Mese: Novembre 2024
Legge 22 Ottobre 2024 nr 155 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2024 e modifiche alla Legge 22 12 23 nr 194
12 Novembre 2024
Di seguito si elencano gli articoli più interessanti della Legge nr 155 del 22 10 24 riguardante l’ultimo assestamento alla Legge del Bilancio di Previsione dello Stato 2024
art. 2 ha per oggetto la definizione agevolata delle Cartelle Esattoriali di Banca Centrale aventi scadenza entro 31 08 2024
art. 10 aggiunge un ulteriore requisito per ottenere lo status di “impresa ad alto contenuto tecnologico”
art. 11 prevede incentivi e benefici in caso di crisi d’impresa volti al salvataggio già a partire dall’esercizio 2024
art. 14 tra le varie proroghe e differimenti segnaliamo quella relativa alla sanatoria edilizia spostata al 30 Giugno 2025.
Si allega il testo completo e se ne raccomanda attenta lettura
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Decreto Delegato 31 Ottobre2024 nr 165 – Settori di attività soggetti a Nulla Osta del Congresso di Stato ai fini dell’autorizzazione ad operare di cui al Decreto Delegato 14 marzo 2024 nr 50
12 Novembre 2024
Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto che aggiorna la lista delle attività soggette a Nulla Osta del Congresso di Stato ricordando come indicato all’art. 2 che sono abrogati i precedenti D.D. n.58 e n.121 di quest’anno ma sono fatti salvi gli atti e gli effetti compiuti durante la vigenza degli stessi.
art.1
Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato previsto dall’articolo 5 del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50 le seguenti attività economiche e settori merceologici:
a) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato e reso esecutivo con Decreto 21 luglio 1997 n.73;
b) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico di prodotti e valori numismatici e filatelici;
c) le attività economiche nel settore merceologico di costruzione delle strade, qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazione primaria;
d) tutte le attività economiche nel settore merceologico della produzione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
e) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
f) tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie e dell’investigazione privata;
g) le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, ad esclusione dell’attività di commercio all’ingrosso di orologi;
h) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali.
Il nulla osta di cui al comma 1 può essere comunque richiesto e deliberato anche preventivamente alla costituzione della società.
Art. 2
(Abrogazione)
1. Sono abrogati il Decreto Delegato 19 marzo 2024 n.58 e il Decreto Delegato 12 agosto 2024 n.121. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza degli stessi.”
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Le cripto-attività ora hanno i loro Regolamenti
12 Novembre 2024
Da San Marino Fixing del 9 Ottobre 2024 di Daniele Bartolucci
anche San Marino apre le porte a quelle che sono ufficialmente identificate come “tecnologie basate su registri distribuiti”, ma più comunemente note come crypto-attività. In verità, già con il Decreto Delegato 3 gennaio 2024 n.2, poi ratificato con Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138, questa strada si era già ben delineata (e ancora prima con la delega prevista dal comma 6 dell’articolo 3 della Legge 15 settembre 2023 n.132), ma è solo dal 2 ottobre che sono entrati in vigore i due Regolamenti “attuativi” di Banca Centrale della Repubblica di San Marino e di San Marino Innovation, ovvero i detentori delle specifiche competenze previste dalla legge in questa partita (assieme ad AIF, che ne ha curato in collaborazione la stesura, va ricordato). Sono infatti i due enti citati ad avere la maggiore responsabilità in questa nuova esperienza, in quanto la norma prevede che le tecnologie basate sui registri distribuiti (DLT) assumano una forma
tokenizzata, distinguibile in due tipologie: i Token di tipo A {o cripto-attività), che rappresentano attività finanziaria in forma tokenizzata emessa nell’esercizio delle attività riservate e, pertanto, fanno riferimento alle procedure di autorizzazione e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino; Token di tipo B, che rappresentano tutti i documenti informativi in forma tokenizzata diversi dalle cripto-attività e che sono di competenza di San Marino Innovation. Da qui l’elaborazione e la pubblicazione dei due distinti Regolamenti.
