Mese: Gennaio 2023
Scadenziario Marzo 2023
28 Gennaio 2023
entro il 20 Marzo
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di febbraio;
entro il 31 Marzo
- Il pagamento della tassa annuale di licenza e sui provvedimenti societari per le società di capitali;
- La presentazione della dichiarazione annuale per prodotti petroliferi (D.A.P.);
- La presentazione della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza (di cui all’Accordo del 14/02/2006 fra la Confederazione Sindacale e le Associazioni Datori di Lavoro) per i settori COMMERCIO/ARTIGIANATO/SERVIZI. Alla richiesta vanno allegate le relative fatture di spesa
- La presentazione alla Banca Centrale, da parte degli intermediari assicurativi, della relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, mediante utilizzo dello schema richiesto dalla stessa autorità;
- Scade il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria e i termini ad essa correlati (Decreto Legge 16 settembre 2022 n.134)
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Decreto Delegato 30 dicembre nr 173 – Rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione, trasformazione, commercio, semilavorati, infiorescenze e medicinali derivati di cannabis
10 Gennaio 2023
I 13 articoli del Decreto Delegato nr 173 definiscono i criteri per l’autorizzazione (sarà la stessa Agenzia di Controllo a rilasciarla) per la coltivazione, la trasformazione, il commercio di canapa, semilavorati, infiorescenze e medicinali derivati. Si va dalle norme sulla coltivazione, con l’obbligo di descrizione della varietà consentita dalle direttive UE; la quantità annua che si vorrà produrre; la tenuta di un manuale di coltivazione conforme alle direttive europee sulle “buone pratiche di coltivazione e di raccolta delle piante medicinali”. Ancora, le caratteristiche degli impianti, con tanto di indicazione dei sistemi di sicurezza autorizzati dalla Gendarmeria. Impianti, che saranno in serra con aero, idro o acquaponica.
Per la trasformazione: si chiede, tra le altre cose, conformità alle direttive UE sulle norme di buona fabbricazione, oltre alla presenza di un accordo di conferimento per la fornitura del materiale vegetale di partenza, nonché l’autorizzazione ad officina farmaceutica rilasciata da una agenzia regolatoria del farmaco dell’Unione. Per il commercio all’ingrosso di farmaci a base di cannabis servirà il parere alla vendita fornito dall’Authority Sanitaria. Monitorato tutto il processo produttivo che dovrà essere tracciabile, fino alla vendita, con l’obbligo di etichettatura e codifica sulle confezioni dei prodotti. Definiti anche i requisiti di onorabilità personale e professionale per il titolare dell’impresa, il Direttore tecnico, ma anche ai dipendenti, con particolare riguardo ad eventuali reati a carico, in materia di sostanze stupefacenti.
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Legge 23 dicembre 2022 nr 171 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2023 e Bilanci Pluriennali 2023/2025
10 Gennaio 2023
Si allega il testo completo della Legge di Bilancio segnalando gli articoli più interessanti:
art. 4 – Proroga di disposizioni normative – vengono prorogate alcune scadenze tra le quali la variazione dell’imposta di registro per il trasferimento di beni immobili prorogata per tutti gli atti stipulati fino al 31 12 23
art. 13 – Disposizioni in materia di imposta sulle importazioni – in materia di sanzioni monofase e rimborso sui resi su acquisti
art. 14 – Modifiche alla Legge 166/2013 – imposta generale sui redditi circa la ritenuta su prestazioni artistiche del 3%
art. 16 – Rivalutazione dei beni dell’impresa – possibilità di rivalutazione dei beni strumentali iscritti al 31/12/2022, per le società, enti e persone fisiche operatori economici entro il 31/10/2023
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Legge 9 dicembre 2022 nr 164 – Riforma delle norme relative all’occupazione
10 Gennaio 2023
Si allega il testo completo della nuova Legge sul Lavoro ricordando che alcuni temi importanti come il lavoro a tempo determinato, interinali e distacchi verranno disciplinati con apposito Decreto Delegato entro i prossimi 6 mesi.
