolenta.

Quest’ultimo ente avrebbe inglobato e fagocitato società formalmente esistenti e in alcuni casi preesistenti e precedentemente operanti, ma successivamente private della propria autonomia gestionale, in quanto eterodirette dallo stesso gruppo di controllo.

La Corte di cassazione ritiene che questa impostazione sia giuridicamente errata e che l’esistenza di rapporti di “eterodirezione” tra società non rende quelle eterodirette solo per questo degli schermi fittizi. Essa confligge anzitutto con le precise indicazioni fornite dal legislatore in tema di gruppi societari: in particolare, come si evince anche dalla disciplina del Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice civile, Capo rubricato «Direzione e coordinamento di società», il potere di eterodirezione della società cosiddetta capogruppo rispetto alle società eterodirette non implica, né determina in alcun modo la fittizietà di queste ultime.

Sicché l’affermazione che una società sia eterodiretta dagli stessi amministratori di quella in favore della quale emette fatture non può bastare a dimostrare che le relative operazioni siano oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

Conclude quindi la Cassazione che «per affermare che le operazioni documentate dalle fatture siano state effettuate da un soggetto diverso, è certamente risolutivo evidenziare che l’impresa formalmente emittente sia un mero schermo, e, quindi, un soggetto in realtà inesistente; tale conclusione, però, non è in alcun modo ammissibile quando il soggetto emittente sia solo eterodiretto da altri, ma abbia comunque una sua realtà strutturale».

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Scadenziario Novembre 2022

4 Novembre 2022

entro il 20 Novembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di ottobre.

entro il 30 Novembre

  • Scade il termine sia per le persone fisiche (lavoratori autonomi e ditte individuali) che giuridiche, del versamento del secondo acconto dell’imposta generale sui redditi (I.G.R.) dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S., F.S.S. e FONDISS relativi all’anno in corso;
  • ai sensi dell’art. 39 Legge 130/2010 così come modificato dal D.D. nr 118 del 02/08/2019  – Norme di semplificazione burocratica per le imprese –  i titolari di licenze di commercio al dettaglio non devono più comunicare i periodi di chiusura annuali all’Ufficio Attività Economiche ma  solo giorno di chiusura infrasettimanale; la comunicazione va effettuata anche in caso di rinuncia al giorno di chiusura. Si ricorda di affiggere sempre all’entrata principale gli orari di apertura e chiusura in maniera visibile anche all’esterno.

Si ricorda che le imprese titolari di licenza di commercio al dettaglio che volessero aderire alle vendite promozionali del “Black Friday”, dal 21/11/2022  al 04/12/2022 compreso, devono darne comunicazione all’Ufficio Attività Economiche tramite  istanza OPEC indicando:

– date di inizio e fine;
– tipo di prodotti posti in promozione;
– percentuale minima e massima di sconto che si intende applicare.

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