IL RUOLO E LE ATTIVITÀ DI BANCA CENTRALE
Innanzitutto, come spiegato già dal Segretario alle Finanze Marco Gatti in Consiglio Grande e Generale, il Regolamento di BCSM – quello più interessante e delicato quindi dal punto finanziario – è stato elaborato avendo come parametro di riferimento il Regolamento UE n. 2023/1114 (c.d. MiCAR), ed “è volto”, spiega lo stesso istituto, “a introdurre nell’ordinamento sammarinese un quadro normativo di vigilanza specifico con riguardo a quei token definiti cripto-attività (o token di tipo A) dal citato Decreto Delegato”, suddivise in tre tipologie: Cripto-attività collegate; Token di moneta elettronica; Cripto-valute”. Va comunque detto che “le rimanenti cripto-attività (attività finanziarie diverse emesse in forma tokenizzata nell’esercizio di attività riservate ai sensi della LISF nonché gli strumenti finanziari in forma tokenizzata) rimangono soggette, in coerenza al principio della c.d. neutralità tecnologica, alle regolamentazioni emesse dalla Banca Centrale ed applicate in via ordinaria”. Di fatto la novità è la disciplina concernente sia “le crypto-asset firm, nuova categoria di soggetti autorizzati allo svolgimento delle 2 nuove attività riservate introdotte nell’Allegato 1 della LISF con le lettere J-bis (servizi di emissione di cripto-attività collegata) e L-bis (servizi in cripto-attività) e, come tali, soggetti alla vigilanza della Banca Centrale, con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali, organizzativi, di governance, sugli assetti proprietari, nonché sulla prestazione di tali servizi”. Sia “l’emissione, l’offerta e l’ammissione alla negoziazione delle sopra citate cripto-attività, stabilendo precisi obblighi informativi, anche tramite la pubblicazione del c.d. white-paper, soggetto a preventiva notifica alla Banca Centrale o ad autorizzazione di quest’ultima”.
LE IMPRESE DEL SETTORE E IL RUOLO DELLE BANCHE
Il Titolo II del Regolamento di BCSM disciplina quindi le “Attività esercitabili” e specifica che “la prestazione dei servizi di emissione di cripto-attività collegata e/o la prestazione di uno o più servizi in crypto-attività, è riservata alle crypto-asset firm, previa autorizzazione della Banca Centrale”. Mentre “i servizi di emissione di crypto-attività collegata possono essere prestati anche dalle banche, previa specifica autorizzazione della Banca Centrale e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento”.
Non solo, perché “i servizi in crypto-attività possono essere prestati anche da imprese finanziarie diverse dalle crypto-asset firm, purché autorizzate ad almeno una delle attività riservate di cui alle lettere A), D), I) o J) dell’Allegato 1 della LISF, previa specifica autorizzazione della Banca Centrale e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento”. Entrando nel dettaglio, “il rilascio dell’autorizzazione a prestare i servizi in crypto-attività è altresì subordinato alla valutazione della Banca Centrale della pertinenza e coerenza dello specifico Si servizio in crypto-attività che si intende prestare rispetto all’attività riservata svolta in via principale”.
Infine “la prestazione dei servizi di emissione di crypto-attività collegata e/o la prestazione di uno o più servizi in crypto-attività comporta ad ogni modo l’obbligo di preventiva iscrizione al Registro degli operatori DLT”. Registro pubblico che è invece tenuto da dall’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino, o San Marino Innovation, che con il suo Regolamento ne ha definito i soggetti tenuti ad iscriversi, le informazioni pubblicate, le procedure di iscrizione e cancellazione, i diritti di pratica e di iscrizione”.
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Beni all’estero con più diritti reali: compilano RW tutti i contitolari
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 7 Ottobre 2024 di Stefano Vignoli
Spazio agli ultimi controlli sui modelli Redditi 2024 da inviare entro il 31 ottobre. Particolare attenzione, per chi ha asset all’estero, merita il quadro RW, talora fonte di difficoltà compilative anche per gli addetti ai lavori.
I soggetti coinvolti
L’obbligo di compilazione del quadro RW (W per chi presenta il 730) ricorre per persone fisiche (inclusi imprenditori individuali e lavoratori autonomi), enti non commerciali, società semplici ed equiparate (articolo 5, Tuir) residenti in Italia, per i beni detenuti all’estero a prescindere dagli importi e dai giorni di detenzione.
Sono esclusi dall’obbligo compilativo coloro che lavorano all’estero per lo Stato, o altri enti o organizzazioni internazionali cui aderisce il nostro Paese, con residenza determinata ex lege in Italia, e i frontalieri limitatamente agli asset detenuti nel Paese limitrofo, oltre a chi aderisce ai regimi dei pensionati (articolo 24-ter del Tuir) e dei neo-residenti (24-bis). Anche se, per questi ultimi, l’Agenzia ritiene necessario indicare le partecipazioni estere qualificate, in quanto potrebbero generare plusvalenze tassabili nei primi cinque periodi di imposta (circolare 17/E/2017, paragrafo 5.2).
I beni da dichiarare
Tra i beni all’estero che più frequentemente rientrano nell’obbligo dichiarativo vi sono opere d’arte, gioielli e metalli preziosi (anche se detenuti in cassette di sicurezza), gli immobili e i beni mobili suscettibili di essere iscritti nei pubblici registri in Italia: sono pertanto da dichiarare le imbarcazioni e le auto di lusso immatricolate all’estero (con il codice “16” quali beni mobili registrati).