Poiché ci potrebbero essere interpretazioni diverse a seguito di Circolari e Decreti da emanarsi raccomandiamo di contattare preventivamente il nostro ufficio paghe per qualsiasi chiarimento.
Di seguito si evidenziano i seguenti punti principali:
Capo I: Norme generali
Riguarda regole sul lavoratore subordinato, la commissione lavoro, l’anagrafe e l’avviamento al lavoro, le liste speciali (frontalieri) e obblighi per chi è iscritto alle liste di avviamento al lavoro.
In particolare nell’art. 6, tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’ULPA/CFP ogni variazione relative ai dati di rapporto di lavoro.
Capo II: Procedure e modalità di assunzione
Riguarda le procedure ordinarie per l’avviamento al lavoro, le disposizione speciali per assunzione di personale non iscritto, per i lavoratori residente in paesi extra UE.
In particolare nell’art. 14, in cui il datore di lavoro deve comunicare immediatamente e entro 60 giorni all’ULPA/CFP ogni modifica del rapporto di lavoro.
Art. 15 (Passaggio di lavoratori subordinati tra operatori economici sammarinesi), il passaggio dei lavoratori può avvenire tramite un accordo firmato sindacati e datori di lavoro e il contratto di lavoro, mansioni e retribuzioni devono essere identiche a quelle precedenti. Inoltre il trasferimento può avvenire tramite un impegno occupazionale dichiarato in sede di sottoscrizione del verbale di riduzione personale.
Titolo II: Forme e tipologie contrattuali di lavoro subordinato
Art. 18 (Norme relative al Tempo Parziale, l’assunzione a tempo parziale è ammessa a tutti i lavoratori (compreso i frontalieri). Può avvenire mediante l’assunzione diretta o attraverso la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di non accettazione da parte del dipendente alla trasformazione dell’orario parziale o al tempo pieno non costituisce licenziamento per giusta causa.
Titolo III: Interventi per la flessibilità
Art. 23 (Variazioni dell’orario di lavoro), il datore di lavoro deve comunicare le variazioni di lavoro a tempo parziale e le ore straordinarie all’ULPA/CFP almeno tre giorni prima. Le variazioni urgenti potranno essere comunicate all’ULPA/CFP/sezione ispettorato prima dell’inizio della prestazione lavorativo. La prima sanzione ammonta a Euro 1.000,00.
Titolo IV: Rapporti e prestazioni di lavoro non subordinato
Art. 25 (Attività lavorativa per percettori di pensione), l’attività lavorativa per i percettori di pensione è rivolta solo alle persone residenti e potrà avvenire attraverso la stipula di un contratto di collaborazione o tramite il lavoro occasionale. Sul reddito del lavoratore pensionato, il pensionato e il datore di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi a fondo perduto. I contributi dovranno essere maggiori rispetto ai contratti di lavoro subordinati tranne per le attività lavorative entro le 20 ore.
Art. 26 (Solidarietà familiare), potranno accedere alla solidarietà familiare i parenti fino al secondo grado anche se percettori di pensione di vecchiaia, di titolari di impresa o società di nome collettivo o liberi professionisti. Il contributo mensile è fissato nella percentuale del 10% della retribuzione media territoriale (dettata dalla circolare ISS che per l’anno 2023 uscirà nel mese di gennaio).
Art. 27 (Lavoro prestato da amministratori), l’amministratore ordinario è colui che non fa parte del ciclo produttivo ma che ha solo compiti gestionali. Amministratore operativo è colui che fa parte del ciclo produttivo, può essere regolarizzato o tramite un contratto di collaborazione o tramite contratto di lavoro subordinato a tempo pieno a livello dirigenziale (7 livello). In caso di contratto di collaborazione, i versamenti contributivi saranno calcolati sul compenso dichiarato e, comunque se inferiore, al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi. Eventuali riduzioni potranno essere previste qualora il soggetto interessato abbia altre posizioni contributive attive. E’ sempre considerato amministratore operativo per le società che non abbiano rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.
Art. 28 (Lavoro prestato da soci di società di capitali), i soci di società con quote pari o superiori al 10% possono svolgere attività operative tramite contratto di collaborazione. I soci con quote pari o superiore al 50% possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato con inquadramento dirigenziale (7 livello) a tempo pieno. In caso di contratto di collaborazione, i versamenti contributivi e assicurativi saranno calcolati sul compenso dichiarato e, comunque se inferiore, sul reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi.
