I contanti versati dal socio con redditi esigui fanno scattare l’avviso

6 Ottobre 2022

Il Sole 24 Ore lunedì 19 settembre 2022 di Marco Nessi e Roberto Torelli

Presunzione legittima, spetta poi al contribuente provare la disponibilità

È fondato l’avviso mediante il quale, in presenza di finanziamenti in contanti effettuati dai soci non aventi capacità finanziaria, l’ufficio presume l’esistenza di ricavi in nero non dichiarati dalla società finanziata. È questa la conclusione della Ctr Puglia n. 1856/26/2022 (presidente Ventura, relatore Mercurio).

Nel caso esaminato, nel corso di una verifica fiscale avviata nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, veniva riscontrata l’esistenza di versamenti in contanti (indicati nel conto «soci c/finanziamento infruttifero») effettuati dai soci per i quali, di conseguenza, non vi erano riscontri documentali tali da garantirne la relativa provenienza. Secondo l’agenzia delle Entrate, questo versamento, anche in considerazione della situazione reddituale dichiarata dai soci finanziatori (considerata non congrua rispetto a questi versamenti), costituiva un mero espediente contabile finalizzato all’occultamento di ricavi.

In primo grado i giudici accoglievano il ricorso della società. L’ufficio appellava la sentenza, ribadendo le proprie pretese e la Ctr ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (sentenza 19780/2020 e ordinanza 1151/2022), in base al quale il finanziamento effettuato dai soci di una società a ristretta base sociale deve essere valutato con particolare attenzione in quanto premonitore di un possibile comportamento evasivo.

Ciò vale, in particolare, nell’ipotesi in cui il finanziamento provenga da soci che hanno dichiarato redditi esigui. Infatti, nel caso di una società di capitali a ristretta base sociale, la sola esiguità dei redditi dichiarati dai soci finanziatori consente all’ufficio di poter riqualificare i finanziamenti effettuati dai soci come utili non contabilizzati dalla società.

A fronte di ciò è onere del contribuente provare la provenienza del denaro oggetto del finanziamento e dimostrare l’esistenza di una disponibilità finanziaria sufficiente a effettuare i finanziamenti. Nel caso di specie questa prova non era stata fornita: i versamenti contestati erano stati effettuati in contanti da parte dei soci in assenza di capacità reddituali ed economiche.

La sentenza in esame conferma il filone interpretativo che, per le società di capitali a ristretta base sociale, ammette la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili (da ultimo, ordinanza n. 759/2022 e n. 4237/2022). L’orientamento non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cassazione n. 1947/2019). Un principio, quest’ultimo, che è stato anche riconosciuto nei confronti delle società di persone a ristretta base familiare (n. 30098/2018).

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