Movimenti finanziari con l’estero sempre da comunicare all’Agenzia

14 Aprile 2025

Il Sole 24 Ore 19 Marzo 2025 di Marco Piazza e Roberto Torre

Gli intermediari finanziari devono comunicare i trasferimenti da e verso l’estero dei propri clienti all’agenzia delle Entrate «indipendentemente dalla circostanza che alcuni trasferimenti possano essere oggetto di segnalazione anche da parti di altri intermediari italiani».

Il principio viene sancito dalla risposta 75/2025 (si veda l’articolo «Investimenti esteri, con il regime dichiarativo obbligo del quadro RW») che riguarda un caso particolare: quello in cui una persona fisica residente in Italia detenga conti correnti e dossier titoli presso un banca estera dedicati a servizi d’investimento (gestione di patrimoni o consulenza con raccolta d’0rdini) prestati al cliente dalla stabile organizzzazione italiana della banca estera. Tuttavia, può essere esemplificativa di come il cosiddetto monitoraggio fiscale del trasferimento da o verso l’estero, di cui all’articolo 1 del Dl 167/1990, possa fornire all’Amministrazione finanziaria segnalazioni fuorvianti (nel caso delle polizze vita, peraltro, la questione è stata risolta con la risoluzione 62/E del 2024).

L’obbligo di monitoraggio è imposto anche alle stabili organizzazioni in Italia di banche estere, ma – come si desume dalla risposta 75 – non solo per i trasferimenti che interessano conti correnti e dossier detenuti dal cliente presso la stabile organizzazione italiana, ma anche per quelli detenuti presso la casa madre, quando si tratti di conti dedicati ai servizi d’investimento prestati dalla stabile organizzazione stessa. In questo secondo caso, dal tenore della risposta, la comunicazione non riguarderebbe solo i trasferimenti da e verso intermediari esteri, ma anche quelli da e verso intermediari italiani. Vi è quindi il rischio di una doppia segnalazione, dato che anche gli intermediari italiani, controparti nei trasferimenti, procederanno a comunicare la medesima operazione (in entrata o in uscita) con lo stesso segno (avere per i bonifici dall’estero e dare per quelli verso l’estero).

A questo punto, se l’Agenzia non sarà in grado di individuare ed eliminare le doppie segnalazioni, il monitoraggio fiscale – che, insieme allo scambio automatico d’informazioni con le autorità estere si è dimostrato il più efficace sistema di contrasto all’evasione internazionale – rischierà di divenire inefficiente.

Prova delle difficoltà incontrate dall’Agenzia nell’analisi dei dati (spesso sovrabbondanti) è il fatto che risultano avviate diverse indagini finanziarie, scatenate dal monitoraggio fiscale e dello scambio d’informazioni, riguardanti rapporti che sono stati regolarizzati quasi dieci anni fa con la voluntary disclosure, alcuni dei quali intestati a fiduciarie italiane. Sembra impossibile che non si sia ancora riusciti a prevedere una analisi preventiva delle informazioni ricevute (onde evitare uno spreco di risorse a fisco e contribuenti).

Probabilmente il sistema dovrebbe essere completamente rivisto, anche per evitare che gli intermediari, nell’incertezza sul da farsi e vista la gravità delle sanzioni, facciano segnalazioni non dovute, minando ulteriormente l’efficienza della procedura. Il monitoraggio fiscale dovrebbe essere coordinato con gli esiti dello scambio d’informazioni internazionale e con le risultanze dell’archivio dei rapporti finanziari; ciò anche allo scopo di mettere l’Agenzia in condizione di rendersi conto in anticipo dei casi di amministrazione fiduciaria senza intestazione e simili.

Doing business in San Marino

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