Rimpatrio degli utili black list: affrancamento anche parziale

7 Luglio 2023

Il Sole 24 Ore 27 giugno 2023 di Michela Folli e Marco Piazza
Opzione nel modello Redditi ma il versamento deve essere anticipato
Arriva il decreto attuativo e la risoluzione Entrate con i codici tributo

Arriva l’attuazione dell’opzione per l’affrancamento degli utili di società estere a fiscalità privilegiata (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 22 giugno). Sono stati pubblicati ieri sia il decreto dell’Economia sia la risoluzione 34/E/2023 (che ha dovuto attendere proprio l’uscita del Dm) con i codici tributo per le imposte sostitutive: «1723» per l’aliquota ordinaria; «1724» per l’aliquota ridotta; «1725» per la differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta.

L’opzione – prevista dai commi da 87 a 95 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022 – si perfezionerà con la compilazione del quadro RQ, Sezione XXV della dichiarazione dei redditi, ma il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere fatto entro il termine di scadenza del saldo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022; quindi nella normalità dei casi, entro il 30 giugno. Si deve, però, ritenere applicabile la possibilità di effettuare il versamento dal 1° luglio al 31 luglio (il 30 luglio, infatti, cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per effetto dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001.

Il decreto e la relazione contengono precisazioni importanti confermando molte delle conclusioni contenute nella circolare Assonime 5 del 2023.

La discrezionalità di esercitare l’opzione distintamente per ciascun soggetto estero e con riferimento anche a una sola parte degli utili esteri è coerente con il principio (illustrato nella relazione) che l’opzione non ha come conseguenza quella di considerare la partecipata estera come «entità a fiscalità privilegiata», ma solo di permettere al contribuente di superare le difficoltà connesse con la verifica della provenienza degli utili stratificatisi nel tempo (sotto diversi regimi fiscali). L’imposta sostitutiva si applica a un dato ammontare di utili o riserve indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata. La relazione però precisa che il contribuente deve tenere traccia delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento.

Nel confermare che l’affrancamento riguarda gli utili della partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa, viene chiarito che, se l’affrancamento è fatto da una Snc o Sas, l’imposta sostitutiva dovuta è quella relativa alle persone fisiche (30% o 27% in caso di rimpatrio degli utili) a prescindere dal fatto che i soci siano persone fisiche o giuridiche.

Il decreto – risolvendo, in senso favorevole al contribuente, un disallineamento prodotto dalla normativa – stabilisce che gli utili risultanti dal bilancio dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 distribuiti nel 2022, ma non ancora percepiti il 1° gennaio 2023 sono affrancabili.

L’articolo 8 del decreto illustra in dettaglio gli effetti dell’affrancamento. Le riserve di utili affrancate non sono del tutto tassabili ai fini delle imposte sui redditi in capo ai soci in caso di distribuzione. L’esclusione non opera per l’Irap.

La relazione mette in evidenza che il regime di esclusione opera solo per gli utili che, se provenienti da società a fiscalità ordinaria, sarebbero assoggettati al regime dei dividendi tenendo anche conto della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir; non per quelli che ad esempio sarebbero considerati “interessi” perché dedotti dal reddito della società che li distribuisce.

Gli utili distribuiti dall’entità estera si considerano in primo luogo formati con i redditi già tassati per trasparenza in applicazione della disciplina Cfc e poi con quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. Questa presunzione, favorevole, opera anche per le distribuzioni a soggetti esteri intermedi.

L’articolo 6 contiene dettagliate disposizioni sulla gestione dell’apposita riserva a cui devono essere imputati gli utili rimpatriati fruendo dell’imposta sostitutiva ridotta di 3 punti percentuali.

L’affrancamento rileva anche ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna dei soggetti intermedi lungo la catena di controllo. Si considerano quindi utili a tassazione ordinaria.

Doing business in San Marino

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