Decreto Legge nr 123 del 27/07/2020 – (Ratifica Decreto – Legge nr 114 dell’08/07/2020) – Interventi in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza economica causata da Covid-19
7 Agosto 2020
Il D.L.123 del 27/07/2020 ha apportato le seguenti modifiche ed integrazioni al precedente Decreto Legge 114/2020:
– Art. 3bis – Prestazioni di lavoro occasionali e accessorie
La modifica riguarda unicamente i settori di seguito elencati: bar, alberghi, ristoranti, commercio turistico, operatori del turismo in generale (comprese le attività connesse alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, dello spettacolo e giochi), attività agricole e zootecniche.
Per tali settori, i datori di lavoro possono assumere lavoratori per svolgere prestazioni di lavoro occasionale e accessorio senza il limite settimanale dei tre giorni, ma nel limite delle 70 giornate complessive. Tale possibilità rimane in vigore fino al 30 settembre 2020 (per le sole attività agricole fino al 30 ottobre 2020).
– Art. 5 – Permesso parentale straordinario per nuclei familiari
Il comma 7-bis stabilisce che tale permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultano essere amministratori, soci o coniugi o parenti fino al secondo grado degli stessi.
Il comma 9-bis stabilisce il diritto ad usufruire dei permessi senza la corresponsione di alcuna indennità da parte di nuclei familiari che non abbiano fatto richiesta di iscrizione ai centri estivi.
Relativamente alle prestazioni occasionali ed accessorie richiamate dall’art. 3 bis del D.L. 123 si allega anche la Circolare del 29 luglio 2020 emessa dalla Segreteria di Stato del Lavoro e Sanità.
Con l’occasione si inoltra anche la Circolare del 09/7/2020 Prot. n. 62863 emessa dall’Ufficio Attività economiche in merito alle autocertificazioni presentate ai sensi della Circolare 3 -2020 UAE
Prot. n. 62863 del 09/07/2020 Uff. Att. Economiche