La stabile svizzera non fa società esterovestita

9 Maggio 2024

Il Sole 24 Ore 9 aprile 2024 di Enrico Holzmiller

La stabile organizzazione è una sede secondaria estera di società residente; mentre la società esterovestita è una società “autonoma”, formalmente residente all’estero ma da considerarsi italiana ai fini fiscali. Se la distinzione concettuale è chiara, nella pratica è più fluida. La presunzione di residenza in Italia di entrambe le fattispecie pone infatti le basi su analoghi concetti, espressi dall’articolo 73 del Tuir (innovato con il Dlgs internazionalizzazione) con un occhio di riguardo anche alle disposizioni Ocse.

Sul fronte giurisprudenziale, una linea consolidata definisce la demarcazione tra le due fattispecie nell’esistenza o meno di un’effettiva attività, alla mancanza della quale viene attribuita natura abusiva e conseguentemente natura di esterovestizione. Vi sono delle (rare) eccezioni: le ordinanze di Cassazione 11709 e 11710 del 2022 hanno identificato un caso di esterovestizione in assenza di fenomeni abusivi. Sul punto è tornata la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza 2819/23 avente ad oggetto il caso di una società maltese, specializzata nella commercializzazione di prodotti energetici, con stabile organizzazione in Svizzera e rappresentanza fiscale ai fini Iva in Italia, alla quale l’Agenzia ha attribuito presuntivamente la natura di società esterovestita.

La posizione delle Entrate si è basata sull’inesistenza di un’attività reale in Svizzera (luogo in cui avrebbe dovuto avere sede la stabile della società maltese). Tale assunto, supportato dal fatto che il socio-amministratore della società maltese è risultato essere residente in Italia, ha portato l’Ufficio ad attribuire residenza fiscale della società maltese in Italia.

La società maltese, costituitasi in giudizio unitamente all’amministratore italiano, ha portato all’attenzione dei giudici varie prove atte a dimostrate l’effettivo insediamento della società in Svizzera, «come luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività sociale» (Cassazione 15424/21).

Le prove a supporto dell’esistenza della stabile in Svizzera sono state le seguenti: un contratto di locazione in una città Svizzera; presenza di personale; buste paga dalle quali si evince la corresponsione di salari per quattro dipendenti della succursale elvetica; estratti conto su istituti di credito Svizzeri, con accrediti degli importi pagati dai clienti; corrispondenza tra una società svizzera incaricata della tenuta della contabilità e i dipendenti della branch svizzera; corrispondenza commerciale intercorsa tra i clienti della società ed i dipendenti che vi operavano; prove dell’esistenza, in loco, di un direttore con poteri di firma (sarebbero, dalla lettura della sentenza, limitati all’ordinaria amministrazione). Sulla base di tali prove, la Cgt Lombardia arriva alla conclusione secondo cui sussiste una effettiva e concreta struttura in Svizzera, senza potersi giustificare quindi alcuna attrazione di residenza fiscale in Italia in qualità di società esterovestita, e ciò ancorché l’amministratore-socio sia risultato residente nel nostro Paese.

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Dividendi italiani sempre imponibili al 5% (non conta la Pex)

9 Maggio 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 8 aprile 2024 di Marco Piazza e Stefano Vignoli

Per le società di capitali che applicano i principi contabili nazionali e che investono in azioni (e titoli simili) la fiscalità varia notevolmente a seconda dell’iscrizione della partecipazione nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni e in funzione dei requisiti Pex.

I dividendi

Procediamo con ordine, partendo da un punto fermo: la tassazione dei dividendi italiani non varia in base ai requisiti Pex e al bilancio, poiché questi importi sono in ogni caso parzialmente imponibili (la dividend exemption è del 95%, secondo l’articolo 89, comma 1, del Tuir), in base al principio di cassa, ai soli fini Ires e senza assoggettamento a ritenuta.

Più penalizzati i dividendi esteri, perché se provengono da Paesi a fiscalità privilegiata sono tassati integralmente; altrimenti – se sono assoggettati a ritenuta all’estero – il corrispondente credito di imposta (spettante nei limiti previsti da eventuali convenzioni internazionali) viene riconosciuto solo nella misura del 5%, pari alla percentuale di imponibilità del dividendo (articolo 165, comma 10, del Tuir).

Le plusvalenze

Per le partecipazioni in società di capitali italiane e in società ed enti non residenti che hanno i requisiti Pex (articolo 87), iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, è prevista l’imponibilità limitata al 5% della plusvalenza, mentre l’eventuale minusvalenza non è deducibile, neppure nella misura limitata del 5% (articolo 101, comma 1, del Tuir).

La parziale esenzione spetta se la società svolge un’attività commerciale effettiva e non è localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ed è verificato l’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente la vendita: la cessione prima di tale termine determina pertanto la piena rilevanza della plusvalenza come della minusvalenza.

Le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante generano plusvalenze (ricavi per il Tuir) interamente imponibili e minusvalenze pienamente deducibili.

Limiti alla deducibilità delle minusvalenze sono previsti per le società che cedono – entro 36 mesi dall’acquisto – partecipazioni che hanno distribuito dividendi (Tuir, articolo 109, comma 3-bis e seguenti).

In merito alla valutazione a fine esercizio, le svalutazioni sono indeducibili, così come non imponibili sono le rivalutazioni o i ripristini di valore a prescindere dalla classificazione dei titoli nell’attivo o nelle immobilizzazioni e dei requisiti Pex.

Simile anche il trattamento contabile per il 2023: la deroga alla necessità di svalutare i titoli nell’attivo circolante in base all’andamento dei mercati finanziari, riproposta dal Dm 14 settembre 2023, limita sostanzialmente le svalutazioni in bilancio ai casi di perdite durature di valore, come per le immobilizzazioni finanziarie.

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Scadenziario Giugno 2024

3 Maggio 2024

entro il 20 Giugno

  • scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di maggio

entro il 30 Giugno

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5%  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre marzo-aprile (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso;
  • pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3-6%) relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso; pagamento imposta di bollo (3%) sull’elaborazione dati e pubblicità relativi al bimestre marzo-aprile;
  • pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture contabilizzate nel 2023 come fatture da ricevere relative a provvigioni passive, elaborazioni dati e pubblicità 2023 anche se ancora non sono state ricevute. Pena l’indeducibilità del costo;
  • si ricorda che in base all’art. 16 alla Legge 40 del 31 marzo 2014 l’operatore economico è tenuto a comunicare all’UAE eventuali variazioni dell’attività prevalente ed effettiva entro il 30 giugno di ogni anno;

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