Banca responsabile per il pagamento all’Iban errato indicato dall’utente

8 Luglio 2024

Il Sole 24 Ore 26 giugno 2024 di Angelo Busani

La banca che accredita un Iban indicato in modo errato da chi ha disposto il bonifico, il quale invece dovrebbe essere diretto a un beneficiario che non è titolare di un conto di accredito presso la banca stessa, è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto. A meno che non dimostri di aver adottato le cautele necessarie per evitare l’errato accredito oppure a meno che non dimostri di essersi adeguatamente adoperata per consentire al pagatore la individuazione del soggetto destinatario del pagamento, anche comunicandogli, ove necessario, i dati anagrafici o societari.

Questa esigenza scavalca infatti ogni interesse di tutela della privacy in quanto l’interesse alla riservatezza dei dati personali cede di fronte alla necessità di tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, quale quello del beneficiario di un pagamento di poterlo effettivamente ricevere.

È questa la decisione della Cassazione, nell’ ordinanza n. 17415 di ieri, ove si distingue la responsabilità della banca che esegua un’operazione di pagamento a seguito di una disposizione di pagamento errata nel caso che l’operazione provochi un danno al proprio cliente, il quale utilizza il servizio bancario di pagamento in veste di pagatore o quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione, rispetto al caso in cui l’operazione provochi un danno al beneficiario di una disposizione di pagamento che non sia titolare di un conto di accredito presso la banca stessa.

Nella prima ipotesi, per invocare la responsabilità della banca è necessario dimostrare la sua consapevolezza circa l’errore del cliente. La banca, per essere ritenuta esente da colpa, può limitarsi a dimostrare di aver eseguito l’operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato di pagamento, il quale di per sé esclude di dover eseguire un controllo di congruità dell’operazione. In sostanza, il pagamento automatico rende la banca inconsapevole dell’eventuale errore dell’utente del servizio di pagamento, con la conseguenza che spetta a quest’ultimo dimostrare che la banca aveva comunque acquisito la consapevolezza dell’ordine errato.

Nella seconda ipotesi, invece, la banca ha un dovere di diligenza nei confronti dell’effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto e quindi, per liberarsi da responsabilità deve provare di aver agito adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione del beneficiario del pagamento o, quanto meno, deve dimostrare di essersi comportata in modo da rendere possibile la individuazione del soggetto gratificato dal pagamento erroneamente effettuato.

A quest’ultimo riguardo i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell’inesattezza dell’Iban fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché l’operazione di pagamento venga eseguita correttamente: il prestatore che esegua l’operazione di pagamento malgrado sia consapevole dell’inesattezza dell’Iban tiene infatti una condotta volutamente pregiudizievole degli interessi del proprio cliente.

Doing business in San Marino

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