Compensi, l’accredito è decisivo
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 12 Agosto 2017 di Antonio Iorio
Cassazione/1. I giudici di legittimità intervengono sui versamenti agli amministratori delle società
Deduzione nell’esercizio in cui le somme arrivano al beneficiario
In caso di pagamento del comp enso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 20033 depositata ieri.
Ecco i fatti. L’agenzia delle Entrate contestava a una società di capitali varie violazioni tra le quali l’indebita deduzione dei compensi erogati agli amministratori. In particolare, secondo l’ufficio non era legittima la deduzione operata per il 2001 e il 2002 a seguito di bonifici con valuta rispettivamente dell’11 gennaio 2002 e del 9 gennaio 2003, perché le somme erano state ricevute dal destinatario dopo la data ultima del 12 gennaio del rispettivo anno.
La Cassazione ha chiarito che in base al Tuir i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Questi compensi in quanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, seguono il cosiddetto principio di “cassa allargato” in base all’articolo 51, comma 1 del Tuir secondo cui nell’ambito del redditi di lavoro dipendente si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
La norma, rilevano i giudici di legittimità, è costruita sul concetto di “percezione” poiché il reddito da lavoro è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. Ne consegue che ove la somma sia corrisposta in contanti, assume rilievo il momento della consegna corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente e, ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno poiché è da tale momento, data la presunzione d’identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo e del credito incorporato e divengono possibili le ulteriori negoziazioni. Analoga conclusione vale nel’ipotesi in cui la disposizione sia stata effettuata, come nella specie, con bonifico bancario: in tal caso, infatti, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento dell’accredito.
Una diversa soluzione, evidenzia la sentenza di legittimità, porterebbe all’incongruo risultato di poter imputare il medesimo unitario pagamento a un’annualità per il disponente, che ha effettuato il bonifico anteriormente al 12 gennaio, e a quella successiva per il beneficiario che ha ricevuto l’accredito della somma dopo tale data.
La Cassazione evidenzia ancora che fino al momento dell’effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata, indice che un potere dispositivo è ancora in capo al disponente.
Alla luce di queste considerazioni la Corte conclude che in ipotesi di pagamento del compenso all’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.