Mese: Giugno 2024
Bocciati gli accertamenti del Fisco basati su semplici presunzioni
11 Giugno 2024
Il Sole 24 Ore lunedì 13 maggio 2024 di Giuseppe Morina Tonino Morina
Stop alle presunzioni del Fisco. Per i giudici tributari devono essere annullati gli accertamenti dell’agenzia delle Entrate emessi sulla base di semplici presunzioni. La recente evoluzione giurisprudenziale in materia è univoca e consolidata nel bocciare gli accertamenti dell’ufficio emessi in mancanza di qualsiasi prova della presunta evasione accertata. In questo modo, rischiano di andare in “fumo” molti degli accertamenti emessi negli ultimi anni dagli uffici dell’Agenzia, basati su presunzioni e senza prove sufficienti a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
L’onere della prova
Per evitare inutili contenziosi, gli uffici devono tenere conto delle novità introdotte, in materia di onere della prova, dall’articolo 6 della legge di riforma della giustizia tributaria del 31 agosto 2022, n. 130, che ha inserito il comma 5-bis all’interno dell’articolo 7 del Dlgs 546/1992.
La norma, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens, cioè di diritto sopravvenuto, in vigore dal 16 settembre 2022 e applicabile anche per i procedimenti in corso, pone ex lege l’onere della prova a carico del Fisco, che non ne può invece addossare l’incombenza sul soggetto accertato.
È evidente che spetta all’ufficio “provare” i fatti costitutivi della pretesa fiscale. Il principio che l’articolo 2697 («Onere della prova») del Codice civile pone in ordine al regime probatorio è chiaro: «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
La prova dell’evasione
Sul nuovo corso di ripartizione dell’onere della prova è illuminante la sentenza 3856 del 23 novembre 2022, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 5, la quale, inserendosi nell’alveo della riforma, ha sovvertito la concezione secondo cui spetterebbe al contribuente l’onere della prova ovvero della probatio “diabolica” circa la mancata percezione del maggior reddito.
Secondo il collegio siracusano, infatti, la nuova norma introduce una regola speciale del diritto tributario per dirimere le questioni sul riparto dell’onere probatorio e, pertanto, è inequivocabile che l’ufficio debba provare le contestazioni afferenti a tutte le tipologie di violazione.
Sullo stesso filone, in tema di applicazione dell’onere probatorio, si veda la sentenza 293/01/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, secondo la quale l’amministrazione finanziaria deve dimostrare in maniera circostanziata e puntuale la propria pretesa, indicando le ragioni oggettive (e non le presunzioni) su cui si fonda la maggiore base imponibile.
In assenza di tale specifica dimostrazione, l’atto impositivo deve essere annullato per violazione della norma sopra citata.
Nello stesso senso, con la nuova norma che pone ex lege l’onere della prova a carico del Fisco, si veda la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 9214/2023, depositata il 15 novembre 2023. Con questa sentenza, i giudici di secondo grado annullano l’atto impositivo e rigettano l’appello dell’ufficio «in mancanza di elementi probatori forniti a riprova dei fatti affermati»; per i giudici di secondo grado la «prova oggi pretesa dal riformato processo tributario che, con l’articolo 6 della legge 130/2022, che ha introdotto il comma 5–bis nell’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992, esige che il Giudice valuti le prove agli atti, comprese quelle che possono essere offerte dagli uffici, in corso di giudizio, purché riguardino i fatti dedotti, ed annulli l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o è insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa e l’irrogazione delle sanzioni».
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Fattura elettronica intra-Ue posticipata a luglio 2030
11 Giugno 2024
Il Sole 24 Ore 10 maggio 2024 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
Obblighi di fatturazione elettronica per operazioni intra-Ue di predisposizione ed invio del Drr (Digital reporting) a decorrere dal 1° luglio 2030. Dunque, un rinvio rispetto alla decorrenza del 1° gennaio 2028, che era stata fissata inizialmente dal pacchetto Vida (Vat in the digital age). Questa una delle novità previste dalla bozza di direttiva Iva in discussione il prossimo 14 maggio 2024 nel corso dell’Ecofin, all’interno del quale si cercherà di raggiungere un accordo politico sul pacchetto relativo all’imposta sul valore aggiunto (Iva) nell’era digitale.
