Dividendi di fonte estera: sì al credito dopo prelievo preventivo e ritenuta
14 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 10 Marzo 2025 di Davide Greco e Giulia Sorci
Il credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir deve essere riconosciuto anche al
beneficiario persona fisica di un dividendo di fonte estera qualora questo sia stato
obbligato dalla propria normativa nazionale ad assoggettare il reddito in questione a
ritenuta a titolo di imposta del 26%, come richiesto dall’articolo 27, comma 4 del Dpr
600/1973.
Questa, in estrema sintesi, è la conclusione della Cgt Bergamo n. 68/1//2025 del 14
febbraio scorso (presidente e relatore Fischetti).
La vicenda aveva visto coinvolta una contribuente italiana, la quale lamentava il
mancato rimborso del credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir in relazione a dividendi
da lei percepiti e doppiamente tassati: dapprima in Svizzera, con la cosiddetta imposta
preventiva sui dividendi e, successivamente in Italia con ritenuta a titolo d’imposta del
26% (articolo 27, comma 4 del Dpr 600/1973).
La sentenza in commento è rilevante poiché si inserisce all’interno del filone
giurisprudenziale “inaugurato” nel 2022 dalla Corte di cassazione (con la sentenza n.
25698/2022), confermato anche nel 2024 (si veda Cassazione civile n. 10204/2024),
secondo cui ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir non
costituirà più, a certe condizioni, causa ostativa l’aver assoggettato in Italia i dividendi di
fonte estera a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.
Il ragionamento seguito dai giudici di merito si pone, infatti, in linea con l’orientamento
dei giudici di legittimità e costituisce, da ciò che ci risulta, uno dei primi approdi della
giurisprudenza di merito sul tema (sembra difatti vi siano pochissime sentenze di merito
antecedenti, ovvero: sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena
- 68/2024 e sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n.
3184/2024).
Facendo leva sul dettato normativo contenuto nell’articolo 24, secondo paragrafo della
Convenzione tra Italia e Svizzera, la Corte bergamasca ha dichiarato la supremazia della
fonte sovranazionale rispetto a quella domestica sancendo, in definitiva, che «spetta il
credito per [le] imposte pagate all’estero alle persone fisiche tenute, senza facoltà di
scelta, al pagamento della ritenuta a titolo di imposta come nell’ipotesi di cui all’articolo
27, comma 4 del Dpr 600/1973».
Se, infatti, è vero che una delle condizioni richieste dall’articolo 165 del Tuir per
beneficiare del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero è che il reddito in
questione concorra «alla formazione del reddito complessivo» è anche vero che, a livello
convenzionale, l’articolo 24 della Convenzione tra Italia e Svizzera non riconosce il
beneficio nell’ipotesi in cui «l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito
in base alla legislazione italiana».
Da tale disposizione pattizia se ne ricava, all’opposto che, qualora l’assoggettamento ad
imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta, o mediante imposta sostitutiva come
nella fattispecie di cui all’articolo 18, comma 1, del Tuir, avvenga non «su richiesta del
beneficiario del reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente richiedere
l’imposizione ordinaria, l’imposta pagata all’estero dovrebbe considerarsi, in linea
generale, detraibile.