Decreto Delegato 10 Luglio 2023 nr 106 – Disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento

8 Agosto 2023

Come previsto dal  Decreto Delegato nr. 106 del 2023 entrerà in vigore il 31 agosto la disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento.

L’attività sarà “(…) riservata agli operatori economici in possesso di determinati requisiti che sono iscritti nell’apposito Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento tenuto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino (…). 

Per “metalli preziosi da investimento” il DD intende:

  • l’oro e l’argento da investimento, intendendo per tale l’oro e l’argento da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro e dell’argento da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali;
  • il platino e il palladio da investimento, intendendo per tale il platino e il palladio da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato del platino e del palladio da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 950 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali;
  • le monete in oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo l’anno 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero del metallo da investimento in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dall’Unione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco.

Ai fini dell’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, l’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

b) sede legale nella Repubblica di San Marino;

c) oggetto sociale che includa espressamente l’attività di commercio di metalli preziosi da investimento;

d) collegio sindacale o un sindaco unico, quale organo di controllo;

e) partecipanti al capitale, amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di onorabilità previsti tempo per tempo dalla regolamentazione adottata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo agli esponenti aziendali di imprese finanziarie.

Le imprese finanziarie possono esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento qualora ciò sia altresì previsto dalla regolamentazione emanata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in attuazione dell’articolo 4, comma 3 della Legge nr- 165 del 2005. L’operatore economico che effettua l’attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento dovrà essere autorizzato ai sensi del DD del 22 giugno 2018 n.68.

DD106-2023

Doing business in San Marino

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