Il pacchetto comprende tre proposte, volte rispettivamente a:
contrastare le frodi in materia di Iva;
sostenere le imprese;
promuovere la digitalizzazione.
Gli altri rinvii
La revisione delle tempistiche di adozione ha interessato anche le altre misure: differita al 1° gennaio 2026, rispetto al 2025, la disciplina sul fornitore presunto per i gestori di piattaforme elettroniche; scatta invece dal 1° luglio 2027 la Svr (Single vat registration, cioè la registrazione Iva unica), rispetto al termine precedentemente individuato al 1° gennaio 2025; al 1° gennaio 2035 viene invece spostato il termine entro cui le normative nazionali in tema di fatturazione elettronica, adottate prima del 1° gennaio 2024 compresa quindi quella italiana, dovranno essere armonizzate agli standard europei Ubl o Cii.
Le fatture riepilogative
e quelle transfrontaliere
Al netto delle modifiche in termini di decorrenza, è di assoluto rilievo rispetto alla proposta iniziale della Commissione Com(2022) 701 datata 8 dicembre 2022, la cancellazione delle disposizioni che, nel modificare la vigente direttiva Iva 2006/112, avevano abrogato la possibilità di emettere fatture riepilogative.
Infine, è stato ampliato da due a dieci giorni il termine per l’emissione della fattura per le operazioni transfrontaliere a decorrere dal verificarsi dell’evento imponibile.
Problemi e soluzioni
Il testo della direttiva, pubblicato in bozza, è il risultato delle attività di consultazione e mediazione realizzate, funzionali ad armonizzare le varie istanze degli Stati membri con l’esigenza avvertita dal legislatore unionale di modernizzare le regole di funzionamento dell’imposta, garantendo altresì misure in grado di ridurre il Vat gap attraverso l’utilizzo della digitalizzazione per contrastare l’evasione fiscale ed il fenomeno delle frodi carosello realizzate con operazioni intra-Ue.
La tempistica di raccolta e scambio delle informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri costituisce infatti, ad oggi, un ostacolo al contrasto efficace delle frodi, ritenendosi indispensabile accelerare sul versante della disponibilità di dati in formato strutturato ed immediatamente elaborabili. Questo comporterà l’introduzione quindi dell’obbligo di fattura in formato elettronico strutturato Ubl o Cii, della presentazione di report digitali (Drr) in tempo reale con i dati delle operazioni intra-Ue realizzate, della previsione di utilizzo della partita Iva unica (Svr) in tutta l’Unione Europea, nonché lo spostamento in capo ai gestori di piattaforme on-line degli obblighi Iva rendendoli fornitori presunti delle operazioni realizzate.
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Scadenziario Luglio 2024
2 Giugno 2024
entro il 20 Luglio
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. , F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di giugno.
entro il 31 Luglio
- Pagamento imposta complementare 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/01/24 -30/06/2024
- Scade il termine di presentazione e di pagamento per il periodo d’imposta 2023 delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche:
- Modelli IGR P e IGR L Modelli IGR M e N
- Dichiarazione del sostituto d’imposta di cui all’articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche – Modello IGR O
- Allegati relativi a:
- a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
- b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
- c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all’articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.
- Modello Q – Dichiarazione annuale dell’Imposta sulle Importazioni
- Ricordiamo che eventuale CONGUAGLIO D’IMPOSTA, ISS e FONDISS e il I ACCONTO d’imposta e contributi per l’anno 2024 sono da pagarsi entro il 31/07/2024
- Il II ACCONTO d’imposta e contributi sono da pagarsi entro il 30/11/2024