Quando sul bene sussistono più diritti reali – caso frequente per quanto riguarda gli immobili con usufrutto e nuda proprietà – l’obbligo dichiarativo compete a entrambi i titolari: ma mentre il nudo proprietario compila il quadro RW solo ai fini del monitoraggio, avendo cura di barrare la casella 16, l’usufruttuario è tenuto al versamento dell’Ivie seppur limitatamente al valore dell’usufrutto.
Inoltre, l’indicazione in RW compete a tutti gli intestatari in caso di attività in comunione o cointestate, ma anche al soggetto che abbia “soltanto” delega di firma.
Per gli immobili all’estero, in assenza di variazioni, non sarebbe richiesta l’indicazione (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990): possibilità raramente colta dai contribuenti considerato che il quadro RW serve anche ai fini della liquidazione dell’Ivie, comunque dovuta.
Infatti, la compilazione del quadro è necessaria anche per determinare l’Ivie, l’Ivafe, e dal 2023 l’imposta (con aliquota dello 0,2%) sul valore delle cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
Insieme alle cripto-valute sono numerose le attività finanziarie da dichiarare, tra cui conti correnti e depositi esteri, valute, obbligazioni e partecipazioni comprese le stock option salvo il caso in cui non siano cedibili e non sia spirato il “vesting period” (risoluzione 73/E/2014).
I conti correnti sono oggetto di monitoraggio se superano, anche in un solo giorno, i 15mila euro; ma, anche sotto questa soglia, richiedono la compilazione del quadro RW ai fini Ivafe se la giacenza media supera i 5mila euro.
Sono inoltre oggetto di compilazione del quadro RW le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, salvo le somme versate per obbligo di legge come nel caso del “secondo pilastro svizzero” (circolare 38/E/2013, paragrafo 3).
Per gli investimenti all’estero rientranti in un unico rapporto finanziario è inoltre possibile dichiarare il valore iniziale e finale di detenzione della relazione finanziaria unitaria, non rilevando le variazioni nella composizione (circolare 12/E/2016, risposta 14.1). A tal fine, a partire da Redditi 2017 è stato istituito il codice attività 20 (“Conto deposito titoli all’estero”).
Finanziamenti e quote soci
Nel quadro RW occorre indicare anche i finanziamenti soci seppur non soggetti a Ivafe, come le valute estere, i metalli preziosi e le partecipazioni non rappresentate da titoli. Malgrado il dettato normativo, non dovrebbero essere soggette a Ivafe neanche le azioni (titoli) di società estere non quotate, coerentemente a quanto avviene con l’imposta di bollo per le azioni italiane.
Il socio di società di capitali italiana con partecipata all’estero non è tenuto a dichiarare la partecipazione se è il titolare effettivo (circolare 38/E/2013, esempio 3): ma su questo punto le istruzioni al modello dichiarativo lasciano qualche perplessità. Quando invece il socio detiene una partecipazione diretta nella società estera che, sommata a quella indiretta, gli permette di essere titolare effettivo, occorre dichiarare la somma dei due valori tenuto conto dell’effetto demoltiplicativo.
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Trasferte e rappresentanza: per la deduzione niente contanti
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 30 Ottobre 2024 di Luca Gaiani
Lotta all’evasione. Per imprese e professionisti dal 2025 obbligo di pagamenti tracciabili per i costi Rimborsi non tassati se le spese dei dipendenti saranno saldate con strumenti diversi dal cash
Per imprese e professionisti arriva, dal 2025, l’obbligo di pagare le spese di trasferta e di rappresentanza con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciabili. Chi non si adeguerà, perderà il diritto alla deduzione del costo, sia ai fini Ires che ai fini Irap, e per il dipendente che chiede il rimborso scatterà la tassazione in busta paga. La stretta è prevista dall’articolo 10 del Ddl di Bilancio per il 2025 e riguarderà spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea. I contribuenti devono rapidamente attrezzarsi per adeguare le procedure dei rimborsi spese in vista nell’inizio del nuovo anno.
Spese di taxi e Ncc con carta di credito
L’intervento del Ddl di Bilancio sulle modalità di pagamento delle spese di trasferta (vitto, viaggio e alloggio) tende a contrastare, secondo la relazione tecnica, fenomeni di evasione generati, attualmente, dalla sotto-fatturazione da parte dei prestatori e dalla deduzione in capo ai committenti di costi non effettivamente sostenuti. In realtà, soprattutto nelle imprese piccola e piccolissima dimensione, vi è un ulteriore aspetto evasivo che si realizza attraverso il rimborso a dipendenti o amministratori di note spese di importo gonfiato o comunque non relative a oneri effettivamente pagati.
