Stretta sulle frodi Iva anche sulle auto da San Marino e Vaticano

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 17 febbraio 2024 di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

La circolare 3/E: l’aliquota sulla cessione del pellet di legno al 22% dal 1° marzo

Primi chiarimenti sulle novità Iva. La circolare 3/E/2024 affronta le modifiche sulle imposte indirette contenute nella manovra 2024, nel decreto Anticipi (Dl 145/2023) e nel decreto salva infrazioni (Dl 69/2023).

Sull’Iva, l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, prevede una modifica delle aliquote Iva relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento. La norma in argomento interviene nella parte III della Tabella A allegata al decreto Iva, ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento: il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti, condizionato per la vendita al minuto; gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina. La medesima aliquota del 10 per cento è prevista anche per i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e ai pannolini per bambini. Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.

Sempre restando in tema di aliquota al 10 per cento, la legge di bilancio dispone la proroga dell’applicazione di tale aliquota in relazione al pellet di legno, ma solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024; dal prossimo 1° marzo 2024, quindi, la cessione di pellet di legno tornerà ad essere assoggettata all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.

Inoltre, la legge di Bilancio ha previsto la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (Iva inclusa) del valore indicato in fattura delle cessioni di beni (restano escluse le prestazioni di servizi) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Ue, effettuate dal 1° febbraio 2024 a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue (ovvero, come chiariscono le Entrate, le persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori del territorio doganale della Ue), al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta. Le modalità con cui tale agevolazione può essere riconosciuta sono due: immediata, in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’Iva, ovvero differita, con la restituzione dell’imposta originariamente applicata, tramite rimborso della stessa. La cessione dei beni ai viaggiatori extra Ue deve essere documentata tramite il sistema Otello.

Infine, per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stata estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. Anche in queste ipotesi la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli è subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.

Doing business in San Marino

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