Fattura inesistente se non c’è prestazione

10 Marzo 2017

Il Sole 24 Ore 25 Febbraio 2017 di Antonio Iorio

Cassazione/2. Non è sufficiente dimostrare che i fornitori non erano in grado di svolgere i servizi pagati

Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti non basta provare che i fornitori non sono in grado di svolgere i servizi fatturati ma va riscontrata l’effettività delle prestazioni eseguite. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 9139 depositata ieri.
Un contribuente veniva accusato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti relative a opere edili affidate in subappalto. Il giudice di primo grado riteneva che le imprese emittenti le fatture non potevano svolgere i lavori in questione, sulla base di una serie di indizi: assenza di collaboratori e dipendenti e di strutture idonee, anomalie nei pagamenti eseguiti per lo più per contanti nonostante gli importi elevati, dichiarazioni di alcuni prestatori che non ricordavano lo svolgimento delle attività ecc. Tuttavia assolveva l’imputato avendo provato che i lavori in questione erano stati effettivamente eseguiti. Ne conseguiva, secondo il tribunale, che non poteva trattarsi di fatture oggettivamente inesistenti stante l’esecuzione delle opere, verosimilmente svolte da altri soggetti.
La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado e condannava l’imprenditore ritenendo i lavori in questione mai eseguiti. L’imputato ricorreva così per Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nell’affermazione della responsabilità dell’imprenditore
La Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza di appello inizialmente ha condiviso le conclusioni del tribunale e cioè che in virtù di alcune circostanze, non contestate dalla difesa, i lavori non erano stati eseguiti dalle ditte emittenti le fatture, ma concludeva per la mancata esecuzione delle medesime opere. Tale conclusione – in contrasto con quella del giudice di primo grado – non era, però, in alcun modo motivata. Da qui l’accoglimento del ricorso dell’imputato.
La sentenza è interessante perché non di rado, a seguito di controlli fiscali nei confronti di contribuenti ritenuti “cartiere” perché privi di strutture, si contesta l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti ai destinatari dei documenti: spesso però questi ultimi le prestazioni o le cessioni fatturate le hanno effettivamente ricevute, ancorché da soggetti differenti (soggettivamente inesistenti). In queste ipotesi, quindi, l’eventuale contestazione di falsità oggettiva è priva di fondamento in quanto essa attiene l’assenza dell’operazione e non l’esecuzione della stessa da parte di un fornitore differente.

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