A fronte di queste situazioni, il Ddl di Bilancio introduce, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, un generalizzato obbligo di effettuare pagamenti di spese di vitto, alloggio, viaggio, o trasporto con vettori diversi da quelli pubblici di linea di cui all’articolo 1 della legge 21/1992 (si tratta, in pratica, di taxi o noleggio con conducente, gli Ncc) attraverso bonifici bancari o postali, oppure con mezzi di cui all’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di credito e di debito, prepagate, assegni circolari e bancari).
Note spese ai dipendenti
Il primo intervento riguarda la disciplina dei rimborsi per spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto e viaggio con taxi e Ncc, ai fini del reddito di lavoro dipendente e assimilato (Co.co.co. e amministratori di società). L’articolo 10 aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir prevedendo che i rimborsi ivi previsti non concorrono a formare il reddito solo se le spese sono pagate dal dipendente o dall’amministratore con mezzi tracciati. La norma si riferisce a tutte le spese regolate dal comma 5 e dunque non solo a quelle per trasferte fuori dal territorio comunale, ma anche alle spese per trasferte intercomunali (ancorché queste ultime siano già oggi integralmente tassate sul dipendente).
Dovranno essere chiarite le modalità di documentazione del pagamento tracciato da parte del dipendente, ad esempio fornendo copia fotografica degli scontrini dei Pos rilasciati dal taxista, non essendo ipotizzabile una raccolta cartacea di migliaia di documenti.
Limiti alla deducibilità
La norma interviene poi sulla deducibilità di queste spese in capo al contribuente che le sostiene. Per artisti e professionisti, il nuovo comma 6-ter dell’articolo 54 del Tuir stabilisce (fermi restando i limiti di deducibilità previsti dai commi 5 e 6, e dunque il 75% per alberghi e ristoranti, nel tetto massimo del 2% dei corrispettivi percepiti), le spese per prestazioni alberghiere o per somministrazione pasti, come pure quelle per trasporti a mezzo taxi e Ncc, che vengono addebitate analiticamente al cliente, nonché le spese rimborsate per trasferte svolte da dipendenti o lavoratori autonomi, sono deducibili solo se pagate con i richiamati mezzi tracciabili.
Anche per le imprese (articolo 95 Tuir), le spese di vitto e alloggio e i rimborsi analitici di spese di trasporto effettuati con taxi e Ncc diventeranno deducibili, dal 2025, soltanto se pagate con mezzi tracciabili e ciò sia se il costo è sostenuto direttamente, sia in presenza nota spese a piè di lista.
Infine, modificando l’articolo 108 del Tuir, si richiede il pagamento tracciato per dedurre (nei limiti delle soglie previste dal Dm 19 novembre 2008) le spese di rappresentanza sostenute dal prossimo esercizio.
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Eredità e successioni in Italia: un confronto con gli altri Paesi europei
11 Novembre 2024
L’Italia che è un Paese di tartassati (in realtà non tutti) è però un vero paradiso fiscale per quanto riguarda l’imposta sulle successioni. Il gettito (come rivelava uno studio dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica) derivante dall’imposta sulle successioni e donazioni (Isd) in Italia è stato pari a soli 1.043 milioni nel 2022, lo 0,05 per cento del Pil e lo 0,18 per cento delle entrate totali.
Per avere un riferimento, basti pensare che (sempre secondo lo stesso studio) in Francia, per esempio, nel 2021 il gettito dell’imposta su successioni e donazioni è stato pari a 18,6 miliardi di euro, cioè lo 0,7 per cento del Pil: in altre parole, quattordici volte il gettito italiano in rapporto al Pil. La Germania si attesta allo 0,3 per cento del Pil con 9,8 miliardi di gettito. E comunque la media europea, ma anche in generale dei Paesi Ocse, è molto più alta.
Tassa di successione tra le più basse dei principali Paesi europei
«In Italia – commenta Francesco Scinetti, autore dello studio dell’Ocpi -, la tassa di successione è considerata una delle più basse tra i principali Paesi europei, tanto che il Bel Paese viene talvolta definito un “paradiso fiscale” in questo ambito. Se l’Italia si allineasse al gettito generato dalla Francia rapportato al Pil, si stimano 13 miliardi di euro in più di gettito rispetto al miliardo circa che raccoglie attualmente. Anche confrontandosi con Paesi come Spagna, Germania e Regno Unito, il gettito italiano risulta molto inferiore e con un adeguamento ai loro livelli l’Italia potrebbe ottenere circa 5 miliardi di euro in più». Il sistema fiscale italiano, secondo l’economista, è particolarmente vantaggioso per chi eredita grandi patrimoni, creando una disparità rispetto ad altri Paesi «dove l’imposta – spiega – non solo è molto più elevata, ma è anche progressiva a differenza della nostra aliquota “flat”, contribuendo quindi a un maggiore equilibrio redistributivo».
