Mese: Marzo 2024
Stretta sulle frodi Iva anche sulle auto da San Marino e Vaticano
11 Marzo 2024
Il Sole 24 Ore 17 febbraio 2024 di Simona Ficola e Benedetto Santacroce
La circolare 3/E: l’aliquota sulla cessione del pellet di legno al 22% dal 1° marzo
Primi chiarimenti sulle novità Iva. La circolare 3/E/2024 affronta le modifiche sulle imposte indirette contenute nella manovra 2024, nel decreto Anticipi (Dl 145/2023) e nel decreto salva infrazioni (Dl 69/2023).
Sull’Iva, l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, prevede una modifica delle aliquote Iva relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento. La norma in argomento interviene nella parte III della Tabella A allegata al decreto Iva, ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento: il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti, condizionato per la vendita al minuto; gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina. La medesima aliquota del 10 per cento è prevista anche per i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e ai pannolini per bambini. Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.
Sempre restando in tema di aliquota al 10 per cento, la legge di bilancio dispone la proroga dell’applicazione di tale aliquota in relazione al pellet di legno, ma solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024; dal prossimo 1° marzo 2024, quindi, la cessione di pellet di legno tornerà ad essere assoggettata all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.
Inoltre, la legge di Bilancio ha previsto la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (Iva inclusa) del valore indicato in fattura delle cessioni di beni (restano escluse le prestazioni di servizi) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Ue, effettuate dal 1° febbraio 2024 a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue (ovvero, come chiariscono le Entrate, le persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori del territorio doganale della Ue), al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta. Le modalità con cui tale agevolazione può essere riconosciuta sono due: immediata, in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’Iva, ovvero differita, con la restituzione dell’imposta originariamente applicata, tramite rimborso della stessa. La cessione dei beni ai viaggiatori extra Ue deve essere documentata tramite il sistema Otello.
Infine, per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stata estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. Anche in queste ipotesi la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli è subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.
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Cybersecurity, record per il mercato italiano: spesa a 2,15 miliardi
11 Marzo 2024
Il Sole 24 Ore 22 febbraio 2024 di Enrico Netti
Il 62% delle grandi aziende ha investito di più in difesa digitale delle infrastrutture
La cybersicurezza è la priorità digitale e nel 2023 gli investimenti delle aziende italiane sono cresciuti a doppia cifra. Gli investimenti hanno raggiunto i 2,15 miliardi con un +16% sul 2022. Quasi i due terzi delle grandi aziende, il 62% per la precisione, ha aumentato la spesa per la difesa digitale delle proprie infrastrutture e dei propri asset materiali e intangibili. L’impegno c’è ma scorrendo il rapporto tra investimenti e Pil emerge la scarsità delle risorse messe in campo. Il rapporto tra la spesa in cybersicurezza e Pil dell’Italia è allo 0,12%, dato che colloca il nostro paese all’ultimo posto tra quelli del G7. Questa classifica vede al primo posto gli Usa con lo 0,34%, il Regno Unito con il 0,29% mentre altre potenze europee come Francia o Germania sono allo 0,19%. È quanto rivela l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano presentato oggi nel convegno «Beyond cybersecurity: tra intelligenza umana e fattore artificiale» che Il Sole-24 Ore anticipa.
Preoccupano i dati degli assalitori: i tre quarti delle grandi organizzazioni italiane segnala un aumento dei tentativi e il 12% ha subito danni. Per la difesa l’81% delle grandi aziende si è dotata di un piano di sviluppo strutturato. Il punto debole sono le Pmi perché più dei tre quarti della spesa in cybersecurity è in capo alle grandi aziende. «Le istituzioni e la filiera devono supportare l’ingresso delle Pmi in questo mercato, indirizzando i loro investimenti e definendo iniziative per creare una cultura sulla cybersicurezza – spiega Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio -. Servono fondi e programmi che spingano le Pmi a investire in sicurezza con crediti d’imposta o altri incentivi fiscali, con finanziamenti a fondo perduto».
La maggioranza degli attacchi è causata dalla criminalità che usa ransomware ma in Italia circa un terzo ha ragioni politiche e ideologiche. Le bande di hacker usano l’intelligenza artificiale per campagne di social engineering più incisive e su larga scala, più precise nell’individuare le possibili vulnerabilità e la creazione di deepfake volti a creare disinformazione. La stessa Ai può anche essere usata per difendere le aziende. «È essenziale cogliere il potenziale delle tecnologie, in primis le più innovative come l’intelligenza artificiale – segnala Gabriele Faggioli, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Cybersecurity -. Dall’altro, non va sottovalutata la componente umana, insistendo sulla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, con l’obiettivo di creare una mentalità security-first».
Il ricorso all’intelligenza artificiale è agli inizi. È dispiegata dal 56% delle grandi aziende per la cyberdifesa ma solo una su cinque usa questi strumenti in modo esteso. Si usano soprattutto per individuare possibili anomalie che si discostano dai consueti comportamenti, identificare nuove potenziali minacce e vulnerabilità zero-day (70%).
