Eredità internazionali, la residenza abituale detta tutte le regole
12 Dicembre 2024
Il Sole 24 Ore 4 Novembre 2024 – L’Esperto Risponde di Vincenzo Pappa Monteforte
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Perimetro. La successione è disciplinata dalle norme civilistiche e fiscali del Paese dove il defunto ha vissuto. Si punta a evitare una doppia imposizione
Mio zio, cittadino italiano, celibe e senza figli, vive da diversi anni all’estero e non vuole rientrare in Italia. È proprietario di una serie di immobili, sia in Italia che all’estero. Come sarà regolata la sua successione? La legge italiana prevale?
Sempre più, in un mondo contrassegnato da elementi di internazionalità, è facile imbattersi in problematiche civilistico-fiscali di rilievo transnazionale. Ad esempio, in ambito successorio, quando il defunto, gli aventi causa o i beni presentano “connotazioni straniere”.
La disciplina civilistica
La regola generale per le successioni transfrontaliere è dettata dal Regolamento europeo 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015, che prevede quale principio cardine per individuare la legge applicabile alla successione, sotto il profilo civilistico, quello della “residenza abituale” del defunto al momento della morte (articolo 21).
Quindi, se il defunto aveva “residenza abituale” in Italia – indipendentemente dalla cittadinanza – con eredi e/o beni stranieri, si applicheranno le disposizioni del nostro Codice civile, che disciplineranno – tra l’altro – le modalità di redazione del testamento e la quota di successione necessaria in presenza di legittimari.
È da precisare che il testo di legge – applicabile anche agli Stati extra Ue, salvo eccezioni – non fornisce una definizione di “residenza abituale”, che potrebbe essere diversa da quella anagrafica. Non a caso – come ricorda, tra l’altro, il considerando numero 23 del Regolamento UE – essa impone «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso». Particolare significato assume l’opzione di cui all’articolo 22 del citato Regolamento europeo 650/2012: il de cuius può, tramite una disposizione a causa di morte, scegliere la lex patriae, quale legge regolatrice della propria successione.
“Residenza abituale”
Il criterio della “residenza abituale” ha sostituito quello tradizionale della cittadinanza del defunto, fissato dall’articolo 46 della legge 218/1995 («la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte»).
La disciplina tributaria
La regola base è contenuta nell’articolo 2, Dlgs 346/1990, che fissa i criteri di collegamento territoriale per l’imposta sulle successioni.
Come precisato al primo comma, nell’ipotesi di “residenza” in Italia del de cuius, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati (cosiddetto principio dell’imposizione globale).
Qualora, invece, il de cuius risieda all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano (cosiddetto principio della territorialità: articolo 2, comma 2).
Doppia imposizione?
Esistono, per le richiamate fattispecie tributarie, i meccanismi individuati dall’articolo 26, Dlgs 346/1990, volti ad eliminare la doppia imposizione in ambito successorio, grazie alla detrazione delle imposte pagate per la stessa successione ad uno Stato estero, relativamente ai beni ivi esistenti, sulla base di convenzioni internazionali, oppure – in assenza di queste ultime – del credito di imposta previsto dalla legge italiana (per il de cuius residente in Italia, titolare di beni situati all’estero, assoggettati ad imposizione nell’altro Stato).
Le convenzioni esistenti
L’Italia ha concluso solo sette trattati in materia di imposta di successione con Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia (quest’ultima concernente anche l’imposta di donazione).
GLOSSARIO
- Residenza abituale
La “residenza abituale” non sempre coincide con quella anagrafica. Per determinarla, è necessaria una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso.
- Principio dell’«imposizione globale»
La regola si applica, sotto il profilo tributario, nell’ipotesi di “residenza” in Italia del de cuius: l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati.
- Principio della «territorialità»
Trova attuazione quando il de cuius risiedeva all’estero al momento dell’apertura della successione. In questo caso, l’imposta di successione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano.
- Dichiarazione di successione telematica
Dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione di successione on line, che deve essere, poi, inviato esclusivamente in via telematica.
Il modello della dichiarazione di successione telematica contiene una casella sul frontespizio, da barrare nelle ipotesi di vigenza per la successione di altra legge rilevante sotto l’aspetto civilistico.