Perdite da realizzo subito deducibili se il credito viene cancellato dal bilancio

11 Giugno 2019

Il Sole 24 Ore 25 MAGGIO 2019 di Riccardo Giorgetti
FORUM DICHIARAZIONI24

Gli elementi certi e precisi imposti dal Tuir non sono necessari in questi casi

L’intervento sul rendiconto vale come presunzione di sussistenza dei requisiti

Una società in nome collettivo ha pattuito una fornitura di divise sportive con un proprio cliente. La merce è stata regolarmente consegnata e accettata nel mese di settembre 2017 per 45mila euro di importo con pagamento rateale concordato in quote di 5mila al mese per nove mesi.

Le prime cinque rate sono state pagate. Poi è subentrato il mancato pagamento e c’è stato un contenzioso risolto in via transattiva stragiudiziale il 30 settembre 2018, con ultimo pagamento di 7.500 euro. I restanti 12.500 euro sono deducibili in quanto perdita su crediti?

Le perdite da realizzo sono immediatamente deducibili se il credito irrecuperabile viene cancellato dal bilancio in base ai corretti principi contabili. In questi casi i requisiti richiesti dalla normativa fiscale sussistono ex lege senza necessità di ulteriori prove.

Gli elementi certi e precisi

L’articolo 101, comma 5, del Tuir dispone, come regola generale, che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Di conseguenza, l’impresa che intende dedurre l’onere deve, in generale, fornire la prova della definitività della perdita tramite documentazione che comprova la irrimediabilità del pagamento. Prova che sussiste, ad esempio, nel caso in cui il cliente è assoggettato a procedure concorsuali, ovvero il credito è di modesta entità (fino a 2.500/5mila euro a seconda della dimensione dell’impresa) e siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del pagamento previsto. Tuttavia, con riferimento alle perdite da realizzo, la normativa è venuta incontro alle esigenze del contribuente riconoscendo una presunzione di sussistenza dei requisiti richiesti senza la necessità di fornire specifiche dimostrazioni al realizzarsi di determinate condizioni. Ci si riferisce all’ultimo paragrafo dell’articolo 101, comma 5 del Tuir che stabilisce, per tutti i soggetti (Ias e Oic adopter), che «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». Sul punto l’Oic 15 evidenzia come le imprese possano cancellare il credito dal bilancio quando:

a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente);

b) o quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Quanto al primo punto, i diritti contrattuali possono estinguersi per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto a esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti (circolare 14/E/14).

In via transattiva

Di conseguenza, l’impresa del quesito ha risolto, in via transattiva, il contenzioso relativo al credito pari a 20mila euro stabilendo un pagamento parziale per euro 7.500. Ne discende che se la parte non corrisposta (euro 12.500) è stata cancellata dal bilancio a seguito della transazione pattuita, lo stralcio fatto a livello di bilancio in base ai principi contabili assumerà valore anche ai fini fiscali. Quanto al trasferimento dei diritti contrattuali e dei relativi rischi ciò si realizza nel caso di forfaiting dal datio in solutum dal conferimento del credito, dalla vendita del credito compreso il factoring con cessione pro-soluto.

Doing business in San Marino

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