È reato non dichiarare le somme dalla società non qualificate in bilancio

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 21 ottobre 2022 di Laura Ambrosi

Va provata la restituzione di finanziamenti o la distribuzione di dividendi

Commette il reato di dichiarazione infedele il socio che non dichiara tra i propri redditi le somme ricevute dalla società che non siano espressamente qualificate come restituzione di finanziamenti o di distribuzione di dividendi. Determinante a tal fine è il bilancio, in assenza del quale mancano prove univoche della ragione di tali accrediti in favore del socio. Così la Cassazione con la sentenza n. 39766 depositata ieri.

Nei confronti di un contribuente veniva contestato il reato di infedele dichiarazione per avere omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi somme ricevute dalla società cui partecipava. Sul punto, entrambi i giudici territoriali confermavano la condanna e pertanto l’imputato ricorreva per cassazione, lamentando l’errata applicazione della norma e comunque il vizio di motivazione.

In particolare, secondo la difesa il giudice di appello non aveva considerato che il denaro ricevuto dall’ente derivava dalla restituzione di finanziamenti precedentemente erogati. Inoltre, anche ove tali somme fossero considerate distribuzione di dividendi occulti, non rilevavano integralmente ai fini dell’imponibile Irpef, bensì, solo in parte.

I giudici di legittimità, richiamando quanto già motivato dalla Corte di appello, hanno innanzitutto rilevato che la mancanza della contabilità della società non consentiva di qualificare i movimenti di denaro.

La distribuzione di utili deve essere preceduta da una delibera di approvazione del bilancio dal quale risulti la loro sussistenza e dalla decisione dei soci di ripartirli anziché destinarli a riserve o altre finalità. I finanziamenti dei soci, invece, che costituiscono passività della società, devono essere provati e iscritti nel bilancio. Tanto è che non tutti i versamenti effettuati da un socio in favore della società si qualificano come finanziamenti. Tali somme potrebbero essere versate in conto capitale o per la restituzione di debiti del socio nei confronti della società.

La qualificazione dipende così dalla volontà negoziale delle parti che, anche in assenza di una manifestazione espressa, può essere verificata nel bilancio, che deve considerarsi determinante. Nella specie, mancavano elementi univoci che consentissero di qualificare i versamenti a favore del socio come rimborsi di finanziamenti ovvero di un’occulta distribuzione di utili.

I numerosi passaggi di denaro tra il socio e la società non risultavano giustificati da una contabilità e non c’era alcuna prova dell’accordo intercorso (se fosse un contratto di finanziamento ovvero di distribuzione di utili). Ne conseguiva così che, in mancanza di elementi che qualificassero la restituzione del finanziamento socio ovvero di distribuzione di utili (occulti), risultavano elementi attivi non dichiarati.

Doing business in San Marino

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