Inesistente la fattura emessa da una srl estranea al servizio

8 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore 18 Maggio 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. Il reato scatta anche per simulazione soggettiva

Commette il reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti l’amministratore che svolge in proprio un prestazione e poi la fa fatturare alla società la cui attività è del tutto estranea alla prestazione eseguita. A nulla rileva l’esistenza di un contratto che coinvolge la società. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 24307 depositata ieri
Nell’ambito di una cessione di quote societarie da un’impresa italiana ad una estera, veniva pagata – dalla prima – una prestazione di intermediazione svolta da una srl a seguito di regolare contratto. Quest’ultima emetteva fattura e incassava sui propri conti il compenso. L’attività svolta dalla società emittente la fattura tuttavia era la commercializzazione di materiali di cancelleria abbastanza estranea alla tipologia di servizio fatturato relativo all’intermediazione della cessione di quote. Successivamente la somma veniva prelevata dall’amministratore.
L’agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo, formulava una serie di contestazioni tra le quali l’emissione di una fattura soggettivamente inesistente, ritenendo nella specie che l’operazione fosse stata svolta dall’amministratore della società a titolo personale ma fatturata dalla società. Dopo la condanna nei due gradi di giudizio, l’imputato ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, che non era possibile configurare, nella specie, un’ipotesi di emissione di fattura soggettivamente inesistente. Secondo la difesa infatti, l’operazione di mediazione della compravendita in questione era stata affidata alla società (e non alla persona dell’amministratore) in virtù di uno specifico contratto. La srl aveva poi incassato il previsto compenso con la conseguenza che nessuno dei soggetti partecipanti all’operazione era rimasto estraneo, difettando, così, il presupposto indispensabile per la configurazione dell’operazione soggettivamente inesistente come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha rigettato il ricorso e, in merito a questa eccezione, ha rilevato che il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa. Ciò si verifica anche quando, da un lato, i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico-patrimoniale dell’impresa utilizzatrice della fattura e dall’altro sussista l’elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione da un soggetto giuridico differente da quello indicato nel documento fiscale. Secondo i giudici, le operazioni soggettivamente inesistenti devono ritenersi configurabili anche quando la fattura rechi l’indicazione di un soggetto erogatore della prestazione diverso da quello effettivo: anche in questa ipotesi infatti il documento esprime una capacità decettiva idonea ad impedire l’identificazione degli attori effettivi delle operazioni ostacolando l’accertamento tributario.

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