Brani musicali, le regole d’uso nei prodotti audiovisivi
6 Agosto 2024
Il Sole 24 Ore 8 Luglio 2024 di Giulia Casamento e Andrea Rinaldi
Marchi, brevetti, diritto d’autore
Una piccola casa di produzione, che si occupa della creazione di documentari e serie televisive, ha sviluppato un progetto che prevede l’uso – come sottofondo nelle scene – di brani musicali di noti artisti.
Quali sono le implicazioni legali associate al diritto di sincronizzazione per l’uso di tali brani musicali nei lavori della casa di produzione?
La sincronizzazione è un’attività ampiamente diffusa nell’ambito del settore cinematografico e pubblicitario. Essa consiste nell’associazione tra un’opera musicale e un’immagine finalizzata a realizzare un’opera di carattere audiovisivo (per esempio film, medio-cortometraggi, reclame, spot pubblicitari).
In quanto forma di sfruttamento dell’opera, il diritto di sincronizzazione rientra nell’ambito dei diritti esclusivi riconosciuti all’autore. La normativa in tema di diritto d’autore stabilisce, infatti, che l’autore è l’unico soggetto legittimato a utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale e/o derivato (articolo 12 della legge 633/1941), nonché ad adattare e registrare l’opera su qualunque supporto (con qualunque tecnologia), riprodurla, distribuirla, noleggiarla e darla in prestito, eseguirla e comunicarla al pubblico (con qualunque supporto), in base all’articolo 61 della legge 633/1941.
La sincronizzazione di un’opera musicale necessita, pertanto, dell’autorizzazione specifica dell’autore (o dell’editore) titolare dei diritti sull’opera.
Unitamente a tale autorizzazione, è necessario ottenere il consenso da parte del produttore fonografico, o del soggetto (persona fisica o giuridica) che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione e/o esecuzione, e che, in quanto tale, detiene i diritti sul fonogramma, o sulla registrazione e/o fissazione dell’opera (articolo 78 della legge 633/1941 ).
Opera musicale e fonogramma sono, infatti, entrambi tutelati dalla legge sul diritto d’autore, che riconosce ai rispettivi titolari determinati diritti. I diritti riconosciuti al produttore fonografico ricalcano sostanzialmente i diritti riconosciuti all’autore e consistono, in particolare, nel diritto di riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, esecuzione e comunicazione al pubblico (articolo 72 della legge 633/1941).
In aggiunta a tali diritti, al produttore di fonogrammi è riconosciuto il diritto a un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro di ciascun fonogramma a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi (articolo 73 della legge 633/1941).
Al fine di poter procedere con l’attività di sincronizzazione è, pertanto, necessario individuare i titolari effettivi dell’opera musicale e del fonogramma. Tendenzialmente, il produttore fonografico e l’editore corrispondono a due entità giuridiche distinte, ma, tuttavia, possono anche fare capo a un’unica entità giuridica (circostanza che semplifica il processo di individuazione e di negoziazione dei diritti).
Nel caso prospettato dal quesito, l’uso di brani musicali ai fini della realizzazione di un progetto audiovisivo implica la necessità di ottenere licenze di sincronizzazione dell’opera musicale da parte dell’autore (o dell’editore) titolare dei diritti di sfruttamento sull’opera, nonché di un’autorizzazione da parte del produttore fonografico detentore dei diritti sul fonogramma.
Si segnala che, in aggiunta alla licenza per la sincronizzazione dell’opera musicale, in funzione degli sfruttamenti prefissati dal licenziatario (colui che richiede la concessione di una licenza), è opportuno considerare la necessità di ottenere un’ulteriore licenza, avente a oggetto i successivi utilizzi dell’opera sincronizzata – quali riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito, esecuzione e comunicazione al pubblico – in assenza della quale l’opera non potrebbe essere compiutamente utilizzata