Tabella riepilogativa delle imposte di successione
EREDI | IMPOSTA DI SUCCESSIONE | IMPOSTA DI TRASCRIZIONE | IMPOSTA CATASTALE | |
---|---|---|---|---|
Coniuge Parenti in linea retta |
PRIMA CASAALTRI IMMOBILIALTRI BENI | Sul valore complessivo dei beni e diritti franchigia per ogni erede 1.000.000 euro oltre la franchigia: 4% |
200€2%– | 200€1%– |
Fratelli e sorelle | PRIMA CASAALTRI IMMOBILIALTRI BENI | Sul valore complessivo dei beni e diritti franchigia per ogni erede 1.000.000 euro oltre la franchigia: 6% |
200€2%– | 200€1%– |
Parenti fino al 4° grado diversi da fratelli e sorelle Affini in linea retta Affini in linea collaterale sino al 3° grado |
PRIMA CASAALTRI IMMOBILIALTRI BENI | Sul valore complessivo dei beni e diritti: 6% |
200€2%– | 200€1%– |
Altri soggetti | PRIMA CASAALTRI IMMOBILIALTRI BENI | Sul valore complessivo dei beni e diritti: 8% |
200€2%– | 200€1%– |
Soggetti portatori di handicap Riconosciuto grave ai sensi della legge 5.2.1992 n.104 |
PRIMA CASA | Sul valore complessivo dei beni e diritti: franchigia per ogni erede 1.500.000 euro* |
200 € | 200 € |
(*) Oltre la franchigia: se coniuge o parente in linea retta: 4%; se parente sino al 4° grado, affine in linea retta o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6%; negli altri casi: 8%
Franchigie e aliquota variabile dal 4 all’8 per cento a seconda del grado di parentela
Finora in Italia questo tema è sempre stato un vero e proprio tabù, tanto che nei mesi scorsi c’è stata una riforma della legge sull’imposta di successione, ma che non ha toccato franchigie e aliquote. Da noi quindi l’aliquota varia dal 4 all’8 per cento a seconda del grado decrescente di parentela e così anche le franchigie. Non sorprende quindi che (salvo ripensamenti dell’ultima ora) un inasprimento del prelievo sulle imposte di successione e donazione non sia entrato nella Manovra.
Cambiate le modalità di liquidazione dell’imposta
In ogni caso delle novità ci sono: grazie al Dlgs 139 del 18 settembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre scorso). Come ricorda Antonio Tomassini, tributarista di Dla Piper e docente di diritto tributario: «Con il Dlgs di settembre la prima novità in materia di imposta di successione è che sono cambiate le modalità di liquidazione dell’imposta. Con la nuova disciplina l’imposta viene autoliquidata dal contribuente, come accade per le altre imposte e non più dall’ufficio». Si tratta di una semplificazione per il contribuente che così utilizza la stessa procedura per le imposte dovute: sia per quella sulle successioni, sia per quelle ipotecarie e catastali. Con il Dlgs, viene poi meglio delineato il quadro normativo per il passaggio generazionale delle aziende. «In qualche modo si può dire che si stabilizzano – continua Tomassini – le regole sul passaggio generazionale, attraverso ad esempio un patto di famiglia, che in ipotesi di trasferimento del controllo prevedono l’esenzione da imposta di successione e donazione per il trasferimento stesso».
COME VIENE TASSATA L’EREDITA’ ALL’ESTERO
Le modalità di applicazione dell’imposta di successione e donazione
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Niente tasse sul capital gain: Lugano lancia la sfida cripto
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 27 Ottobre 2024 di Alessandro Galimberti
Valute blockchain. Mentre Roma vara l’aumento del prelievo al 42%, in Ticino prende forma la città con acquisti diffusi in Bitcoin (e Lvga), grazie anche alle plusvalenze con zero imposizione sul reddito
Mentre Roma prepara la stangata fiscale sulle criptovalute – con l’aliquota del 42%, inserita nel disegno di legge di Bilancio 2025 per le plusvalenze e agli altri proventi da operazioni in blockchain – a un’ottantina di chilometri di strada da Milano sono già iniziati i festeggiamenti. Euforia dovuta non solo alla terza edizione di Lugano’s Plan B Forum (che si è svolta venerdì e ieri portando in Ticino guru digitali di mezzo mondo), kermesse pensata per celebrare l’esperimento di hub europeo di una città ideale (e reale) a misura di Bitcoin.
L’ipotesi che l’Italia chiuda, per via fiscale, a un mercato retail di 2,2 miliardi di euro (ultimo aggiornamento al 30 giugno scorso) e a 1,3 milioni di utilizzatori (di cui 900mila giovani e quasi giovani tra 18 e 39 anni) non può che elettrizzare la cittadina italofona sulle rive del lago Ceresio.
