Dividendi, il prelievo Irpef aumenta
7 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 12 Luglio 2017 di Marco Piazza e Chiara Resnati
Redditi di capitale. Il decreto del Mef pubblicato ieri in «Gazzetta» aggiorna le percentuali alla riduzione dell’aliquota Ires al 24%
Utili nell’imponibile dei soci per il 58,14% – Per plus e minus nuove regole dal 2018
Fissate le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di enti non residenti (Dm Economia 26 maggio 2017 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri).
La rideterminazione delle percentuali si è resa necessaria a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. La percentuale è calcolata in modo tale che la somma dell’Ires pagata dalla società e dell’Irpef pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell’Ires. Questo, però, comporta un incremento del prelievo Irpef sul socio.
Per quanto riguarda i dividendi e proventi assimilati, le nuove percentuali si applicano a quelli formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 da parte della società che distribuisce il dividendo. In particolare concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%:
gli utili e proventi derivanti da partecipazioni “qualificate”, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell’esercizio di impresa; resta ferma l’imposta sostitutiva del 26% sull’utile lordo per le partecipazioni non qualificate;
gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio dell’impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
Sono confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti ed è confermato che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (40%), e poi fino all’ esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (49,72%).
Se il percettore degli utili è un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100% (matematicamente sarebbe stato il 104,17%, il che dovrebbe far riflettere sull’eccesso di severità del legislatore nei confronti di questi enti).
Per le plusvalenze e minusvalenze le nuove aliquote si applicano, invece, a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2018; in caso di percezione dilazionata di corrispettivi derivanti da cessioni fatte prima di tale data, continua ad applicarsi la vecchie percentuale. In questo caso si è data rilevanza al momento del realizzo e non a quello della percezione del reddito, come normalmente accade quando cambia il regime fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria.
Per le plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa, la nuova quota di imponibilità è la stessa applicata agli utili (58,14%).
Per quelle realizzate nell’esercizio d’impresa con i requisiti per l’applicazione della participation exemption è prevista una percentuale di esenzione del 41,86% (corrispondente all’imponibilità del 58,14%).
Il decreto stabilisce che in caso di utili e proventi equiparati erogate da società o enti non residenti, i dati sulla stratificazione degli utili devono essere forniti, all’intermediario eventualmente obbligato ad operare la ritenuta d’ingresso, dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della società o dell’ente estero; attestazione che sarà, in realtà molto difficile ottenere se l’emittente è una società ad azionariato diffuso.