Pensioni estere: il prelievo segue il doppio binario
11 Maggio 2017
Il Sole 24 Ore del 3 Aprile 2017 da “L’Esperto Risponde” a cura di Alfredo Calvano
Sono un pensionato italiano residente in Italia, che percepisce anche un reddito di pensione dallo Stato di San Marino. Questo reddito è tassato da San Marino. Chiedo se devo riportarlo anche in Italia nella dichiarazione dei redditi.
A.F.RIMINI
In base alle regole convenzionali contro le doppie imposizioni, le pensioni di fonte estera sono generalmente tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. In forza della Convenzione Italia–Stato di San Marino, le pensioni “pubbliche” corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale sono imponibili soltanto nell’altro Stato (nel caso specifico Italia) se la persona fisica è un residente di quest’ultimo Stato e ne ha la nazionalità (comma 2 lettera b articolo 19); in caso contrario, la pensione è imponibile soltanto nello Stato di provenienza della pensione. Il medesimo trattamento (tassazione nello Stato di residenza) è riservato alle pensioni “private”, a meno che il beneficiario non sia esente da imposizione relativamente a tali redditi nello Stato in cui è residente, conformemente alla legislazione ivi vigente; in quest’ultima evenienza le pensioni sono imponibili nello Stato di provenienza. Infine, le pensioni ricevute nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in quest’ultimo.
Per quanto precede, qualora sussistano i presupposti di tassazione in Italia del trattamento pensionistico sanmarinese, lo stesso va indicato nel quadro RC del modello Redditi persone fisiche o nel modello 730.