Oss «non Ue», facilitate le operazioni verso privati anche senza imposta

11 Settembre 2023

Il Sole 24 Ore lunedì 21 Agosto 2023 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
Agevolati i soggetti esteri con movimenti verso clienti nazionali o comunitari

I soggetti extra Ue che effettuano operazioni territorialmente rilevanti nell’Unione europea verso privati sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli adempimenti Iva, tra cui quello di fatturazione e dichiarazione. E questo, anche nell’ipotesi in cui tutte le operazioni effettuate siano “esenti”. Al fine di semplificare le procedure, pur in mancanza di imposta da versare, è possibile aderire all’Oss regime non Ue.

È il caso, per esempio, di un soggetto extra Ue che – operando in Italia nel settore dei viaggi tramite un rappresentante fiscale – acquista in nome proprio e rivende ai clienti (ovviamente applicando un mark up) biglietti aerei relativi a tratte internazionali, al di fuori, quindi, del regime speciale ex articolo 74-ter del Dpr 633/1972. Il rappresentante fiscale è tenuto a certificare le vendite mediante emissione di fatture che, nel rispetto delle regole in materia di territorialità fissate dall’articolo 7-quater del decreto Iva e seguendo la logica del mandato senza rappresentanza, recheranno un corrispettivo in parte fuori campo e in parte non imponibile ex articolo 9, Dpr 633/72.

La questione è stata analizzata in una risposta a interpello (a oggi inedita) in cui si afferma che l’operatore estero può aderire al regime “Oss non Ue” facendovi rientrare, oltre alle eventuali operazioni verso privati di altri Stati membri, anche quelle verso clienti privati nazionali (a differenza di quanto avviene per il regime Ue).

Il fatto poi che possano confluire nel regime Oss non Ue tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi di trasporto) con luogo di prestazione nell’Unione, effettuate da un operatore extra Ue a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori), è confermato anche nelle note esplicative della Commissione europea (paragrafo 3.1.3).

Inoltre, non è d’ostacolo la circostanza per cui tutte le operazioni realizzate possono essere “esenti” (non imponibili secondo la dizione interna). Infatti, anche le note esplicative Ue prevedono che «le prestazioni e le cessioni esenti in uno Stato membro di consumo non devono essere incluse nella dichiarazione per lo sportello unico», peraltro confermando implicitamente che è possibile aderire al regime speciale anche in presenza di sole operazioni “esenti”. Semplicemente, ciò comporta la compilazione e l’invio della dichiarazione speciale “in bianco”.

Adempimenti facilitati

La fisiologica assenza di operazioni nel modello non dovrebbe inoltre rilevare quale causa di esclusione dal regime, considerato che la mancata indicazione di operazioni nella dichiarazione trimestrale per il regime Oss non Ue consegue alle regole di non imponibilità.

Resta inteso che, qualora siano venduti biglietti per tratte nazionali, l’imposta dev’essere applicata e l’operazione va inserita nella dichiarazione Oss. Allo stesso modo, troveranno spazio nel modello le operazioni per le quali è prevista l’imponibilità in altri Stati membri.

L’adesione all’Oss in un caso come quello dell’interpello ha altresì un evidente impatto positivo in termini di semplificazione degli adempimenti. Le Entrate confermano infatti l’esonero dagli obblighi di fatturazione e dagli altri oneri contabili/documentali, così come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 74-quinquies del decreto Iva, secondo cui i «soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II», restando peraltro dovuti quelli di conservazione ed esibizione di idonea documentazione delle operazioni effettuate, individuati dal comma 10 dell’articolo 74-quinquies.

Doing business in San Marino

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