Non è elusivo assegnare i beni al socio della società scissa
14 Dicembre 2018
Il Sole 24 Ore 23 NOVEMBRE 2018 di Angelo Busani
INTERPELLO ENTRATE
Per l’Agenzia l’operazione non consegue vantaggi fiscali indebiti
L’operazione è neutrale per tutti i soggetti coinvolti Il capitale resta invariato
Non è abusiva l’operazione di scissione mediante la quale, allo scopo di separare gli asset immobiliari dall’attività industriale, gli immobili appartenenti alla società scissa vengano allocati nella società beneficiaria che, a sua volta, sia l’unico socio della società scissa; si tratta infatti di una operazione dalla quale non consegue «alcun vantaggio fiscale indebito». È vero che allo stesso risultato si potrebbe pervenire (con un ben diverso carico fiscale) mediante l’assegnazione di questi immobili al socio; ma il contribuente ha la possibilità di scegliere tra operazioni analoghe, se esse sono «poste dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità».
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta 75 del 20 novembre 2018, diffusa ieri, a un interpello nel quale era stato precisato che:
l’operazione di scissione è programmata mediante lo scorporo, a valori contabili, di alcuni asset immobiliari di proprietà della società scissa;
la società beneficiaria acquisisce in contabilità gli asset immobiliari ai valori contabili, senza rivalutare i beni oggetto di scissione;
la scissione si configura come un’operazione neutrale per tutti i soggetti coinvolti;
non si attua alcuna riduzione di capitale sociale per la società scissa, in quanto l’operazione incide unicamente sulle riserve di utili disponibili (in particolare, riducendo la riserva straordinaria e la riserva di rivalutazione di cui alla legge 448/2001); correlativamente, le riserve vengono ricostituite in capo alla beneficiaria con il criterio proporzionale;
la scissione in oggetto non genera alcun rapporto di concambio né assegnazione di nuove quote dal momento che non si procede ad aumentare il capitale sociale della beneficiaria e che quest’ultima è proprietaria dell’intero capitale sociale della scissa.
non sono previste, “a valle” della scissione, cessioni di quote di partecipazione al capitale sociale né della società scissa né della società beneficiaria.
L’Agenzia osserva che, nel caso prospettato, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale e che il passaggio del patrimonio della società scissa alla società beneficiaria non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
Ne consegue che i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria, mantenuti latenti dall’operazione di scissione, concorreranno alla formazione del reddito della società beneficiaria secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa: ad esempio, quando siano oggetto di cessione a titolo oneroso, quando siano oggetto di un danneggiamento che provochi la corresponsione di un risarcimento, quando vengano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.