Art. 29 (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto), la durata massima è di 36 mesi, la commissione lavoro potrà definire eventuali proroghe. E’ vietato il contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoratori pensionati.
Si potrà avere un contratto di collaborazione con almeno un rapporto di lavoro subordinato indeterminato o un collaboratore aggiuntivo ogni 10 lavoratori a tempo indeterminato.
Titolo VI: Norme finali e di coordinamento
Art. 36 (Ricorsi), sono ammessi i ricorsi ai provvedimenti dell’ULPA/CFP entro 10 giorni dal provvedimento e l’ULPA/CFP dovrà rispondere entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 38 (Norme di coordinamento), per tutti i lavoratori frontalieri che versavano un contributi di 4,5% dovranno continuare a versare tale percentuale.
Le modifiche per amministratori e soci indicate negli art. precedenti con contratto di lavoro subordinato dovranno avvenire entro il 31 marzo 2023.
Art. 41 (Entrata in vigore), l’entrata in vigore di tale Legge è partita dal 1° gennaio 2023.
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Il segreto dell’avvocato vale più dell’antielusione
10 Gennaio 2023
Il Sole 24 Ore 9 dicembre 2022 di Alessandro Galimberti
La Corte Ue invalida l’obbligo di notifica dei legali agli intermediari
La tutela del segreto professionale dell’avvocato – in particolare nei rapporti confidenziali con il cliente – prevale anche sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra gli Stati dell’Ue.
La Corte di giustizia dell’Unione – sentenza emessa ieri nella causa C-694/20 – intervenendo sul ricorso sottoscritto, tra gli altri, dall’Ordine degli avvocati fiamminghi e dall’Associazione belga degli avvocati tributaristi, ha invalidato l’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16, nella parte in cui obbliga gli avvocati, quando garantiti dal segreto professionale, a notificare agli altri consulenti e intermediari il rischio di pianificazione fiscale aggressiva da parte del cliente/azienda assistita. Con tale notifica, ritiene la Corte, il legale non solo svela a terzi il rapporto professionale fiduciario con il proprio cliente ma addirittura rischia di danneggiarlo preventivamente nei rapporti con le amministrazioni fiscali interessate.
Secondo la direttiva comunitaria che regola lo scambio automatico di informazioni fiscali, quando un avvocato coinvolto in una pianificazione fiscale transfrontaliera è tenuto al segreto professionale, deve subito informare gli altri intermediari di non poter provvedere egli stesso alla comunicazione. Le due organizzazioni professionali di avvocati hanno adito la Corte costituzionale belga sostenendo che è impossibile rispettare l’obbligo di informare gli altri intermediari senza violare il segreto professionale cui sono tenuti gli avvocati. La Corte Ue, investita in via pregiudiziale, ha ritenuto che l’obbligo di notifica in capo all’avvocato intermediario tenuto al segreto professionale non è necessario per realizzare l’obiettivo antielusivo perseguito dalla Direttiva. Questo perché, anche a voler prescindere dallo status degli avvocati – che tutelano diritti rilevantissimi della persona – tutti gli intermediari sono tenuti dalle regole Ue a trasmettere le informazioni richieste alle autorità fiscali competenti, e non è per nulla necessario che sia un avvocato – tra l’altro in una posizione delicata – a doverlo ricordare loro. I clienti, argomenta la Corte Ue, devono poter legittimamente confidare nel fatto che, senza il loro consenso, il loro avvocato non renderà noto a nessuno che esse lo consultano e che si fanno consigliare.
