Diritti, sostenibilità e clima: la direttiva Ue entra in azienda
6 Agosto 2024
Il Sole 24 Ore 6 luglio 2024 di Marina Castellaneta
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di ieri (serie L) la direttiva 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità che modifica la 2019/1937 e il regolamento 2023/2859.
La direttiva Csdd (Corporate sustainability due diligence directive) dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 luglio 2026. Tempi brevi, quindi, che impongono alle società di grandi dimensioni, con specifiche caratteristiche di fatturato e numero di dipendenti, di partire subito con l’attivazione delle procedure richieste per garantire il rispetto dei diritti umani e l’ambiente. Questo anche perché l’ambito di applicazione è ad ampio raggio in quanto coinvolge l’intera catena dell’attività, obbligando al rispetto della due diligence nella supply chain e nella gestione del rischio. Le società dovranno essere pronte anche coi piani di transizione climatica, in linea con l’accordo di Parigi.
Ci sono voluti due anni per arrivare a un’intesa tra il Parlamento Ue e il Consiglio, intervenuti in parte annacquando la proposta presentata dalla Commissione europea nel 2022.
Nessun dubbio, però, sulla rilevanza della direttiva che permette l’ingresso in un atto vincolante del contenuto di codici di condotta e atti di soft law indirizzati alla sostenibilità e alla tutela dei diritti umani e dei lavoratori e, in particolare, dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Col nuovo sistema, le imprese di grandi dimensioni, con inizio temporalmente diversificato, dovranno rispettare nuovi obblighi per limitare gli impatti negativi in questi settori. In caso di violazione scatteranno misure per accertare la responsabilità delle imprese, incluse le attività delle filiazioni e dei partner commerciali parte della catena di attività della società.
Ambito di applicazione
Riguardo all’ambito di applicazione, la direttiva è rivolta alle società costituite secondo la normativa di uno Stato membro (e anche di Stati terzi con fatturato generato nell’Ue) che abbiano, in media, più di mille dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450.000.000 euro nell’ultimo esercizio di adozione del bilancio d’esercizio.
È stato possibile ampliare l’ambito di applicazione, seppur in modo più limitato rispetto agli obiettivi di partenza, anche alle società che non raggiungono i criteri previsti dall’articolo 2, lettera a, se si tratta di società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto i limiti previsti o accordi di franchising o licenza nell’Unione «in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti se gli accordi garantiscano un’identità comune».
Processo in sei fasi
Le società destinatarie degli obblighi dovranno rispettare il processo di attuazione del dovere di diligenza in sei fasi: integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione, individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente, la prevenzione, l’arresto o la minimizzazione degli impatti negativi effettivi o potenziali, il monitoraggio e la valutazione delle misure, la comunicazione e la riparazione. Inoltre, è previsto un sistema per azioni di risarcimento danni a vantaggio di persone fisiche e giuridiche, con l’obbligo per gli Stati di prevedere termini di prescrizione non inferiori ai cinque anni.
Sistema di controllo
È stato attivato un sistema ramificato di controllo: la Commissione dovrà istituire un help desk unico che lavorerà con autorità nazionali e Stati membri, i quali dovranno prevedere le autorità di controllo competenti a vigilare sul rispetto degli obblighi.
Tra i poteri delle autorità di controllo, la possibilità di avviare indagini di propria iniziativa o dopo segnalazione e di effettuare ispezioni, anche transfrontaliere, coordinandosi con gli altri Stati.
Dovranno poi essere predisposti meccanismi di notifica e procedure di reclamo, attivabili da persone fisiche o giuridiche colpite da un impatto negativo o che hanno motivo di ritenere che saranno colpite, da sindacati, altri rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni della società civile.