Dieci anni dopo la fine dell’epoca d’oro da paradiso fiscale e forziere in nero per italiani e gli sforzi, in larga parte riusciti, per rifarsi una reputazione, il Canton Ticino e la sua capitale finanziaria Lugano (terza piazza della Svizzera, non proprio retrovie) vedono salire nuove opportunità dal valico un po’ intristito di Chiasso, un tempo cruna miracolosa di ogni contrabbando e oggi ancora alle prese con una impegnativa rinascita.
«Ben vengano, gli italiani!» ha subito brindato il sindaco della “Lugano bella”, Michele Foletti, salvo poi fare subito una diplomatica retromarcia con distinguo da buona educazione («Non auguro il male a nessuno, volevo solo dire che noi siamo qui»), politeness a cui i ticinesi tengono sempre molto (si veda l’intervista in pagina). Ma certo, se i migranti digitali da Sud decidessero di muoversi verso le care sponde del lago condiviso con gli ultimi lembi d’Italia, molti qui si fregherebbero le mani.
Lugano oggi è una città di 60mila abitanti dove si può fare tutto senza avere un franco in tasca: basta tenere con sé un wallet digitale (cioè un’app nel telefono) alimentato da Bitcoin o Tether per pagare indifferentemente l’officina dell’auto, l’estetista, la pizza, l’enoteca, il ristorante o la palestra. E, ancora, il pet shop, l’ottica, il tattoo fino al…giornale. Meglio ancora se nel wallet si mette il «Lvga», la cripto autoctona del Ceresio accettata da oltre 400 esercizi commerciali che restituisce il 10% in cash back ad ogni acquisto; un «meccanismo che premia chi acquista locale e mantenendo il valore in città crea un effetto virtuoso con ricadute positive sull’intero circuito economico cittadino», spiega il portale di lancio con sfavillante pragmatismo elvetico. Anche perché «a differenza delle altre criptovalute i Lvga non possono essere scambiati con altre valute o criptovalute e non sono soggetti a fluttuazioni», con il valore ancorato al franco svizzero con un cambio fisso 100 Lvga= 1 Chf.
Così una città multiculturale, multietnica e poliglotta, che negli ultimi 40 anni ha saputo imboccare una trasformazione veloce e inarrestabile, vive contemporaneamente lo slancio tecnologico della blockchain e la conservazione delle tradizioni della comunità locale: oltre 20mila luganesi usano abitualmente il Lvga movimentando i 4mila wallet dedicati, numeri all’apparenza piccoli che però prendono altra luce se visti come percentuale della popolazione locale.
Quello che però può più interessare l’investitore privato (i possessori di criptovalute registrati in Italia sono per il 99,9% persone fisiche) è che in Svizzera le plusvalenze sono esenti da tassazione.
Come dire, in un impietoso confronto con il testo fiscale redatto nella medesima lingua ma 700 chilometri più a sud, zero per cento di tasse sui redditi contro 42 per cento.
L’unica condizione, a cui conviene attenersi a queste latitudini, è non essere un imprenditore o un operatore comunque professionale (si veda l’articolo sotto) e, soprattutto, non dissimularsi tale. Perché accoglienti sempre, ma fessi anche no.
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L’iscritto AIRE che riunisce nuda proprietà e usufrutto
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 28 Ottobre 2024 di Alfredo e Attilio Calvano
Un cittadino italiano – iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residente e con sede di lavoro in Francia, come titolare di rapporto di lavoro dipendente – non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, dove detiene soltanto la nuda proprietà di alcuni immobili. È corretto tale comportamento?
Dato che, nel 2024, questo soggetto ha ereditato immobili affittati, e si è ricostituita la piena proprietà su quelli di cui era nudo proprietario, egli dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per gli affitti? In caso di risposta positiva, dovrà dichiarare solo i redditi italiani o anche i redditi – di lavoro dipendente e immobiliari – percepiti in Francia?
Il cittadino italiano fiscalmente residente in Francia, avendo avuto fino a tutto il periodo d’imposta 2023 soltanto la nuda proprietà di immobili in Italia, non era qui tenuto ad alcun adempimento dichiarativo/impositivo, essendo questo obbligo incentrato sul titolare del diritto di usufrutto degli stessi.
A decorrere dal 2024, la sopravvenuta titolarità, in piena proprietà, di immobili, dati in locazione, comporta invece che, nel 2025, egli presenti in Italia la dichiarazione modello Redditi Pf (qualificandosi nel frontespizio come non residente) e assoggetti a tassazione i redditi fondiari così conseguiti (oltre all’assolvimento dell’Imu).
