Neo-residenti, flat tax raddoppiata sui redditi esteri

11 Novembre 2024

Il Sole 24 Ore 8 Ottobre 2024 di Antonio Longo

LE ALTRE NOVITÀ

È definitivo l’aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax sui redditi esteri per i “neo-residenti”.

Con la conversione in legge, senza modifiche, dell’articolo 2 del Dl 113/2024 cambia per la prima volta dalla sua introduzione nel 2017 il regime fiscale speciale dell’articolo 24-bis del Tuir. Per il solo anno 2022 (dati Mef su dichiarazioni fiscali 2023) questo regime ha portato in Italia 957 soggetti, che si sono aggiunti ai 2.678 già trasferiti negli anni precedenti, e il complessivo pagamento di 89.750.000 euro a titolo di imposta forfettaria.

I neo-residenti sono le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e optano per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’aumento dell’imposta voluto dal Governo, che tiene conto anche di dinamiche inflazionistiche, non sembra in grado di compromettere il successo di questa misura di attrazione.

L’innalzamento dell’imposta è, infatti, l’unica modifica e di fatto sancisce ad oggi la stabilità del regime nel suo complesso.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dl 113/2024, la nuova caratura del tributo (che non riguarda i familiari dei contribuenti principali, i quali continueranno a pagare l’importo ridotto di 25mila euro) si applica solo ai soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza ai fini dell’articolo 43 del Codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del Dl, cioè dopo il 10 agosto. Per chi è già nel regime, è garantita l’irrilevanza dell’incremento.

Il riferimento testuale della clausola di salvaguardia è al concetto di residenza civilistica, cioè al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio coincide con il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. In sede di discussione parlamentare, alcuni emendamenti avevano proposto di allungare il periodo di salvaguardia e consentire l’adesione al regime esistente a coloro che avessero investito specifiche risorse in attività economiche o iniziative filantropiche, stile «visto investitori».

Nessuna di queste proposte ha visto la luce, ma non per questo il regime sembra destinato ad un cono d’ombra. Al contrario, si ritiene che l’Italia continuerà ad essere in cima tra le destinazioni più ambite per gli individui con redditi e patrimoni (potenzialmente ancora più) ingenti, potendo offrire un regime fiscale chiaro e rodato, rispetto ad esempio alle recenti incertezze sul «res non dom» nel Regno Unito.

Inoltre, non si dimentichi che l’Italia è un Paese europeo e membro del G7 e quindi si qualifica spesso come destinazione strategica anche per ragioni di investimento. I neo-residenti contribuiscono alle casse erariali sia direttamente, con il pagamento dell’imposta forfettaria sui proventi esteri e delle imposte progressive sui redditi italiani, sia per i molteplici effetti, anche ai fini della fiscalità indiretta, derivanti dai consumi, oltre ad essere spesso protagonisti di nuove iniziative imprenditoriali e filantropiche.

In questo contesto, è da segnalare la giusta posizione innovativa che l’agenzia delle Entrate (interpello n. 159/2024) ha recentemente espresso, secondo cui un contribuente in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione ex articolo 24­bis può, nei periodi d’imposta successivi, revocarla ed accedere – nel rispetto delle altre condizioni – al regime speciale per i lavoratori impatriati (ora articolo 5 del Dlgs 209/2023). Con ciò favorendo anche l’ulteriore possibile sviluppo di attività lavorative in Italia incentivate dalla detassazione parziale del (nuovo) reddito di fonte domestica in alternativa al regime di vantaggio sui soli redditi esteri.

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Il rivenditore di auto usate non «scorpora» il margine

11 Novembre 2024

Il Sole 24 Ore 28 Ottobre 2024 di Alfredo e Attilio Calvano

Il rivenditore di auto usate non «scorpora» il margine

Un rivenditore di auto usate ha acquistato, da un privato, un’auto al prezzo di 10.000 euro, e l’ha rivenduta, a un soggetto munito di partita Iva, al prezzo di 12.440 euro. Il cliente ha chiesto al rivenditore di auto di poter indicare in fattura l’Iva sul margine di guadagno del rivenditore stesso.
Quest’ultimo può predisporre la fattura di vendita indicando l’importo di 10.000 euro, senza Iva fino a concorrenza del costo di acquisto del privato, e inserendo separatamente i 2.000 euro più Iva, che rappresentano il suo guadagno?

La risposta è negativa. Il rivenditore di auto usate non può esporre separatamente l’Iva in fattura.
Ne fa espresso divieto l’articolo 38, comma 1, primo periodo, del Dl 41/1995, secondo cui i soggetti che applicano il regime del margine «nella fattura non possono indicare l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo».
Inoltre, per le cessioni soggette al regime del margine, l’articolo 21, comma 6, lettera d, del Dpr 633/1972 dispone che la fattura, in luogo dell’ammontare dell’imposta, deve riportare l’annotazione «Regime del margine – beni usati», riferita al totale dei corrispettivi. Non c’è un espresso divieto di indicare il costo di acquisto in fattura; tuttavia, ai fini del trattamento Iva, il costo di acquisto non può essere artificialmente scorporato dal totale addebitato in fattura e dal relativo margine.

 

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Scadenziario Dicembre 2024

9 Novembre 2024

entro il 20 Dicembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre.

entro il 31 Dicembre

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
  •  il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
  • scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);

Si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/24 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.

Si segnala che è in scadenza al 31 12 2024 la proroga straordinaria del termine di archiviazione  delle fatture elettroniche come indicato dal DL 139/2023 e si attendono novità dispositive  in merito

Si rammenta che l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).

Si segnala infine che l’art. 17 della Legge 137/2018 ha reso obbligatorio, già dal primo gennaio 2019, per ogni contribuente la registrazione nel conto fiscale delle obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA, pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.

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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Commerciale del Dott. Antonio Valentini  rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 21 dicembre  al 6 gennaio compresi.

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