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Registro titolari effettivi ad accesso limitato
10 Gennaio 2023
Il Sole 24 Ore 20 dicembre 2022 di Valerio Vallefuoco
Dopo la sentenza Ue Olanda, Lussemburgo e Malta hanno reso stringenti le regole
Efficacia diretta della sentenza della Corte di giustizia dell’Ue, del 22 novembre, sulla illegittimità della disposizione della direttiva antiriciclaggio nel punto in cui prevede che l’accesso al registro dei titolari effettivi sia consentito a chiunque senza alcuna limitazione. Come evidenziato all’indomani della pubblicazione della sentenza (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 novembre) la giurisprudenza avrebbe costretto gli Stati che avevano già reso operativo il registro a un ripensamento delle procedure di accesso e registrazione dei soggetti abilitati. Si era ipotizzato che la soluzione al vuoto normativo sarebbe stata una seria limitazione dei soggetti con accesso alle informazioni del registro dei titolari effettivi. Limitando l’accesso alle Fiu (ossia le Unità nazionali di informazioni finanziarie), alle autorità competenti ed ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, così come già previsto dal Sistema europeo di interconnessione “Boris”, che prevede una rigida autenticazione dei cosiddetti “utenti qualificati” che rispettano scrupolosamente la sicurezza ed il trattamento dei dati.
La risposta di alcuni Stati non si è fatta attendere: già il Lussemburgo, coinvolto nella decisione, ha deciso di sospendere temporaneamente l’accesso al registro per trovare una soluzione tecnica che consenta l’acceso solo ai soggetti professionali obbligati alla normativa antiriciclaggio (e alle autorità pubbliche previste).
Il ministero delle Finanze olandese ha chiesto alle Camere di commercio di bloccare l’accesso indiscriminato al registro e di recente anche il registro maltese, con una decisione pragmatica, ha stabilito che poiché la sentenza della Corte Ue ha l’effetto di invalidare la parte pertinente della direttiva citata, l’accesso al registro dei titolari effettivi sarà limitato solo alle autorità competenti ed ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Tali soggetti dovranno registrarsi sul portale Registro maltese (Mbr) per poter accedere al registro dei beneficiari effettivi accettando le nuove condizioni d’uso. Anche l’Italia dovrà adeguarsi alla decisione della Corte anche se già riguardo alla sezione dedicata ai trust, recependo alcune osservazioni associazioni di categoria , era previsto un filtro iniziale alle richieste con relativo diritto alla opposizione in alcuni casi per tutelare la sicurezza dei titolari effettivi. Tuttavia i decreti attuativi dovranno recepire l’interpretazione della Corte di giustizia che per giurisprudenza consolidata ha efficacia ultra partes. Alle sentenze emanate dalla Corte Ue va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto eurounitario, pertanto anche in Italia l’accesso al registro non sarà più indiscriminato ma limitato ai soli soggetti obbligati all’ antiriciclaggio, oltre ovviamente alle autorità pubbliche e alla Uif.
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Decreto Legge 30 dicembre 2022 nr 172 – Interventi straordinari in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza energetica
10 Gennaio 2023
Il Decreto Legge n. 172/2022 aiuta le imprese e i lavoratori dipendenti, con interventi di sostegno temporanei rivolti agli operatori in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali.
Tali misure saranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 e puntano in particolare sulla Cassa Integrazione Guadagni, regolamentandone l’accesso ma anche i casi in cui ammortizzatori e tutele sociali non possano essere concessi; quindi l’aspetto sanzionatorio; e poi disposizioni straordinarie in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e distacchi.
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Scadenziario Febbraio 2023
10 Gennaio 2023
entro il 20 Febbraio
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di gennaio.
entro il 28 Febbraio
- Scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo definitivo per lavoro autonomo relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di elaborazione dati e pubblicità (3%) relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
- scade il termine per la richiesta di rimborso per l’acquisto di benzina e di gasolio usato come carburante nel periodo 01/07/2022 – 31/12/2022 come da Decreto Delegato del 6 agosto 2012 n. 114.
Si ricorda che la presentazione della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza di cui all’Accordo del 14/02/2006 fra la Confederazione Sindacale e le Associazioni Datori di Lavoro
– per il settore INDUSTRIA è da inviarsi entro il 28/02/2022
– per i settori COMMERCIO/ARTIGIANATO/SERVIZI è da inviarsi entro il 31/03/2022
Alla richiesta vanno allegate le relative fatture di spesa.
