Il ruolo del marketplace indirizza l’operazione Iva

11 Giugno 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 3 giugno 2024 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Molti operatori scelgono di proporre prodotti attraverso i marketplace, così da fruire dei loro servizi e sfruttarne la visibilità. Bisogna però fare attenzione nel gestire le procedure perché, a seconda del grado d’intervento della piattaforma, si possono configurare obblighi fiscali differenti.

La presunzione fiscale

Per prima cosa è bene fare chiarezza su un punto: la presunzione (fiscale) ex articolo 2-bis del Dpr 633/1972. In base a tale disposizione, la piattaforma si “intromette” (esclusivamente ai fini fiscali) nell’operazione – imponendo di fatturare a quest’ultima, che a sua volta fattura al cliente – solo per le vendite a distanza di beni di modico valore (non superiore a 150 euro) importati da Stati/territori terzi, ovunque sia stabilito il fornitore, e per le vendite all’interno della Ue (nazionali e intracomunitarie) ma solo se il fornitore non è stabilito nell’Unione.

Nell’ottica dell’impresa nazionale, pertanto, la presunzione opera solo per le vendite a distanza di beni di modico valore che siano importati da Stati/territori terzi per effetto della cessione. Al contrario, se i beni si trovano già nell’Ue, oppure sono di valore superiore a 150 euro, anche se la vendita è gestita attraverso un’interfaccia elettronica terza, questa resta estranea all’operazione.

L’azienda italiana che effettua vendite a distanza verso l’Ue deve quindi preoccuparsi (solo) di tenere monitorata la soglia di 10mila euro, superata la quale la tassazione (Iva) avviene a destino, con conseguente necessità di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale nello Stato di destinazione. In alternativa, l’operatore può aderire all’Oss (opzionabile anche se non è superata la soglia) in modo da gestire le vendite a distanza direttamente attraverso l’identificativo italiano. L’eventuale iscrizione all’Oss ha un effetto totalizzante. Una volta aderito al regime, pertanto, tutte le operazioni, compresi i servizi che possono rientrarvi, devono confluire nella dichiarazione speciale Oss.

Oss e intervento del marketplace

Fatte queste premesse, si può puntare l’attenzione sul “livello” d’intervento del marketplace. Se la piattaforma si limita a fornire i servizi tipici della vetrina virtuale, come mero “espositore” dei prodotti, gestendo eventualmente gli ordini, l’operatore nazionale non deve fare altro che contabilizzare le vendite effettuate (magari sfruttando l’esonero da fatturazione/certificazione), come per qualsiasi vendita a distanza eseguita in Italia. Va tuttavia ricordato che, secondo la risposta 802/2021, le vendite in oggetto possono concorrere alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond solo se è emessa fattura (rinunciando così alle semplificazioni del regime).

Bisogna poi distinguere le operazioni in base alla destinazione dei beni: le vendite con consegna in altri Stati Ue rientrano nella dichiarazione Oss, mentre quelle verso l’Italia si riepilogano nella dichiarazione annuale Iva (restando soggette ai residui adempimenti ordinari).

La cosa si complica quando si fruisce anche dei servizi di logistica con trasferimento dei beni (che rimangono per il momento dell’impresa italiana) in magazzini gestiti dalla piattaforma in altri Stati membri. Lo spostamento dei beni costituisce infatti un “trasferimento a se stessi” che l’articolo 41 del Dl 331/1993 assimila a una cessione intracomunitaria. Significa che l’impresa deve conoscere la circostanza per poter aprire una posizione Iva in tale Paese ed emettere tempestivamente fattura alla propria partita Iva estera, indicando come importo il prezzo di costo.

Altra distinzione quando poi saranno realizzate le cessioni verso privati. Se si tratta di vendite a distanza intraUe – con spostamento dei beni da uno Stato membro a un altro, compresi i trasferimenti verso l’Italia dal Paese Ue cui sono stati prima inviati – queste rientrano nella dichiarazione Oss. Se i beni sono consegnati nello stesso Stato in cui già si trovano, si ha invece una cessione interna con applicazione delle relative regole.

Gli esempi:VENDITA DALL’ITALIA SOPRA SOGLIA – SENZA ADESIONE ALL’OSS
Il 13 maggio un cliente privato finlandese ordina alcuni beni tramite il marketplace utilizzato dal venditore italiano (Alfa Srl).
I beni partono subito dal magazzino del marketplace, che si trova in Italia, e arrivano in Finlandia con trasporto a cura del fornitore.
La tassazione
L’operazione va tassata ai fini Iva in Finlandia perché con tale vendita si supera la soglia dei 10mila euro (la tassazione a destino è possibile tramite opzione anche in assenza di superamento della soglia).
L’impresa italiana deve quindi disporre di una partita Iva in Finlandia, per poter addebitare l’imposta locale.
Data la tipologia del bene si applica l’Iva ordinaria finlandese, 24% (fonte www.europa.eu).
Gli adempimenti
Nonostante si tratti di vendite che rilevano nel Paese di destinazione, l’articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl 331/1993 stabilisce che tali operazioni in Italia sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili.
Il cedente italiano deve quindi emettere fattura (cartacea o elettronica) recante il titolo di non imponibilità nei confronti del cliente (non sono previsti esoneri) entro il 15 giugno (articolo 46, Dl 331/1993);
Se anche in Finlandia è richiesta l’emissione della fattura, dovrebbe essere possibile emettere un unico documento che soddisfi entrambe le normative.
La fattura va annotata nel registro delle vendite entro il 15 giugno con riferimento a maggio.
Seguendo la circolare 36/E/2010 delle Entrate (paragrafo 12.b) e le istruzioni, si potrebbe evitare l’Intrastat. Tuttavia, in via cautelativa, potrebbe essere consigliabile la compilazione.
Se la fattura emessa è cartacea, va compilato anche l’Xml ai fini dell’esterometro.
VENDITA DALL’ITALIA SOPRA SOGLIA – CON ADESIONE ALL’OSS
Stessa ipotesi di partenza: il 13 maggio un cliente privato finlandese ordina alcuni beni tramite il marketplace utilizzato dal venditore italiano (Beta Srl).
Per ovviare alla necessità d’identificarsi nel Paese di destino, Beta si è iscritta all’Oss.
Gli adempimenti
Siccome Beta ha aderito all’Oss non è obbligata né a emettere fattura né a certificare altrimenti il corrispettivo (può comunque provvedervi ma, in questo caso, deve rispettare tutti gli obblighi connessi ordinariamente previsti); quindi deve solo annotare la vendita ai fini della contabilità generale e reddituali.
In assenza di fatturazione, le vendite non possono essere considerate ai fini della disciplina dell’esportatore abituale, né per la richiesta di rimborsi in presenza di operazioni non imponibili.
La vendita non confluisce nei registri Iva né in dichiarazione annuale, ma solo nella dichiarazione speciale Oss. In tal senso potrebbe essere utile creare dei sezionali “non Iva” su cui far transitare le vendite Oss.
Quanto alla presentazione dell’Intrastat si rinvia alle considerazioni di cui al precedente esempio.
L’esterometro
Secondo una Faq publicata sul sito delle Entrate, se è emessa fattura allora l’operazione va riepilogata anche ai fini esterometro (se elettronica, l’obbligo è già assolto). Non esiste una posizione esplicita ufficiale in caso d’assenza di fattura, anche se pare ragionevole escludere l’obbligo, considerata natura delle operazioni e applicazione del regime semplificato.
Anche una lettura a contrariis della Faq in questione può condurre all’esclusione dall’obbligo, anche se servirebbe una conferma da parte delle Entrate.

Doing business in San Marino

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