Tassazione a tre vie per i dividendi
11 Aprile 2018
Rendite finanziarie. L’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio si applica solo se la società estera svolge un’effettiva attività industriale o commerciale
Il Sole 24 Ore 6 Marzo 2018 di Giacomo Albano e Marco Piazza
Per l’Ires il prelievo al 50% sugli utili black list si aggiunge al regime ordinario e a quello integrale Regime ordinario di esclusione dal reddito per il 95% dell’ammontare, tassazione integrale o detassazione al 50 per cento. Sono tre i regimi di imposizione dei dividendi per i soggetti Ires previsti a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Quest’ultima ha modificato le modalità di tassazione dei dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (che vengono chiamati per semplicità black list anche se la lista nera al decreto 21 novembre 2001 non è più operativa) , stabilendo un regime di esclusione parziale (al 50%) dal reddito della società percipiente a condizione che sia dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte della partecipata non residente, di un’attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.
Di fatto è un regime “intermedio” (per i soli soggetti Ires) tra il regime di tassazione integrale che ha finora caratterizzato i dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata ed il regime di esclusione al 95% (ovvero tassazione per il 5%) che rappresenta il regime ordinario di tassazione dei dividendi.
Il regime ordinario si applica agli “utili” distribuiti in qualsiasi forma dalle società ed enti residenti, nonché ai proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi, la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente o di altre società del gruppo, e alla remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza che prevedono un apporto di capitale da parte dell’associato.
In caso di utili distribuiti da società non residenti è inoltre richiesto che gli stessi siano indeducibili dal reddito estero dell’emittente e che non siano “provenienti” da società in Paesi a fiscalità privilegiata diversi da quelli Ue o See.
Per gli utili di provenienza black list l’integrale imposizione dei dividendi poteva finora essere evitata solo nel caso in cui gli utili stessi fossero stati imputati al socio per trasparenza ai sensi della disciplina Cfc, ovvero a seguito della dimostrazione che «dalle partecipazioni non fosse conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato» (seconda esimente).
Al contrario, nessuna deroga al regime di integrale imponibilità era finora accordata dimostrando lo svolgimento da parte della partecipata di un’attività industriale o commerciale (prima esimente).
La dimostrazione dell’esimente dell’effettiva attività commerciale consentiva di evitare la tassazione per trasparenza del reddito della partecipata, ma non la tassazione integrale dei dividendi da questa distribuita. In questo caso l’unico correttivo consisteva nel riconoscimento di un credito d’imposta “indiretto” sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione.
In questo contesto interviene la legge di Bilancio 2018, che introduce una detassazione del 50% dell’ammontare dei dividendi provenienti da soggetti residenti in paradisi fiscali che svolgono un’effettiva attività industriale o commerciale. Resta ferma, inoltre, la possibilità di ottenere il credito d’imposta “indiretto” per le imposte estere assolte dalla partecipata nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili, quindi nei limiti del 50 per cento.
Senza una decorrenza specifica, le nuove regole dovrebbero applicarsi in relazione agli utili percepiti dal 1° gennaio 2018, indipendentemente dall’esercizio di maturazione degli stessi e dalla data della delibera. Il nuovo regime, peraltro, non si estende alla tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società operative residenti in paradisi fiscali, che restano pienamente imponibili, salvo che sia fornita la dimostrazione che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato.