Casa in Italia e niente iscrizione Aire: resta possibile la residenza all’estero
8 Agosto 2023
Il Sole 24 Ore lunedì 17 luglio 2023 di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere
La Cgt Treviso applica i criteri della Convenzione Ocse per risolvere i casi dubbi
L’abitazione permanente è oltreconfine dove lavora e ha famiglia il contribuente
Non può essere considerata fiscalmente residente in Italia la persona fisica che nello Stato estero dispone di una «abitazione permanente», di un permesso di soggiorno, svolge lì la propria attività lavorativa documentata dalle certificazioni fiscali rilasciate dai datori di lavoro, da cui risulta la tassazione nel Paese estero dei compensi percepiti e il relativo pagamento dei contributi previdenziali. Ancora, costituiscono elementi a favore del contribuente il fatto che lo stesso abbia nel Paese estero il centro degli interessi vitali (coniuge avente nazionalità dello Stato estero, figlia nata e frequentante le scuole dell’obbligo nel Paese estero). Di contro, non rileva la circostanza che la persona fisica abbia disponibilità di una abitazione in Italia (“casa avita”) utilizzata durante le brevi permanenze in Italia, né il fatto che lo stesso non sia iscritto all’Aire.
Sono questi gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso con la sentenza n. 44/2/2023, depositata in data 1° febbraio 2023 (presidente Cicero, relatore Celotto).
La questione riguardava, appunto, il caso di una persona fisica ritenuta dall’agenzia delle Entrate fiscalmente residente in Italia sulla base del fatto che lo stesso, da un lato, risultava iscritto nelle liste anagrafiche di un Comune italiano, né, dall’altro, fosse iscritto all’Aire.
Il controllo traeva origine delle comunicazioni acquisite nell’ambito della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, prevista dalla direttiva 2011/16/Ue del Consiglio del 15 febbraio 2011.
La Corte di giustizia, nel valorizzare gli elementi di fatto prodotti dal contribuente, risolve la controversia sulla base di quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e (nel caso in esame) la Romania, la quale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del modello di Convenzione Ocse (tie breaker rules),dispone che:
1 in caso di conflitto tra Stati circa la residenza fiscale di una persona fisica il potere impositivo spetti preliminarmente allo Stato ove il soggetto abbia una abitazione permanente;
2 oppure a quello in cui abbia il proprio centro di interessi vitali;
3 e ancora, in subordine, a quello in cui esso abbia una dimora abituale;
4 come ultimo criterio (fourth rule), il modello Ocse individua la nazionalità.
5 Infine, qualora nessuno dei predetti criteri possa trovare concreta applicazione, la norma rinvia alla procedura amichevole tra gli Stati coinvolti.
La decisione si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cassazione 18009/2022) ed è conforme alla normativa interna (articolo 117, Costituzione e articolo 75, Dpr 600/73) che stabilisce, appunto, la prevalenza della disciplina convenzionale sulla normativa interna (in tal senso, Cassazione 14240 e 15207/2021).
Si ricorda, infine, che nel disegno di legge delega fiscale è prevista – all’articolo 3) lettera c) – una revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni.