Auto con targa straniera di un residente in Italia: va pagato il bollo auto
6 Agosto 2021
Il Sole 24 Ore lunedì 12 luglio 2021 di Alessia Urbani Neri
Ctp di Milano: non rileva la doppia cittadinanza italiana ed elvetica
I criteri del Dl sicurezza: imposizione per i veicoli presenti da oltre 60 giorni
È legittima la ripresa fiscale per mancato versamento del bollo auto elevata nei confronti del cittadino, residente in Italia, sorpreso alla guida di un veicolo con targa straniera. L’articolo 29-bis del Dl 113/18, convertito in legge 132/18 (cosiddetto decreto sicurezza), nel modificare gli articoli 93, 132 e 196 del Codice della strada, vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di guidare un veicolo con targa estera. In tal senso, la Ctp di Milano con la sentenza 1812/5/2021 (presidente Nocerino, relatore Chiametti) ha respinto il ricorso del contribuente, con doppia cittadinanza italiana e svizzera, di impugnazione dell’avviso di accertamento con cui la Regione Lombardia aveva richiesto il pagamento del bollo auto da giugno 2016, stante la presenza del veicolo con targa estera nel territorio italiano da più di 60 giorni.
La prova sarebbe stata fornita dall’estratto Siatel, ossia dall’anagrafe tributaria, da cui emergeva che il cittadino aveva presentato modello F24, per il pagamento in Italia di imposte e tributi.
Irrilevante l’uso sporadico
In definitiva, secondo il giudice tributario, stante la formale residenza in Italia del contribuente ai sensi dell’articolo 2 del Tuir – iscritto all’anagrafe tributaria italiana dal 2016 – lo stesso è da ritenersi soggetto passivo d’imposta anche in relazione al versamento della tassa automobilistica sul veicolo di proprietà con targa svizzera.
A nulla rileva poi la doppia cittadinanza, italiana ed elvetica, dedotta dal contribuente, nonché l’utilizzo sporadico del mezzo, non solo non provato, ma del tutto irrilevante secondo la nuova normativa del 2018.
Il decreto sicurezza, infatti, impone una stretta in tema di circolazione stradale di veicoli con targa straniera, i quali saranno soggetti a sanzioni amministrative, nonché al pagamento del bollo auto se risultano di proprietà di un soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni ovvero se il mezzo circoli in Italia da oltre sessanta giorni.
Le uniche eccezioni riguardano le vetture concesse in leasing o con noleggio a lungo termine o in comodato da società straniere dell’Unione europea a dipendenti o collaboratori dell’azienda, che non abbiano sedi secondarie o principale in Italia. In tale ipotesi la norma richiede espressamente che «a bordo del veicolo deve essere custodito un documento… dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente».
Stabile permanenza in Italia
Nel caso in esame, il cittadino italiano, che pure conservava la cittadinanza elvetica, essendo residente nello Stato italiano da oltre 60 giorni e versando le imposte in Italia, come risulta dai dati registrati nell’anagrafe tributaria, non poteva circolare con un mezzo munito di targa estera, avendo l’obbligo di procedere alla sua immatricolazione nel territorio italiano. Ciò che rileva, nella fattispecie, è la residenza del titolare della vettura nel territorio italiano e lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, che ne fanno presumere la sua stabile permanenza nella penisola, compresa la vettura di cui è proprietario.