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Documenti da San Marino, ritrasmissione allo Sdi se il formato è cartaceo
11 Marzo 2024
Il Sole 24 Ore lunedì 26 febbraio 2024 di Matteo Balzanelli, Giampaolo Giuliani e Massimo Sirri
Nessun obbligo invece se il cedente sammarinese emette e-fatture (con Iva)
Nella disciplina Iva, gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi hanno sempre richiesto delle procedure particolari rispetto alle importazioni o agli acquisti intracomunitari. Ciò è principalmente dovuto alle peculiarità di questo piccolo Stato, non aderente all’Unione europea e interamente confinante con l’Italia, dove i varchi di confine non sono vigilati dalle amministrazioni finanziarie dei due Paesi.
Tuttavia, queste particolarità da sole non bastano a spiegare come si è arrivati a predisporre procedure tanto differenziate, soprattutto se si tiene presente che gli operatori sammarinesi sono in grado di emettere fatture elettroniche che, dopo il vaglio del proprio ufficio tributario, sono inviate al Sistema di interscambio, il quale le trasmette all’operatore stabilito o identificato in Italia.
Non si vede quindi la ragione perché gli operatori italiani, quando prelevano dal proprio cassetto fiscale delle fatture elettroniche trasmesse da operatori sammarinesi, debbano a loro volta rinviare allo Sdi un nuovo documento.
In verità questo non vale in tutti i casi, ma soltanto per alcune operazioni: infatti, quando il cedente sammarinese emette delle fatture elettroniche con addebito d’imposta, l’acquirente italiano non deve fare alcunché. Diversamente, se la fattura (con Iva) anziché in formato elettronico viene spedita o consegnata dal cedente sammarinese in formato cartaceo, l’operatore italiano deve trasmettere allo Sdi «un documento con Tipo Documento TD28».
È importante rilevare che tale trasmissione deve essere effettuata solamente al ricevimento di una fattura in originale munita dei visti dell’ufficio tributario sammarinese e dell’agenzia delle Entrate.
Il diverso trattamento
Per quanto attiene alle fatture senza addebito d’imposta, per le quali l’acquirente italiano deve assolvere l’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile, vi è l’obbligo di predisporre un documento con Tipo Documento TD19, a nulla influendo la circostanza che la fattura sia in formato elettronico o in formato cartaceo.
Tutto ciò è strano, perché le fatture elettroniche senza addebito d’imposta, al pari di quelle con addebito di Iva, sono esaminate dall’ufficio tributario e ulteriormente controllate dallo Sdi prima che siano depositate nel cassetto fiscale dell’acquirente: sicché non si vede la ragione di obbligare alla predisposizione di un documento elettronico per le prime (senz’Iva), quando per le seconde (con Iva) si riconosce piena validità alla fattura emessa dall’operatore sammarinese.
I momenti rilevanti
A ogni modo, al di là di queste bizzarrie, preme sottolineare che, in caso di acconti per acquisti effettuati presso operatori sammarinesi, questi ultimi non devono emettere fattura, in quanto tale obbligo scatta con la materiale uscita delle merci dal territorio sammarinese, momento in cui l’ufficio tributario riconosce il rimborso dell’imposta sulle importazioni e appone i visti sulle fatture.
Parallelamente, per gli acconti versati, gli acquirenti italiani non devono assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, in quanto l’operazione diventa rilevante ai fini Iva al momento dell’importazione, individuato nella data di partenza del bene da San Marino.
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Emirati Arabi Uniti fuori dalla lista grigia Gafi
11 Marzo 2024
Il Sole 24 Ore 1 marzo 2024 di Valerio Vallefuoco
Anche Barbados, Uganda e Gibilterra escono dal monitoraggio rafforzato
Importanti novità per la regolamentazione antiriciclaggio internazionale dalla ultima sessione plenaria di Parigi del Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 23 febbraio. Tra i principali risultati vi è una nuova guida basata sul rischio per l’attuazione della raccomandazione 25 sulla titolarità effettiva e la trasparenza degli istituti giuridici. I delegati della rete globale Gafi composta da oltre 200 Stati hanno deciso di sottoporre a consultazione pubblica una serie di opzioni per potenziali modifiche alla raccomandazione 16 e alla sua nota interpretativa sui bonifici bancari. Le revisioni proposte adattano gli standard Gafi ai cambiamenti dei modelli di business e degli standard di messaggistica dei sistemi di pagamento e a garantire che rimangano neutrali dal punto di vista tecnologico.
L’assemblea ha finalizzato le modifiche alla sua metodologia di valutazione per riflettere le recenti revisioni degli standard Gafi per proteggere le organizzazioni non profit da potenziali abusi per il finanziamento del terrorismo. Il Gafi ha inoltre identificato delle giurisdizioni con attività di asset virtuali di importanza rilevante, per sostenerle nell’implementazione dei requisiti del Gafi per la supervisione e la regolamentazione di questa attività.
