Decreto Delegato 7 novembre 2023 nr 161 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione indebita e Amministrazione infedele

15 Dicembre 2023

Si rende noto che gli articoli 197 e 198 del codice penale,  sono stati così modificati; entrambi entreranno in vigore a seguito della ratifica del Decreto stesso.

Art. 197 (Appropriazione indebita)
Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato o a società da esso partecipate o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.

Art.198 (Amministrazione infedele)
I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.

DD161-2023

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