Sono invece esclusi dalla dichiarazione italiana tutti i redditi prodotti e percepiti in Francia dall’interessato lì residente (articolo 3, comma 1, del Dpr 917/1986, Tuir)
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Ncc, 6 miliardi di euro di tasse locali sparite nei paradisi italiani
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 2 Novembre 2024 di Gianni Trovati
Elusione. In Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige il 2% della popolazione e il 52,9% delle auto. Pronto un emendamento contro le sedi fittizie
ROMA
Sei miliardi di euro. Spariti. Trasportati verso il nulla da decine e decine di migliaia di auto a noleggio con conducente in fuga negli ultimi dieci anni verso i loro piccoli paradisi fiscali domestici rappresentati dalla Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Fuga solo sulla carta, ovviamente. Ma i soldi sono spariti davvero.
A calcolarli è una consulenza tecnica chiesta dalla Città metropolitana di Roma Capitale, che sta ravvivando il già fitto fronte giudiziario su cui combattono società di noleggio ed enti territoriali. Perché i miliardi sfumano dalle casse delle Regioni, che insieme alla sede legale delle società perdono la loro tassa automobilistica, e da quelle di Province e Città metropolitane, che non ricevono l’imposta di trascrizione e la quota di Rc Auto destinata agli enti di area vasta. Non è complicato immaginare la reazione di Roberto Gualtieri quando, nella sua veste di sindaco metropolitano di Roma, ha ricevuto i conti; e insieme a Beppe Sala a Milano, Gaetano Manfredi a Napoli e Roberto Lagalla a Palermo ha rilanciato una battaglia unisce i terreni legale e politico.
I quattro sindaci hanno scritto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per chiedere «un’incisiva azione del Governo», e hanno proposto una norma condivisa con Anci e Upi che dovrebbe tradursi in un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra (c’è tempo fino a mercoledì alle 10) per ristabilire un principio semplice: quello della «interpretazione sostanziale della sede legale», secondo cui l’indirizzo ufficiale va posto, e le tasse si pagano, dove si svolge l’attività effettiva della società di noleggio.
Nei conteggi di Arianna Montagni, la tributarista che ha sviluppato la consulenza per Roma Capitale, solo le Città metropolitane hanno perso su queste strade due miliardi di euro, mentre il mancato gettito (mal)sopportato dalle Regioni vale il doppio, in una geografia che ha fin qui penalizzato soprattutto Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Veneto e Piemonte. Sul tema sono fiorite le battaglie giudiziarie contro le società che si trasferiscono nelle placide valli ad autonomia speciale mentre le loro auto continuano a destreggiarsi nel traffico indiavolato dell’Italia ordinaria. Ma la giurisprudenza si è divisa fra chi, come le Corti di Giustizia Tributaria di Milano, Bologna e Mantova, riconosce l’esistenza dell’abuso del diritto e chi invece la nega, come la Corte di giustizia di Roma nel caso della Città metropolitana e in quello della Regione Lazio.
Ma più degli scontri giurisprudenziali, sono i numeri a mostrare l’entità plateale del fenomeno. Le immatricolazioni di auto a noleggio con conducente registrate dalla banca dati dell’Aci oggi in Italia sono 455.435, cioè 7,7 ogni mille abitanti. La sola Valle d’Aosta, dove vive lo 0,2% degli italiani, ne concentra però 36.566, cioè l’8% del totale.
Se tutte viaggiassero davvero fra Aosta e Champoluc, nella Vallée ci sarebbero tre auto con autista ogni 10 abitanti, neonati compresi, con un’intensità di servizio che si faticherebbe a trovare anche fra le corti arabe gonfie di petrodollari. Ma il reame vero dei noleggi con conducente è il Trentino Alto Adige, che con l’1,8% della popolazione raduna il 44,9% delle auto immatricolate in Italia e in teoria vede viaggiare sulle proprie strade 188,85 vetture con conducente ogni mille abitanti. Con il 2% della popolazione, i due piccoli territori autonomi sommano il 52,9% delle immatricolazioni. Il conto esclude le auto immatricolate in Polonia, Bulgaria o Repubblica Ceca, e iscritte nel registro dei veicoli esteri: sono 53mila, ma 35mila (il 66%) risultano circolanti in Campania, che per questa via perde 20 milioni di euro all’anno.
La Toscana, prima fra le Regioni ordinarie, ha meno di 20 Ncc ogni mille residenti, e in 14 Regioni, compresa la Lombardia che non è tra le più povere del pianeta, il rapporto è sotto l’uno a mille: cioè 200 volte inferiore a quello che si incontra sulle rive dell’Adige. Dove però le auto a noleggio non ci sono davvero, e nemmeno le società. Durante gli accertamenti in alcune delle tante controversie si è scoperto per esempio che in una sede dove avevano la loro casa ufficiale otto aziende di noleggio l’arredamento era limitato a un tavolino e tre sedie. Simile si è rivelata la dotazione un indirizzo che a Bolzano ospitava 63 società.