Quanto agli aggiornamenti delle liste, rimossi quattro Paesi dalla lista di monitoraggio rafforzato a seguito di ispezioni in questi Paesi. Sono uscite dalla lista grigia Barbados, Gibilterra, Uganda ma soprattutto gli attesissimi Emirati Arabi Uniti. Questi ultimi hanno rafforzato l’efficacia del loro regime antiriciclaggio e antiterrorismo per rispettare gli impegni del piano d’azione relativi alle carenze strategiche individuate dal Gafi nel febbraio 2022, tra cui: (1) aumento delle richieste segnalazioni di operazioni sospette in uscita per facilitare le indagini in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; (2) miglioramento della comprensione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte delle autorità di vigilanza delle attività e professioni non-finanziarie, applicando sanzioni efficaci e proporzionate per le inadempienze in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che coinvolgono gli intermediari finanziari e le attività e professioni non-finanziarie e aumentando la presentazione di segnalazioni di operazioni sospette per tali settori; (3) sviluppo di una migliore comprensione del rischio di abuso delle persone giuridiche e attuando misure di attenuazione basate sul rischio per impedirne l’abuso; (4) fornitura di ulteriori risorse alla locale Uif per aumentare la sua capacità di fornire informazioni finanziarie; (5) aumento delle indagini e i procedimenti giudiziari in materia di riciclaggio; (6) garanzia di l’effettiva attuazione dei controlli sugli operatori attraverso la sanzione della non conformità ,dimostrando una migliore comprensione dell’evasione delle sanzioni Onu tra il settore privato. Gli EAU non sono quindi più soggetti al processo di monitoraggio rafforzato del Gafi.
La plenaria ha infine approvato la nomina di un nuovo presidente del Gafi (2024-2026): Elisa de Anda Madrazo, messicana, assumerà l’incarico il 1° luglio 2024.
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Non residenti con divieto di fattura elettronica negli scambi B2B
11 Marzo 2024
Il Sole 24 Ore 5 marzo 2024 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
Con il sistema interscambio possibile inviare documenti fuori campo Iva
Nei rapporti B2B divieto di fatturazione elettronica per il soggetto non residente, non stabilito in Italia, ma identificato direttamente o con rappresentante fiscale: tramite SdI potrà essere trasmesso solamente un documento a fini contabili o organizzativi, tranne nelle operazioni con consumatori finali in cui risulta debitore di imposta. Con la risposta a interpello n. 58/E, pubblicata ieri, l’Agenzia delle entrate conferma quanto già indicato con precedenti documenti di prassi, ribadendo il formale divieto di emissione di fatture per un soggetto non residente, consentendogli tuttavia, attraverso il Sistema di interscambio, l’invio di un documento contabile fuori campo Iva con codice natura N.2.2..
L’istanza di interpello è stata formulata da una società sammarinese: le spedizioni di prodotti finiti, in favore della clientela italiana, unionale o estera, sono effettuate da un centro di logistica ubicato sul territorio nazionale. Avvalendosi di un rappresentante fiscale, l’interpellante intende procedere, da un lato, alla trasmissione di fatture elettroniche per cessioni intraunionali e per le esportazioni; dall’altro, nei confronti di clientela italiana, all’invio di un documento con validità esclusivamente contabile in quanto il cliente, in qualità di debitore di imposta, è tenuto ad assolvere l’Iva mediante autofattura o inversione contabile.
Nel ripercorrere la disciplina normativa circa la documentazione degli scambi commerciali con San Marino, le Entrate ricordano come quando il cedente/prestatore è un soggetto non residente, l’assolvimento dell’imposta tramite inversione contabile deve essere realizzato dal cessionario/committente stabilito. Cedente o prestatore non residente, anche se identificato in Italia, non è infatti tenuto all’emissione della fattura tramite l’identificativo Iva italiano.
Tuttavia, in relazione ad una cessione interna, la disciplina normativa non esclude che il rappresentante fiscale possa emettere un documento non rilevante Iva nei confronti di soggetto residente.
In assenza di obbligo di documentazione tramite fattura elettronica, l’operatore non residente, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti, potrà emettere documenti a fini contabili in relazione alla cessione di beni presenti sul territorio nazionale indicando, oltre al codice natura N2.2., anche che la relativa imposta sarà assolta dal cessionario nazionale ex articolo 17, comma 2, del decreto Iva.
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Scadenziario Aprile 2024
3 Marzo 2024
entro il 15 Aprile
- Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.
entro il 20 Aprile
- scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.
entro il 30 Aprile
- scade il termine per tutte le società di capitali, per la consegna del bilancio d’esercizio, corredato di nota integrativa, al sindaco o al collegio sindacale;
- scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2024