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Decreto Delegato 2 dicembre 2022 nr 159 Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2023
10 Gennaio 2023
Il Decreto Delegato n.159 del 2022, stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l’anno 2023 ripartendoli nelle seguenti tipologie: permessi di lavoro stagionali, permessi di lavoro temporanei per migranti lavoratori in specifici settori, permessi di lavoro per l’equipaggio di natanti, per infermieri, per docenti universitari, per imprenditori e, infine, per dipendenti di imprese ad alto contenuto tecnologico.
Si rimanda a tutti gli interessati la lettura completa del decreto qui di seguito allegato.
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Stretta su evasione fiscale e riciclaggio
10 Gennaio 2023
Il Sole 24 Ore 21 dicembre 2022 di Alessandro Galimberti
L’Italia da cinque anni è all’avanguardia sulle regole delle blockchain
MILANO
Materia “sensibile” per le regole antiriciclaggio dal 2017 (recepimento della IV direttiva Ue) e oggetto di imposta certo e definito dal 2022, grazie alla legge di Bilancio in discussione in queste ore in Parlamento. La mini-voluntary di emersione per i detentori di token e di wallet chiude idealmente il cerchio italiano delle regole sui criptoasset, un mondo che negli ultimi anni ha prestato il fianco a due prevedibilissimi e ricorrenti fenomeni illeciti: l’evasione fiscale e il riciclaggio.
L’intervento del legislatore italiano sul secondo versante (riciclaggio) è stato quanto mai tempestivo, se è vero che l’Italia fu il primo Paese a inserire i critpoasset nel corpo normativo, imponendo già nel 2017 gli obblighi di identificazione rafforzata di compratori e venditori di strumenti innestati su blockchain. Gli esiti di quell’intervento si possono vedere nitidi anche nell’ultimo rapporto dell’Unità di informazione finanziaria sulle segnalazioni di operazioni sospette relative a criptovalute, più che decuplicate in 3 anni, passando dalle circa 500 nel 2019 a oltre cinquemila nei soli primi 11 mesi del 2022.
Secondo la Uif, i sospetti ricorrenti sulle valute virtuali riguardano l’origine dei fondi utilizzati per il loro acquisto «spesso correlati a illeciti fiscali, frodi informatiche o episodi di ransomware». C’è da aggiungere che le maglie dei controlli sul pianeta blockchain e derivati è stato completato quest’anno con la prevista creazione del registro degli operatori in criptovalute (Vasp) presso l’Oam si sta rilevando essenziale per avere una fotografia ancor più nitida delle operazioni sospette di riciclaggio. Proprio i nuovi Vasp, spiega l’Uif, hanno intercettato e segnalato flussi finanziari in criptovalute, parte di schemi per frodare il fisco «mediante cessione di finti crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, i cui proventi, oltre che prelevati in contanti, venivano impiegati per acquisti di criptovalute e di lingotti d’oro». Tra i tanti svantaggi di un mondo per troppo tempo sfuggito alla responsabilità individuale (nel senso della imputazione giuridica delle condotte) oggi la vigilanza può contare proprio sull’atout della blockchain: la tracciabilità piena e immodificabile delle operazioni lì concluse.
Quanto al versante fiscale, storicamente molto prossimo a quello del riciclaggio, la legge di Bilancio in discussione al Parlamento traccia l’attesa “mini-voluntary disclosure” per le criptovalute detenute al 31 dicembre 2021 (quindi rientreranno nella dichiarazione fiscale del prossimo anno, cioè 2023 relativa ai redditi del 2022). I titolari delle cripto-attività che non abbiano mai indicato in dichiarazione la loro detenzione o i redditi derivati avranno la possibilità di farle emergere un modello fiscale che verrà approvato dal direttore delle Entrate. Due le casistiche: la prima riguarda il contribuente che non ha realizzato redditi (sanzione per la mancata compilazione del quadro RW pari allo 0,5 per cento, per ciascun anno, sul valore delle attività non dichiarate) mentre nella seconda ipotesi il contribuente che ha realizzato redditi potrà regolarizzare con il pagamento di un’imposta del 3,5%del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, in aggiunta alla somma dello 0,5%, per ciascun anno, del valore delle criptoattività a titolo di sanzione.