La spiegazione è fiscale. Perché l’imposta provinciale di trascrizione che si paga lassù è inferiore di circa il 30% a quella che si deve versare a Milano, Padova o Roma. Ma l’arma della concorrenza tributaria arriva spuntata negli enti dei territori ordinari, già alle prese con bilanci ridotti all’osso dalla lunga e ora epocale crisi dell’auto che prosciuga le entrate di un federalismo provinciale basato quasi solo sulla gomma. Negli anni le Province hanno quindi coralmente alzato l’imposta di trascrizione fino ai massimi consentiti dalla legge, ma il gettito ha continuato a diminuire: nel 2023 gli incassi si sono fermati a 1,04 miliardi, cioè il 6,8% in meno del 2019 (ma la differenza è del 19,4% considerando l’inflazione), e ancora peggio è andata alla quota provinciale dell’Rc Auto (nel 2023 a 1,15 miliardi, -23,4% reale rispetto a quattro anni prima). Ora l’ossigeno ai conti manca davvero. E gli amministratori hanno deciso di dire «basta». Per non soffocare.
Le immatricolazioni di ncc nelle Regioni italiane – Classifica in base al numero di immatricolazioni ogni mille abitanti
REGIONE | POPOLAZIONE | IMMATRICOLAZIONI | |||
NUMERO | % SUL TOTALE | NUMERO | % SUL TOTALE | OGNI MILLE ABITANTI | |
Valle d’Aosta | 123.018 | 0,2 | 36.566 | 8,0 | 297,24 |
Trentino A. A. | 1.082.116 | 1,8 | 204.358 | 44,9 | 188,85 |
Toscana | 3.664.798 | 6,2 | 71.577 | 15,7 | 19,53 |
Piemonte | 4.252.581 | 7,2 | 47.809 | 10,5 | 11,24 |
Lazio | 5.720.272 | 9,7 | 49.755 | 10,9 | 8,70 |
Emilia-Romagna | 4.455.188 | 7,6 | 29.217 | 6,4 | 6,56 |
Lombardia | 10.020.528 | 17,0 | 8.683 | 1,9 | 0,87 |
Molise | 289.413 | 0,5 | 182 | 0,0 | 0,63 |
Veneto | 4.851.972 | 8,3 | 2.911 | 0,6 | 0,60 |
Umbria | 854.378 | 1,5 | 440 | 0,1 | 0,51 |
Friuli-V. Giulia | 1.195.792 | 2,0 | 391 | 0,1 | 0,33 |
Basilicata | 533.636 | 0,9 | 152 | 0,0 | 0,28 |
Marche | 1.484.427 | 2,5 | 416 | 0,1 | 0,28 |
Sicilia | 4.794.512 | 8,2 | 1.115 | 0,2 | 0,23 |
Campania | 5.590.076 | 9,5 | 995 | 0,2 | 0,18 |
Puglia | 3.890.250 | 6,6 | 584 | 0,1 | 0,15 |
Calabria | 1.838.150 | 3,1 | 155 | 0,0 | 0,08 |
Abruzzo | 1.269.963 | 2,2 | 66 | 0,0 | 0,05 |
Liguria | 1.508.847 | 2,6 | 63 | 0,0 | 0,04 |
Sardegna | 1.569.832 | 2,7 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Fonte: elaborazione su dati Aci e Istat
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Carisp attiva il sistema PagoPa con l’Italia: è la prima in territorio
11 Novembre 2024
SEMPLIFICAZIONE
Dalla Redazione di San Marino RTV 8 Ottobre 2024
Sarà possibile, per i clienti di Cassa di Risparmio, effettuare pagamenti a favore di enti pubblici italiani.
La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ha attivato l’interfaccia pagoPA per i propri correntisti. Grazie a questo accordo (si legge in una nota) sarà possibile, per i clienti di CRSM, effettuare pagamenti a favore di enti pubblici italiani. Si tratta di un servizio unico per il territorio sammarinese. A decorrere da questo mese, il correntista di CRSM potrà effettuare pagamenti a Comuni, Province e Regioni italiani e ad aziende a partecipazione pubblica; potrà pagare le rette scolastiche e universitarie, oppure multe, nonché le AUSL, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’ACI e ogni altro ente pubblico. I pagamenti tramite pagoPA potranno essere effettuati direttamente dal servizio home banking Welly, disponibile sia in versione web che tramite App, semplificando la vita a quei sammarinesi che, avendo a che fare con istituzioni o enti italiani, aprivano conti correnti presso banche estere per effettuare tali pagamenti