Fisco, addio al redditometro Analisi di rischio su chi evade

9 Settembre 2024

Il Sole 24 Ore 7 Agosto 2024 di Marco Mobili e Giovanni Parente

Lotta al sommerso. Con il decreto correttivo del concordato cambiano i controlli in base alle spese Accertamento con doppia soglia: il 20% sul dichiarato e almeno 70mila euro di scostamento

Controlli più mirati anche grazie all’analisi di rischio per concentrarsi sui grandi evasori o a chi non dichiara nulla al Fisco. La pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» di lunedì 5 agosto del decreto correttivo sul concordato preventivo (Dlgs 108/2024) manda definitivamente in archivio la stagione del redditometro. L’obiettivo delle forze di maggioranza su cui il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha trovato una quadratura tecnica, che ha poi portato alla firma del Capo dello Stato sul provvedimento, era quello di arrivare a uno strumento in grado non più di colpire a tappeto ma di andare a puntare sui grandi scostamenti. Arriva, infatti, una doppia soglia di cui il Fisco dovrà tener conto prima di procedere con l’accertamento: da un lato viene confermato che lo scostamento tra reddito ricostruito attraverso le spese sostenute e reddito effettivamente dichiarato deve essere almeno il 20%, dall’altro c’è un’ulteriore limitazione che lo scarto deve essere superiore almeno a dieci volte all’assegno sociale annuo (attualmente pari 6.947,33 euro), ossia poco meno di 70mila euro.

Facciamo un esempio per chiarire. Con le vecchie regole in presenza di un reddito dichiarato di 10mila euro sarebbe bastato al Fisco ricostruire un reddito di 12.500 attraverso le spese del contribuente per muovere il primo passo verso la contestazione di un’evasione; ora invece l’allarme rosso scatterà solo in presenza di un reddito ricostruito di poco meno di 80mila euro.

È evidente l’intento di ridurre al massimo il numero dei cosiddetti «falsi positivi» e di indirizzare i controlli su casi in cui c’è effettivamente un’evasione elevata. Anche per questo saranno previsti comunque dei presidi per impedire di non colpire in maniera indiscriminata. Prima attraverso l’analisi del rischio, poi con la possibilità di giustificazione di eventuali altri redditi o quote di risparmio accumulato o la replica rispetto alle spese oggetto di contestazione.

L’analisi del rischio fa parte di una strategia avviata già con il primo decreto attuativo della delega fiscale) sul concordato preventivo e l’accertamento (il Dlgs 13/2024). Lo sforzo è quello di arrivare a utilizzare le nuove tecnologie (compresa l’intelligenza artificiale) e le banche dati di cui dispone l’amministrazione finanziaria in un’ottica non solo deterministica, incrociando le informazioni disponibili e verificando le eventuali “mancanze” del contribuente, ma anche in termini probabilistici, ossia cercando di individuare fenomeni di evasione in cui calare poi i controlli. In questa direzione è già a lavoro una task force composta da agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, che stanno iniziando a ragionare attraverso l’Upar (Unità per l’analisi del rischio) sulle soluzioni da mettere in campo che naturalmente dovranno essere rispondenti alle regole sulla privacy.

In ogni caso il nuovo evasometro prevede un ampio margine al contribuente (e ai suoi difensori) per giustificare gli scostamenti tra redditi dichiarati e spese sostenute finiti sotto la lente del fisco. Con la modifica contenuta nel decreto correttivo del concordato, vengono infatti uniformate le regole tra l’accertamento sintetico puro e quello che poi dovrebbe essere ricondotto agli elementi di capacità contributiva definiti con un decreto ministeriale (l’ultimo in ordine di tempo è stato congelato con l’atto di indirizzo firmato da Leo e dal direttore delle Finanze Spalletta in attesa della revisione complessiva delle regole per placare le polemiche politiche sorte nella campagna elettorale per le europee). In entrambi i casi, infatti, il contribuente potrà sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da parte di soggetti diversi dal contribuente. Ma non solo perché ci sarà margine per spiegare che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

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Proroga termini di adeguamento e-commerce

9 Settembre 2024

Come da mail inoltrata dall’Ufficio Attività Economiche il 26 Agosto u.s. è stato prorogato al 1° novembre 2024 il termine concesso tramite Circolare prot. 62851/2024 UAE n. 8 del 25 giugno 2024 per l’adeguamento gratuito delle autorizzazioni classificate dalla precedente normativa come “commercio elettronico”.

Si ricorda che tale adeguamento consiste nell’effettuazione di apposita pratica di “adeguamento oggetto autorizzazione ad operare” su OPEC, inserendo nell’apposito campo modalità di esercizio la modalità e-commerce e rimuovendo il codice generico 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (che non comporti l’applicazione della normativa antiriciclaggio)” per inserire tutti i codici Ateco inerenti i prodotti già commercializzati; sarà poi necessario apporre la spunta su E’ un adeguamento modalità di vendita e-commerce.

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Scadenziario Ottobre 2024

4 Settembre 2024

entro il 2 Ottobre

  •  dichiarazione Attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui al comma 2,  dell’articolo 3 del D.D. 7 Marzo 2011 nr 50
  •  Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’art. 4 della Legge 22 dicembre 2021 nr 207

entro il 20 Ottobre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di settembre.

entro il 31 Ottobre

  • Scade il termine per il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di luglio-agosto 2024;
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di luglio- agosto (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di luglio e agosto 2024;
  • pagamento dell’imposta speciale di bollo su servizi di elaborazione dati e pubblicità relativa al bimestre luglio – agosto 2024.
  • ai sensi dell’ art. 2 Legge 194/2023 entro il 31/10/24 è consentito alle società di ogni genere ed agli operatori economici persone fisiche di rivalutare i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili al 31 dicembre 2023 e le partecipazioni in società controllate o collegate costituenti immobilizzazioni (rif. art 16 Legge 171/2022).

 

  • Si ricorda che è stato prorogato con Comunicazione UAE del 26 08 24 al 1° Novembre il termine di adeguamento gratuito delle autorizzazioni classificate dalla precedente normativa come “commercio elettronico” (codice ATECO da modificare 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet – che non comporti l’applicazione della normativa antiriciclaggio)”.
  • Si ricorda che in seguito della Circolare AIF del 10 Settembre u.s. è stato sospeso l’obbligo di conferma imposto nell’arco temporale tra il 1° ed il 31 Ottobre per la Comunicazione di Conferma del Titolare Effettivo per le persone giuridiche (soggetti obbligati).

 

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